Cassazione Civile, Ordinanza n. 10568/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una serie negoziale immobiliare in cui alcuni soggetti avevano stipulato nel 2012 contratti preliminari relativi alla futura vendita di immobili, poi seguiti nel 2015 dai contratti definitivi stipulati tra i proprietari e la società ricorrente quale terzo nominato ex art. 1401 c.c. I creditori dei venditori avevano agito ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficaci tali atti, sostenendo che le vendite pregiudicassero la garanzia patrimoniale. Il Tribunale aveva accolto la revocatoria e la Corte d’appello aveva confermato. In Cassazione la società acquirente proponeva tre motivi: 1) violazione del giudicato esterno ex artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., deducendo che una precedente sentenza passata in giudicato, relativa ai preliminari del 2012, avrebbe già escluso la revocabilità o comunque avrebbe risolto questioni preclusive sul piano della causa e della scientia damni; 2) omessa considerazione della sequenza negoziale come "preliminare di preliminare", richiamando la validità dell’accordo progressivo e sostenendo l’unicità della vicenda contrattuale; 3) difetto di prova della scientia fraudis/damni del promissario acquirente e omessa motivazione sul punto, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe correttamente spiegato perché gli indici valorizzati dal primo giudice dimostrassero la consapevolezza del pregiudizio anche in capo agli acquirenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che il giudicato esterno invocato si era formato prima della definizione del giudizio di merito e che la relativa eccezione non era stata tempestivamente proposta nei gradi di merito; perciò non poteva essere dedotta per la prima volta in cassazione, risultando un novum precluso anche dall’art. 372 c.p.c. Sul secondo motivo ha ritenuto che fosse una censura dipendente dal primo, e quindi anch’essa inammissibile. Sul terzo motivo ha osservato che la ricorrente riproponeva sostanzialmente una critica già svolta in appello contro la sentenza di primo grado, incorrendo nella preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore delle controricorrenti 2 Worlds s.r.l. e Purple SPV s.r.l.; è stato inoltre escluso che l’atto depositato da 2 Worlds come memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. fosse tale in senso tecnico, sicché non è stata riconosciuta una specifica voce di spese per quel deposito.
Norme richiamate
azione revocatoria ordinaria esperibile per far dichiarare inefficaci gli atti dispositivi pregiudizievoli per la garanzia patrimoniale del creditore
il giudicato fa stato tra le parti e i loro aventi causa, ma la sua eccezione è soggetta a preclusioni processuali se non tempestivamente dedotta
il giudicato interno è richiamato nel quadro della preclusione al rilievo tardivo del giudicato esterno
art. 360, primo comma, nn. 2, 3, 4 e 5 c.p.c.
sono i parametri invocati per i motivi di ricorso, ma le censure vengono dichiarate inammissibili
in cassazione non possono essere prodotti documenti relativi a un giudicato esterno già formato e deducibile nei gradi di merito; la produzione è ammessa solo per giudicati formatisi successivamente alla sentenza impugnata
quando la decisione d’appello conferma quella di primo grado, è preclusa in cassazione la riproposizione di censure già sostanzialmente esaminate nei gradi di merito
richiamato per descrivere la posizione del terzo nominato nei contratti definitivi
richiamato nel dibattito sul preliminare di preliminare e sugli obblighi di buona fede nella fase prenegoziale
la Corte esclude che l’atto depositato dalla controricorrente avesse natura di memoria ai sensi della norma
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo per gli effetti economici connessi all’inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- L’eccezione di giudicato esterno non può essere sollevata per la prima volta in cassazione se il giudicato si è formato e avrebbe potuto essere dedotto nel corso del giudizio di merito; in tale ipotesi la questione è preclusa come novum processuale.
- Nel giudizio di legittimità la produzione documentale volta a dimostrare un giudicato esterno è ammessa solo se il giudicato si è formato dopo la chiusura del giudizio di merito; se era già esistente prima, opera il divieto di cui all’art. 372 c.p.c.
- Quando la sentenza d’appello conferma integralmente quella di primo grado, non è consentito in cassazione riproporre in sostanza le medesime censure già respinte nei gradi di merito, in presenza della preclusione derivante dall’art. 348-ter c.p.c.
- La qualificazione della sequenza negoziale come "preliminare di preliminare" o come vicenda unitaria non può essere utilmente esaminata in cassazione se la censura è meramente dipendente da un motivo inammissibile e non supera le preclusioni processuali.
- In tema di revocatoria ordinaria, la prova della consapevolezza pregiudizievole del terzo acquirente rileva secondo la natura onerosa o gratuita dell’atto e, se l’atto è anteriore al credito, occorre allegare e provare la dolosa preordinazione; tuttavia la censura sulla valutazione di tali elementi è inammissibile se si traduce nella mera riproposizione delle doglianze già esaminate nei gradi di merito.
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