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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13085/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurazione)

La controversia

Una compagnia assicuratrice aveva convenuto in giudizio una società di servizi postali chiedendo il risarcimento di Euro 7.700,00, oltre accessori, per la indebita negoziazione di un assegno di traenza non trasferibile emesso per adempiere a un'obbligazione indennitaria. Il titolo, spedito al beneficiario, era stato sottratto prima dell'arrivo e incassato da un soggetto diverso dal legittimo beneficiario mediante documenti falsificati. In primo grado la domanda era stata accolta. In appello, la società convenuta otteneva una riduzione della condanna perché la corte territoriale riteneva che l'assicuratrice avesse spedito il titolo per posta ordinaria, ravvisando un concorso di colpa della danneggiata nella scelta di una modalità di invio ritenuta incauta rispetto a strumenti più sicuri. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la compagnia assicuratrice deduceva omesso esame di un documento già presente in atti e violazione/falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello avesse erroneamente supposto che l'assegno fosse stato inviato per posta ordinaria, mentre dal documento della Tesoreria risultava che era stato spedito tramite posta assicurata. Il ricorso insisteva quindi sull'erronea base fattuale del giudizio di concorso di colpa.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha rilevato che la corte d'appello aveva commesso una svista percettiva decisiva, scambiando un fatto escluso dal documento (spedizione per posta ordinaria) con un fatto positivamente risultante dallo stesso (spedizione tramite posta assicurata). Ha escluso che si trattasse di un mero errore revocatorio deducibile solo ex art. 395 n. 4 c.p.c., qualificandolo invece come errore di giudizio relativo a un fatto probatorio che era stato oggetto di controversia e poteva quindi essere censurato in cassazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio a diversa sezione della Corte d'appello di Roma, che dovrà riesaminare la sussistenza del concorso di colpa della danneggiata tenendo conto del documento depositato e del suo valore probatorio. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    È stata esclusa la violazione della norma nei termini prospettati, poiché la censura riguardava in sostanza l'erronea percezione di un fatto documentale già acquisito al processo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La doglianza è stata ritenuta ammissibile come censura per omesso esame di un fatto/documento rilevante, trattandosi di un "non-fatto" la cui effettiva oggettività era stata omessa nella motivazione.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il motivo è stato considerato ammissibile perché il ricorso indicava specificamente il contenuto del documento e la sua collocazione processuale.

  • art. 372 c.p.c.

    Il documento richiamato è stato esaminato in quanto validamente prodotto nel giudizio di legittimità.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    L'errore della corte d'appello è stato ricondotto alla categoria dell'errore revocatorio solo in astratto, ma escluso nel caso concreto perché il fatto era divenuto controverso; pertanto la censura era deducibile in cassazione e non solo con revocazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È stata richiamata la forma della trattazione camerale del ricorso.

  • art. 385, terzo comma, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice del rinvio.

Massime di principio

  • L'errore del giudice di merito che consista nel supporre esistente un fatto documentalmente escluso, o inesistente un fatto documentalmente provato, può integrare un errore di giudizio censurabile con ricorso per cassazione quando quel fatto sia stato oggetto di controversia tra le parti e non un mero errore revocatorio su fatto non controverso.
  • Ai fini dell'ammissibilità del motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è necessario che il ricorrente indichi specificamente il contenuto del documento omesso e la sua sede processuale, in modo da consentire il controllo della decisività della censura.
  • Un fatto documentale tempestivamente introdotto nel processo e divenuto oggetto di dibattito o comunque controvertibile può essere valutato dal giudice di legittimità come fatto decisivo ai fini della censura per omesso esame, non essendo limitato al rimedio straordinario della revocazione.
  • Quando il giudizio di responsabilità o di concorso di colpa si fonda su una erronea ricostruzione della modalità di spedizione o di esecuzione di un'attività, la decisione va cassata se il documento agli atti dimostra una diversa modalità idonea a incidere in modo decisivo sulla valutazione della colpa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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