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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08596/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di pagamento TARI per l'anno 2019 emesso nei confronti di una società commerciale. La contribuente aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento del ricorso contro l'atto impositivo; la commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello della concessionaria, ritenendo, in sintesi, che: fosse passata in giudicato la statuizione di primo grado sulla illegittimità dell'assimilazione regolamentare dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani senza concreta individuazione delle caratteristiche quantitative e qualitative; la contribuente avesse provato che una parte delle superfici era destinata alla produzione di rifiuti speciali, in particolare imballaggi terziari non assimilabili agli urbani, e che tali rifiuti erano smaltiti autonomamente tramite soggetto terzo; l'art. 1, comma 649, l. n. 147/2013 escludesse dalla tassazione le superfici in cui si producono di regola rifiuti speciali, anche se vi sia una presenza umana o una produzione occasionale di rifiuti urbani. La ricorrente ha proposto tre motivi per cassazione: 1) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione e violazione degli artt. 1 e 36 d.lgs. n. 546/1992, 112 e 132 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto coperta da giudicato l'illegittimità dell'assimilazione regolamentare; 2) nullità per violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 24 Cost., in relazione all'art. 1, comma 649, l. n. 147/2013, assumendo che le superfici di vendita e i magazzini, frequentati da clientela, producessero anche rifiuti urbani e non potessero beneficiare dell'esenzione; 3) nullità per motivazione illogica e contraddittoria ex art. 132 c.p.c., per aver escluso la tassabilità delle superfici di vendita nonostante l'afflusso di clienti. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi e infondato il terzo, ritenendo che la CTR avesse motivato in modo congruo e giuridicamente corretto, che la doglianza della ricorrente mirasse in realtà a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità e che non vi fosse violazione dell'onere della prova, essendo stato accertato che la contribuente aveva documentato la destinazione di parte delle superfici alla produzione di rifiuti speciali e il relativo smaltimento autonomo; ha quindi rigettato il ricorso e condannato la ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della concessionaria. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo, perché il primo era formulato in modo non autosufficiente e comunque contro una motivazione non mancante al punto da integrare nullità, mentre il secondo tendeva a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa in cassazione, oltre a non evidenziare alcuna indebita inversione dell'onere probatorio. Ha poi respinto il terzo motivo, affermando che la CTR aveva correttamente interpretato l'art. 1, comma 649, l. n. 147/2013 nel senso che l'esenzione opera quando sulle superfici si producano in via prevalente rifiuti speciali, restando irrilevante la produzione occasionale di rifiuti urbani dovuta alla presenza di clienti. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, secondo il dispositivo richiamato, è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 649, l. n. 147/2013

    la norma è stata letta nel senso che l'esenzione dalla TARI riguarda le superfici nelle quali si formano di regola rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali provvede il produttore; la presenza umana o la produzione occasionale di rifiuti urbani non esclude l'esenzione quando la produzione di rifiuti speciali sia prevalente.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte ha escluso che vi fosse un difetto assoluto di motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per lamentare un vizio della sentenza, ma la Corte non ha ravvisato omissioni decisorie.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la Corte ha escluso che la motivazione della CTR fosse apparente, illogica o contraddittoria al punto da integrare nullità.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ha escluso la violazione dell'onere della prova, ritenendo che la CTR avesse semplicemente accertato l'avvenuto assolvimento dell'onere probatorio da parte della contribuente.

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro dei vizi di nullità dedotti; la Corte ha ritenuto non sussistenti i vizi denunciati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di TARI, l'esenzione per le superfici produttive di rifiuti speciali opera quando tali superfici, per struttura e destinazione, siano normalmente e prevalentemente destinate alla produzione di rifiuti speciali non assimilati, restando irrilevante la presenza di rifiuti urbani occasionali legati all'accesso della clientela o ad attività accessorie.
  • La legittimità dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani richiede una concreta individuazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti; se il giudice tributario accerta l'illegittimità della delibera di assimilazione, può disapplicarla anche d'ufficio.
  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione di legge non può risolversi in una contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito; quando si critica la valutazione delle prove, la censura deve semmai essere veicolata nei limiti del vizio motivazionale, non come violazione della norma sostanziale.
  • Non integra violazione dell'art. 2697 c.c. la decisione di merito che, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, ritenga provato l'assolvimento dell'onere dimostrativo da parte del contribuente; la Suprema Corte non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del materiale probatorio, se la motivazione è congrua.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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