Cassazione Civile, Ordinanza n. 33641/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società pubblica)
La controversia
Una società che gestisce nove impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore non ad alto rendimento ha impugnato in cassazione la sentenza del Consiglio di Stato che aveva rigettato i suoi appelli contro decisioni del T.A.R. Lazio, le quali avevano a loro volta confermato i dinieghi del gestore pubblico ai benefici previsti dal d.lgs. n. 79 del 1999 per gli anni 2011, 2012 e 2013. La società sosteneva che la Corte di giustizia UE, con sentenza C-92/19, avesse interpretato l'art. 12, par. 3, della direttiva 2004/8/CE nel senso compatibile con la prosecuzione dei benefici anche dopo il 31 dicembre 2010 per gli impianti non ad alto rendimento; lamentava quindi che il Consiglio di Stato avesse violato tale pronuncia, l'art. 267 TFUE e i limiti della giurisdizione, poiché avrebbe dovuto conformarsi all'interpretazione euro-unitaria o, in subordine, disporre un nuovo rinvio pregiudiziale. Con il secondo motivo la ricorrente ribadiva la medesima censura, prospettando una denegata giustizia e l'erronea esclusione della rilevanza della pronuncia della Corte di giustizia nel giudizio nazionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure investissero non limiti esterni della giurisdizione, ma errores in procedendo o in iudicando, non sindacabili ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost. e dell'art. 362, comma 1, c.p.c. Ha inoltre affermato che non è denunciabile come vizio di giurisdizione la decisione del Consiglio di Stato che, motivatamente, escluda la rilevanza della sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia e la necessità di un ulteriore rinvio ex art. 267 TFUE. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della controricorrente ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 267 TFUE
Il mancato rinvio pregiudiziale o la valutazione di irrilevanza della sentenza della Corte di giustizia da parte del giudice nazionale non integra, di per sé, un vizio di giurisdizione censurabile in cassazione.
Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 267 TFUE, ma non ritenuto idoneo a fondare un vizio di giurisdizione.
art. 111, comma 8, Cost.
Delimita il sindacato della Corte di cassazione ai soli motivi inerenti alla giurisdizione, escludendo il controllo su errores in procedendo o in iudicando.
Conferma che il ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione non consente di censurare errori di diritto o di procedura interni alla giurisdizione.
Ha regolato la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Costituisce la disciplina interna dei benefici energetici di cui la ricorrente chiedeva la prosecuzione.
d.lgs. n. 20 del 2007, Allegato III
Richiamato per distinguere gli impianti non ad alto rendimento da quelli conformi ai requisiti dell'allegato.
direttiva 2004/8/CE, art. 12, par. 3
Secondo la Corte di giustizia non osta a una normativa nazionale che consenta agli impianti non ad alto rendimento di continuare a beneficiare del regime di sostegno anche dopo il 31 dicembre 2010.
direttiva 2012/27/CE
Richiamata dal Consiglio di Stato come indice del superamento del precedente regime di incentivazione per i sistemi cogenerativi non ad alto rendimento.
Cita il recepimento della direttiva 2012/27/CE nel diritto interno.
Norma processuale sulle spese di giustizia e sul contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione non può essere utilizzato per denunciare errores in procedendo o in iudicando commessi dal giudice amministrativo o contabile.
- La mancata applicazione, da parte del Consiglio di Stato, della lettura di una sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia UE non integra di per sé un vizio di eccesso di potere giurisdizionale.
- La decisione del giudice amministrativo che escluda motivatamente la rilevanza della pronuncia pregiudiziale europea nel caso concreto, e ritenga non necessario un nuovo rinvio ex art. 267 TFUE, resta sottratta al sindacato ex art. 111, comma 8, Cost.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è tenuta alla rifusione delle spese alla controricorrente e, ove ne ricorrano i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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