Cassazione Civile, Ordinanza n. 24573/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'amministrazione aveva disposto la revisione parziale del classamento e della rendita di un immobile abitativo ubicato in Roma, microzona residenziale n. 19 (Parioli), ai sensi dell'art. 1, comma 335, l. n. 311/2004 e del d.P.R. n. 138/1998. La CTR aveva ritenuto legittimo l'atto perché motivato con il richiamo ai parametri normativi e alla descrizione della microzona, e perché il contribuente non aveva dato prova contraria ai presupposti del riclassamento. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione degli artt. 7 l. n. 212/2000, 3 l. n. 241/1990 e 1, comma 335, l. n. 311/2004, per insufficiente motivazione dell'avviso, che non indicava i fattori concreti della modifica di classamento riferiti al singolo immobile; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla pretesa genericità dell'appello sul merito del nuovo classamento; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla carenza di motivazione dell'avviso circa gli elementi giustificativi della revisione; (4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla dedotta illegittimità, e quindi disapplicabilità incidentale ex art. 7 d.lgs. n. 546/1992, delle deliberazioni dell'Agenzia del Territorio poste a base della riclassificazione massiva per microzona.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo l'avviso di accertamento catastale carente di motivazione perché limitato a formule generiche, al richiamo dei parametri normativi e alla mera collocazione dell'immobile nella microzona, senza indicare in modo concreto e verificabile quali interventi di riqualificazione urbana ed edilizia avessero inciso sulla singola unità immobiliare e sulla sua rendita. L'accoglimento del primo motivo ha comportato l'assorbimento delle altre censure. La sentenza della CTR è stata cassata; poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente e, quindi, annullando la pretesa catastale. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, l. 311/2004
"La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali..."
La revisione per microzone è legittima, ma richiede la verifica dei presupposti di significativo scostamento tra valori di mercato e catastali e impone un obbligo motivazionale rigoroso quando il nuovo classamento incide sulla singola unità immobiliare.
La microzona è definita in base a omogeneità di caratteri di posizione, urbanistici, storico-ambientali, socioeconomici e dotazione di servizi; tali parametri restano rilevanti anche nella motivazione del riclassamento.
L'avviso di riclassamento deve richiamare anche gli elementi estimativi e classificatori riferiti alla qualità urbana, ambientale ed edilizia del contesto e della singola unità.
L'obbligo di motivazione degli atti tributari vale anche per il classamento catastale d'ufficio e, nella revisione per microzone, richiede indicazioni concrete sui presupposti fattuali.
Il provvedimento amministrativo deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione; il mero rinvio a formule normative non è sufficiente.
La Corte ha ritenuto assorbite le doglianze di omessa pronuncia, una volta accolto il motivo principale sulla carenza di motivazione dell'avviso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in tema di motivazione e classamento catastale.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso per censurare la motivazione apparente della sentenza impugnata.
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la valutazione della CTR sui motivi di appello.
La Corte ha valorizzato l'autosufficienza e specificità del ricorso nella parte in cui era stato trascritto/allegato l'avviso impugnato.
Richiamato dal ricorrente per chiedere la disapplicazione incidentale delle deliberazioni amministrative poste a fondamento della procedura di riclassificazione.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito invece di rinviare.
Massime di principio
- Nel riclassamento catastale adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, la motivazione non può limitarsi al richiamo dei presupposti legali e alla descrizione della microzona, ma deve indicare gli specifici fattori fattuali che hanno inciso sul singolo immobile.
- La revisione per microzone ha natura diffusa o di massa, ma ciò non attenua l'obbligo di motivazione: al contrario, impone che l'atto rechi elementi concreti, verificabili e individualizzanti, idonei a far comprendere al contribuente le ragioni del nuovo classamento.
- L'amministrazione deve distinguere tra i presupposti generali della revisione della microzona e i criteri applicati alla singola unità immobiliare, dando conto sia della riqualificazione del contesto urbano sia della concreta incidenza su destinazione, tipologia, caratteristiche edilizie e redditività del bene.
- Il classamento fondato sulla mera appartenenza dell'immobile alla microzona non è sufficiente se non è accompagnato dalla dimostrazione dei vantaggi o mutamenti specifici riferibili al bene interessato.
- Quando la Corte di cassazione ritenga la causa matura per la decisione e non occorrano ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente.
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