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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19578/2026 del 13/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi contribuente)

La controversia

La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento notificati al titolare deceduto di un'impresa agricola, relativi agli anni 2005, 2006, 2007 e 2009, fondati su verifiche della Guardia di Finanza e sul rinvenimento di movimentazioni su un libretto di risparmio con saldo attivo elevato. L'Ufficio contestava omessi ricavi e recuperava imposte dirette e IVA. In primo grado la CTP, anche tramite CTU e documentazione prodotta dai contribuenti, aveva rideterminato in modo molto inferiore i redditi per il 2005, 2006 e 2007 e aveva annullato parzialmente l'accertamento 2009. In appello, la CTR aveva riunito i giudizi, accolto in parte gli appelli dell'Ufficio per 2005, 2006 e 2007, disconoscendo la CTU e valorizzando l'esito del contraddittorio endoprocedimentale; aveva inoltre rigettato l'appello dei contribuenti sul 2009. I ricorrenti hanno dedotto, con due motivi, violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione/extra petizione, sostenendo che la CTR avrebbe rideterminato il reddito sulla base di un presupposto non dedotto dall'Ufficio, e nullità per carenza di motivazione, per non aver confrontato la documentazione prodotta. Nelle memorie hanno poi richiamato lo ius superveniens della sentenza della Corte costituzionale n. 10/2023 sulla deducibilità forfettaria dei costi negli accertamenti analitico-induttivi fondati su indagini bancarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che il giudice tributario, nel processo di impugnazione-merito, possa rideterminare la pretesa fiscale entro il perimetro dell'atto impositivo senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; ha inoltre escluso la violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere l'Ufficio specificato in appello le contestazioni alla CTU, e ha dichiarato inammissibile la parte residua del primo motivo per difetto di autosufficienza. Ha invece accolto il secondo motivo nei limiti derivanti dallo ius superveniens: pur ritenendo sufficiente la motivazione della CTR sul piano dell'apparato argomentativo e del confronto con la documentazione, ha affermato che, in presenza di accertamento analitico-induttivo fondato su indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. 600/1973, deve essere valutata la possibile deduzione forfettaria dei costi alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 10/2023 e della successiva giurisprudenza di legittimità. Ne è derivata la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Nel processo tributario la pronuncia del giudice non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se, entro il perimetro dell'atto impositivo, ridetermina quantitativamente la pretesa fiscale senza introdurre un nuovo metodo di accertamento o un oggetto diverso da quello dedotto.

  • art. 115 c.p.c.

    Nel giudizio tributario l'appellato può rendere specifiche in appello mere difese già svolte in modo generico in primo grado; il divieto di nuove eccezioni riguarda solo le eccezioni in senso stretto.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La censura è inammissibile se il ricorrente non trascrive o riassume in modo sufficiente il contenuto degli atti processuali rilevanti, impedendo alla Corte di valutarne la decisività.

  • art. 100 c.p.c.

    Sussiste interesse ad impugnare quando la parte mira a riformare solo in parte la decisione per ripristinare un esito ancora più favorevole ottenuto in primo grado.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti come parametro della dedotta carenza di motivazione; la Corte ha escluso nel caso concreto un difetto motivazionale tale da integrare nullità.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dai ricorrenti quale parametro del contenuto della sentenza tributaria; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR sufficiente nel suo nucleo essenziale.

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Le indagini bancarie costituiscono il fondamento dell'accertamento analitico-induttivo nel caso concreto e, alla luce dello ius superveniens, impongono di valutare anche la deduzione forfettaria dei costi presunti.

  • art. 51, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al recupero IVA; nel caso concreto la contestazione si inserisce nelle presunzioni derivanti dalle movimentazioni bancarie.

  • art. 109 TUIR

    In precedenza richiamato come regola generale sulla deducibilità dei costi; la Corte ne segnala il superamento/riassetto alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 10/2023 nei casi di accertamento analitico-induttivo fondato su indagini bancarie.

  • art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il giudice tributario può avvalersi dei poteri istruttori e acquisire elementi aliunde ai fini della decisione, esercitando una cognizione piena sul rapporto sostanziale.

  • art. 35, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato per escludere la possibilità di una sentenza parziale limitata al solo an dell'accertamento o di una condanna generica nel processo tributario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudizio ha natura di impugnazione-merito: il giudice non si limita ad annullare l'atto, ma può rideterminare la pretesa fiscale nei limiti del petitum e dell'atto impugnato.
  • La rideterminazione giudiziale del reddito non viola l'art. 112 c.p.c. se resta entro il perimetro della pretesa originaria e non introduce un diverso metodo accertativo rispetto a quello adottato dall'Amministrazione.
  • Le mere difese possono essere specificate in appello anche se in primo grado erano state formulate in modo generico; il divieto di nuove eccezioni riguarda soltanto le eccezioni in senso stretto.
  • Il vizio di motivazione sussiste solo in presenza di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è sufficiente la mera insoddisfazione sulla valutazione di merito delle prove.
  • Negli accertamenti analitico-induttivi fondati su indagini bancarie deve essere valutata, alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità sopravvenuta, la possibilità di dedurre forfettariamente i costi presunti necessari per produrre i maggiori ricavi accertati.
  • Quando il giudice ritenga parzialmente infondata la pretesa fiscale, deve quantificarla nel merito entro i limiti delle domande, senza limitarsi all'annullamento dell'atto per ragioni sostanziali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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