Cassazione Civile, Ordinanza n. 19688/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da due ordinanze-ingiunzione con cui l’amministrazione del lavoro ha sanzionato la società committente e un coobbligato per violazioni connesse all’instaurazione di rapporti di collaborazione a progetto stipulati con numerosi lavoratori poi riqualificati come subordinati. Le sanzioni riguardavano, da un lato, l’omessa o tardiva comunicazione dell’instaurazione del rapporto e, dall’altro, l’omessa consegna al lavoratore della comunicazione di assunzione o del contratto. In appello i soccombenti avevano sostenuto che i contratti indicassero comunque una "fase di lavoro" e che, pertanto, non potesse operare la conversione automatica; avevano inoltre contestato che la disciplina sanzionatoria potesse colpire la mera non corrispondenza tra contratto formalmente stipulato e rapporto poi accertato, nonché la ricostruzione della presunzione legale di subordinazione come assoluta. In cassazione hanno riproposto tre motivi: (1) violazione delle norme sulle comunicazioni di instaurazione del rapporto e sulla consegna documentale, sostenendo che esse sanzionano solo omissione o tardività e non la riqualificazione giudiziale del rapporto; (2) violazione della disciplina del lavoro a progetto, deducendo che i contratti riguardavano specifiche fasi di lavoro e che la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso la sufficienza di tale indicazione; (3) violazione dell’art. 69 d.lgs. 276/2003, assumendo che la presunzione di subordinazione non fosse assoluta ma relativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che le violazioni relative alla mancata o tardiva comunicazione dell’assunzione e alla mancata consegna della documentazione hanno natura sostanziale e sono funzionali al controllo pubblico del mercato del lavoro, sicché la riqualificazione del rapporto legittima la sanzione. Ha respinto anche il secondo e il terzo motivo, rilevando che la Corte territoriale aveva correttamente applicato la disciplina del lavoro a progetto: il progetto o la fase di lavoro devono essere specifici, autonomi e finalizzati a un risultato chiaramente individuabile; la mera frammentazione dell’attività aziendale in due fasi artificiosamente separate non basta. Ha inoltre confermato che, nel regime ratione temporis applicabile, l’assenza di uno specifico progetto, programma o fase comporta l’automatica conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza necessità di ulteriori accertamenti sulla concreta subordinazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 9 bis, comma 2, d.l. n. 510/1996 conv. in L. n. 608/1996
L’omessa o tardiva comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro è violazione sostanziale, diretta a consentire il controllo pubblico sui flussi di manodopera e quindi autonomamente sanzionabile.
art. 4 bis, comma 2, d.lgs. n. 181/2000
L’obbligo di consegna al lavoratore della comunicazione di instaurazione del rapporto o del contratto mira a garantire una completa e corretta informazione sulle condizioni del rapporto di lavoro; la sua violazione è sanzionabile.
Il lavoro a progetto richiede la riconducibilità dell’attività a uno specifico progetto, programma o fase di lavoro, con contenuto caratterizzante, autonomia gestionale e finalizzazione a un risultato definito.
La specificità del progetto implica una indicazione contrattuale chiara e precisa dell’oggetto e della portata dell’attività affidata.
art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003
L’assenza dello specifico progetto, programma o fase comporta l’automatica conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione, senza ulteriori accertamenti sulla subordinazione effettiva.
art. 1, commi 23, 24 e 25, L. n. 92/2012
La riforma è richiamata come disciplina novellatrice del lavoro a progetto, ma nel caso concreto la Corte applica la disciplina ratione temporis precedente, confermando i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
È la norma processuale evocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
È richiamato per la condanna al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Le violazioni degli obblighi di comunicazione e documentazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro hanno natura sostanziale quando sono funzionali al controllo pubblico del mercato del lavoro, e non possono essere degradate a meri vizi formali.
- Nel lavoro a progetto, il contratto è legittimo solo se il progetto, programma o fase di lavoro è specifico, autonomo e chiaramente individuabile, tale da giustificare l’apporto collaborativo in funzione di un risultato definito.
- Non è sufficiente che il contratto richiami nominalmente un "progetto" o una "fase di lavoro": occorre che la descrizione consenta di distinguere l’attività affidata dalla normale organizzazione aziendale e di apprezzarne il contenuto caratterizzante.
- Quando manca l’individuazione di uno specifico progetto, programma o fase, opera l’automatica conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla sua costituzione, senza bisogno di un ulteriore accertamento giudiziale sulla concreta subordinazione.
- La frammentazione artificiosa dell’attività aziendale in segmenti affidati a collaboratori diversi non basta a integrare un valido progetto o una valida fase di lavoro se manca una reale autonomia funzionale dell’attività affidata.
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