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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15273/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce dall’impugnazione, da parte di una contribuente, di un atto di contestazione per omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi in relazione ad attività finanziarie detenute all’estero per un anno d’imposta, nonché di un avviso di accertamento relativo a un diverso anno d’imposta con cui l’Amministrazione aveva recuperato a tassazione redditi non dichiarati ritenuti connessi all’esistenza e alla fruttuosità di investimenti e depositi su conto estero intestato alla contribuente presso un istituto svizzero. In primo grado i ricorsi riuniti erano stati respinti, sulla base della ritenuta residenza fiscale in Italia della contribuente, desunta dall’abitazione permanente e dalle relazioni personali ed economiche più strette in Italia. In appello la decisione era stata confermata, e la CTR aveva anche dichiarato inammissibile, come nuova, l’eccezione di irretroattività della presunzione di evasione introdotta dalla disciplina di contrasto ai paradisi fiscali. In cassazione la contribuente ha dedotto tre motivi: 1) violazione delle norme interne e convenzionali sulla residenza fiscale, sostenendo che la CTR non avesse valorizzato la prova delle relazioni personali ed economiche prevalenti in Svizzera e avesse ignorato elementi documentali e dichiarazioni di terzi; 2) violazione delle norme processuali tributarie e della disciplina sul contrasto ai paradisi fiscali, censurando l’erronea declaratoria di inammissibilità dell’eccezione di irretroattività dell’art. 12 d.l. 78/2009; 3) nullità della sentenza per mancanza di motivazione, per non avere la CTR esaminato la censura sull’infruttuosità delle attività detenute all’estero, diretta a vincere la presunzione di redditività prevista dalla normativa richiamata dall’Amministrazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché volto in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito e del materiale probatorio sulla residenza fiscale, attività preclusa in sede di legittimità sotto la veste del vizio di violazione di legge. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che l’eccezione relativa all’irretroattività della presunzione di evasione non era una nuova eccezione in senso stretto, ma una mera difesa inerente alla qualificazione giuridica della fattispecie e all’individuazione della norma applicabile, quindi proponibile in appello e rilevabile dal giudice iura novit curia. Ha accolto anche il terzo motivo, ritenendo che la CTR avesse rigettato implicitamente la doglianza sull’infruttuosità dell’investimento senza fornire alcuna motivazione sul punto, configurandosi una mancanza assoluta di motivazione e non un semplice omesso esame di fatto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge riguarda l’erronea regola di diritto applicata, non la rivalutazione della fattispecie concreta e delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La mancanza assoluta di motivazione o l’omessa pronuncia è censurabile quando il giudice non adotta alcun provvedimento, neppure implicito, sulla questione decisiva.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto storico presuppone che la questione sia stata esaminata; non si applica quando manca del tutto la motivazione sulla questione.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla valutazione indiziaria della residenza fiscale.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l’apprezzamento delle prove compiuto dai giudici di merito.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato quale parametro sulla prova nel processo tributario.

  • art. 4, comma 2, lett. a) e c) della Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni

    Richiamata per stabilire la residenza fiscale della contribuente in base al criterio delle relazioni personali ed economiche più strette.

  • art. 159 Codice Civile svizzero

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla separazione e alla coabitazione secondo il diritto svizzero.

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    "Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove ... Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio."

    Il divieto riguarda solo le eccezioni in senso stretto; restano ammissibili le mere difese e le questioni sulla qualificazione giuridica o sulla norma applicabile.

  • art. 3 l. n. 212 del 2000

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla irretroattività della presunzione di evasione.

  • art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009

    La questione della sua irretroattività è stata qualificata come mera difesa sulla successione di leggi, non come eccezione nuova.

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per il vizio di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per la necessità di una motivazione sufficiente.

  • art. 6 d.l. n. 167 del 1990

    Richiamato in relazione alla presunzione di fruttuosità delle attività finanziarie detenute all’estero e alla necessità di motivare sul punto.

  • art. 5, comma 2, d.l. n. 167 del 1990

    Base sanzionatoria per l’omessa compilazione del quadro RW relativo ad attività finanziarie estere.

  • artt. 38 e 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Base dell’accertamento dei redditi non dichiarati connessi a investimenti e depositi esteri.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • In tema di processo tributario d’appello, il divieto di nuove eccezioni riguarda solo le eccezioni in senso stretto; restano ammissibili le mere difese e le questioni di qualificazione giuridica del rapporto o di individuazione della norma applicabile.
  • La questione della successione di leggi nel tempo e dell’eventuale irretroattività di una disciplina sopravvenuta non integra, di regola, una nuova eccezione in senso stretto quando incide sulla corretta norma da applicare alla fattispecie.
  • La mancata motivazione su una specifica censura di appello può integrare nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione anche quando il rigetto sia solo implicito, se il giudice non espone in alcun modo le ragioni della decisione.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto storico è concettualmente distinto dalla totale mancanza di motivazione: il primo presuppone che la questione sia stata esaminata, il secondo che essa sia stata completamente pretermessa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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