Salta al contenuto
Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102

Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Normativa italiana14G00113

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina misure per promuovere l’efficienza energetica e rimuovere ostacoli di mercato, fissando obiettivi nazionali di risparmio fino al 2020 e contributi al 2030. Regola diagnosi energetiche, acquisti verdi della PA, riqualificazione degli immobili pubblici, meccanismi di incentivazione e obblighi di monitoraggio, con applicazione solo nei limiti temporali previsti dalle singole disposizioni.

Efficienza energetica, obiettivi di risparmio e interventi nella PA

Efficienza energetica: finalità generali

Il decreto stabilisce un quadro organico di misure per promuovere e migliorare l’efficienza energetica, in attuazione della direttiva 2012/27/UE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/2002. Le norme mirano a concorrere agli obiettivi nazionali di risparmio energetico e a favorire il principio europeo dell’“efficienza energetica al primo posto”, intervenendo anche sulle inefficienze del mercato dell’energia.

Definizioni rilevanti

La disciplina rinvia, per molte nozioni tecniche, alle definizioni già contenute in altri decreti legislativi in materia di energia, edilizia e appalti. Integra inoltre una lunga serie di definizioni specifiche, tra cui quelle di audit energetico, EGE, ESCO, contratto di rendimento energetico (EPC), grande impresa, PMI, pubblica amministrazione centrale, sistema di contabilizzazione, sistema di gestione dell’energia, teleriscaldamento efficiente e altre nozioni utili all’applicazione operativa del decreto.

Obiettivi nazionali di risparmio energetico

L’obiettivo nazionale indicativo comprende:

  • la riduzione, entro il 2020, di 20 milioni di tep di consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tep di energia finale, conteggiati dal 2010;
  • il contributo nazionale minimo di efficienza energetica al 2030 notificato alla Commissione europea nel PNIEC. Le Regioni possono concorrere al raggiungimento dell’obiettivo tramite i propri strumenti di programmazione energetica, con il coinvolgimento degli enti locali.

Coordinamento istituzionale

Per coordinare in modo unitario gli interventi di efficienza energetica, anche sugli edifici pubblici, è istituita una cabina di regia composta dai Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente, delle infrastrutture e dell’economia, senza nuovi oneri per lo Stato. La cabina coordina le politiche e gli strumenti finanziati con specifici fondi, disciplina il proprio funzionamento con decreto interministeriale e presenta una relazione annuale al Parlamento.

Riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale

Dal 2014 al 2030 gli immobili della pubblica amministrazione centrale, inclusi quelli periferici, devono essere oggetto di interventi tali da conseguire almeno il 3% annuo di riqualificazione della superficie coperta utile climatizzata.

Il programma annuale di interventi è predisposto entro il 30 novembre di ogni anno dal Ministero competente, con il supporto dell’Agenzia del demanio, dell’ENEA e del GSE. Le amministrazioni centrali devono presentare proposte di intervento entro scadenze annuali, basandosi su diagnosi energetiche o sugli interventi indicati negli attestati di prestazione energetica.

Sono previste esclusioni per:

  • immobili sotto soglia dimensionale, inizialmente inferiori a 500 m² e, dal 9 luglio 2015, inferiori a 250 m²;
  • immobili tutelati, se i requisiti energetici sono incompatibili con la tutela;
  • immobili destinati alla difesa nazionale, salvo alcune eccezioni funzionali;
  • immobili adibiti a luoghi di culto.

Gli interventi devono essere selezionati privilegiando il miglior rapporto tra tempi di recupero dell’investimento, rapidità di avvio/completamento e presenza di cofinanziamenti. La realizzazione può avvenire tramite Provveditorati, amministrazioni interessate e Agenzia del demanio, anche con strumenti telematici di acquisto, ricorrendo ove opportuno a finanziamento tramite terzi, EPC e ESCO.

Finanziamento e monitoraggio degli interventi pubblici

Il decreto prevede specifici flussi di finanziamento per il programma di riqualificazione, alimentati da risorse del fondo previsto dalla normativa richiamata e da quote dei proventi delle aste CO2, con importi e limiti annuali differenziati per periodo.

Le risorse possono coprire anche le diagnosi energetiche funzionali agli interventi. Le amministrazioni centrali devono trasmettere annualmente un rapporto sullo stato di conseguimento dell’obiettivo, mentre Acquirente Unico comunica annualmente i consumi per vettore energetico delle utenze censite, con confluenza dei dati nei sistemi informativi pubblici previsti.

Le Regioni e gli enti locali concorrono al perseguimento degli obiettivi nazionali anche con misure organizzative, gestione dell’energia, diagnosi energetiche, ESCO e contratti EPC. Le imprese fornitrici di energia alle amministrazioni locali devono, su richiesta regionale o provinciale, comunicare i consumi annuali, che le Regioni e Province autonome rendono disponibili sui propri siti.

Acquisti energeticamente efficienti della pubblica amministrazione

Le pubbliche amministrazioni centrali, negli acquisti e nelle nuove locazioni di immobili e nell’acquisto di prodotti e servizi, devono rispettare i requisiti minimi di efficienza energetica fissati dall’allegato 1, con applicazione anche agli appalti in locazione finanziaria.

L’obbligo si considera assolto se sono rispettate le specifiche tecniche e clausole contrattuali dei CAM pertinenti. Si applica agli appalti di importo almeno pari alle soglie comunitarie per prodotti e servizi, mentre per gli immobili vale indipendentemente dall’importo. Sono previste deroghe motivate per ragioni di costo-efficacia, fattibilità, concorrenza, ristrutturazioni importanti, demolizioni o tutela di immobili protetti. Per le forze armate l’obbligo opera solo se compatibile con la loro missione e non si applica al materiale militare.

Obbligo di risparmio energetico e meccanismi di attuazione

Il decreto disciplina l’obiettivo obbligatorio di risparmio nazionale cumulato di energia finale per i periodi 2014-2020, 2021-2030 e successivi, in conformità alla direttiva europea. Per il primo periodo sono richiamate specifiche modalità di calcolo, con contabilizzazione solo dei risparmi misurabili e verificabili derivanti da azioni successive al 31 dicembre 2008 che producono effetti nel 2020.

L’obiettivo è perseguito tramite misure incluse in una relazione allegata al PNIEC, aggiornata e trasmessa alla Commissione europea e al Parlamento. Le misure possono essere integrate, modificate o soppresse; i risparmi devono essere calcolati secondo la disciplina europea. In caso di nuove misure o modifiche va considerata anche la povertà energetica.

Certificati bianchi e Conto termico

I decreti sui certificati bianchi devono essere coerenti con il PNIEC e con il monitoraggio delle misure. Possono prevedere modalità alternative, estensioni dei soggetti obbligati, semplificazioni procedurali e nuove tipologie di progetti ammissibili.

Entro il 30 giugno 2021 doveva essere aggiornato il Conto termico, per evitarne la sovrapposizione con altri strumenti e adeguarlo al settore civile non residenziale, pubblico e privato. L’aggiornamento doveva favorire anche il ricorso agli EPC, l’ampliamento degli interventi ammissibili e l’inclusione, almeno per le riqualificazioni profonde, delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

Il GSE pubblica i risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato e i soggetti obbligati devono fornire, su richiesta ministeriale, dati statistici aggregati e informazioni aggiornate sui consumi dei clienti finali, nel rispetto della disciplina sulla riservatezza. Il GSE trasmette inoltre una stima dell’impatto dei costi del meccanismo sulla competitività delle industrie esposte alla concorrenza internazionale.

Incentivi, contratti EPC e pubblicità dei dati

Ai fini dell’accesso al Conto termico, i contratti che rispettano i requisiti minimi dell’allegato 8 sono considerati EPC. Per le pubbliche amministrazioni è prevista una modalità di erogazione dell’incentivo tramite acconto e stati di avanzamento lavori.

Le Regioni devono pubblicare in open data, entro il 1° giugno di ogni anno, i risparmi di energia conseguiti nell’anno precedente grazie alle misure di incentivazione locali. I risparmi non già incentivati, misurati da bilanci energetici, audit o convenzioni Consip, devono essere comunicati all’ENEA e concorrono agli obiettivi del decreto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 19 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.