Cassazione Civile, Ordinanza n. 13081/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente, già generale dei Carabinieri in congedo e fondatore/leader di un movimento politico, aveva pubblicato nel 2017 proclami e inviti rivolti alle forze dell’ordine e al Presidente della Repubblica affinché sciogliessero le Camere, ritenute illegittime dopo una declaratoria di incostituzionalità di una legge elettorale. Per tali fatti fu avviato un procedimento disciplinare militare, all’esito del quale gli fu inflitta la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per un anno. Il TAR aveva annullato la sanzione, ma il Consiglio di Stato, in appello, ha riformato la decisione e rigettato il ricorso amministrativo. In Cassazione il soccombente ha dedotto un unico motivo, qualificato come eccesso di potere giurisdizionale, sostenendo che il Consiglio di Stato avrebbe rigettato l’eccezione di tardività della contestazione disciplinare sulla base di una norma inesistente, creata ad hoc dal giudice, anziché applicare correttamente la disciplina sui termini per la contestazione. In particolare, la controversia verteva sul dies a quo del termine di 60 giorni per la contestazione disciplinare: il ricorrente lo collocava nella data della richiesta del Comandante dell’Arma di avvio dell’inchiesta formale (27.12.2017), mentre il Consiglio di Stato lo ha individuato nella successiva data in cui il Direttore Generale del Ministero aveva disposto l’inchiesta formale (12.3.2018).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Consiglio di Stato non avesse creato una norma inesistente, ma si fosse limitato a interpretare l’art. 1392 del codice dell’ordinamento militare; la doglianza, quindi, investiva una normale questione di interpretazione della legge e non un vizio di eccesso di potere giurisdizionale. La Corte ha anche escluso i prospettati dubbi di legittimità costituzionale, rilevando che il sistema prevede due gradi di giudizio amministrativo e che, comunque, la decisione del Consiglio di Stato era corretta nell’individuare il termine per la contestazione disciplinare nella conclusione degli accertamenti preliminari compiuti dall’autorità competente ratione materiae. Inoltre, ha dichiarato irricevibile la memoria personale depositata dalla parte. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento delle somme previste a titolo di responsabilità aggravata e contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Gli accertamenti preliminari rilevanti ai fini del termine per la contestazione disciplinare sono quelli compiuti dall’autorità competente ratione materiae in relazione al grado dell’incolpato; il dies a quo non coincide necessariamente con una mera richiesta di avvio dell’inchiesta formale.
Norma richiamata per la valutazione della violazione dei doveri militari contestata al ricorrente nel procedimento disciplinare.
Consente la proposta del Primo Presidente per la definizione anticipata; la Corte richiama anche l’irricevibilità della memoria personale non difesa da avvocato in questa sede.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c.
È stata applicata la condanna per responsabilità aggravata, anche in favore della Cassa delle Ammende, in ragione della conformità della decisione alla proposta di definizione anticipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
Richiamato per la liquidazione delle spese forfettarie.
Massime di principio
- L’eccesso di potere giurisdizionale è configurabile solo quando il giudice si attribuisca poteri che l’ordinamento non gli riconosce o enunci una regola del tutto estranea all’orizzonte semantico della norma; non ricorre, invece, quando la censura investe la mera interpretazione di una disposizione di legge o di una regola procedimentale.
- La scelta del momento iniziale del termine per la contestazione disciplinare, quando la legge lo collega alla conclusione degli accertamenti preliminari, va ancorata agli accertamenti svolti dall’autorità competente ratione materiae e non a qualsiasi atto interlocutorio o richiesta proveniente da soggetti diversi.
- La critica alla sentenza del giudice amministrativo che contesti l’interpretazione di una norma processuale o procedimentale non può essere trasformata in un motivo di ricorso per Cassazione per eccesso di potere giurisdizionale, salvo il caso estremo di radicale infedeltà del giudice alla disposizione applicata.
- In sede di legittimità, la difesa personale della parte non è consentita quando la legge richiede il ministero del difensore, sicché eventuali memorie personali sono irricevibili.
- La conformità della decisione alla proposta di definizione anticipata può giustificare l’applicazione delle conseguenze economiche previste dall’art. 96 c.p.c. e l’ulteriore contributo unificato dovuto per legge.
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