Cassazione Civile, Ordinanza n. 31619/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente gestore fondo)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento notificata per il recupero coattivo di somme che il Fondo di garanzia per le PMI aveva corrisposto al finanziatore, in surrogazione del credito originariamente spettante alla banca finanziatrice nei confronti del consorzio beneficiario del finanziamento. Il debitore garante, che aveva prestato fideiussione per le obbligazioni del consorzio, propose opposizione deducendo l’illegittimità della riscossione mediante ruolo nei suoi confronti, la natura privatistica del credito e la mancanza di un titolo esecutivo tipico, oltre a plurimi vizi della cartella, difetto di prova dell’an e del quantum, cessazione della garanzia per decadenza ex art. 1957 c.c. e nullità della fideiussione o della clausola derogatoria perché conforme allo schema ABI e in contrasto con la normativa antitrust. Il Tribunale accolse l’opposizione; la Corte d’appello, invece, riformò la decisione ritenendo applicabile anche retroattivamente l’art. 8-bis, comma 3, d.l. 3/2015, e dunque legittimo il recupero coattivo verso il terzo prestatore di garanzia. In cassazione il ricorrente articolò sei motivi: violazione dell’art. 8-bis d.l. 3/2015, dell’art. 11 preleggi e della disciplina sul recupero coattivo; omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme sulla iscrizione a ruolo; omessa pronuncia e violazione degli artt. 346 e 112 c.p.c. sulle questioni riproposte in appello; omessa motivazione sulle stesse questioni; violazione dell’art. 1957 c.c. e nullità della clausola di deroga nella fideiussione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché la giurisprudenza di legittimità già afferma che, nei casi di interventi di sostegno pubblico tramite garanzia del Fondo, il credito restitutorio del gestore è assoggettabile alla riscossione coattiva ex art. 17 d.lgs. 46/1999 anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, e che l’art. 8-bis, comma 3, d.l. 3/2015 ha natura di interpretazione autentica, non innovativa. Ha dichiarato inammissibili i motivi quarto e quinto per difetto di specifica indicazione del contenuto della sentenza di primo grado e per violazione dell’onere di specificazione ex art. 366, n. 6, c.p.c., non potendosi verificare se le questioni riproposte fossero davvero assorbite o già decise. Ha infine respinto il sesto motivo, ribadendo che la nullità delle clausole fideiussorie conformi allo schema ABI non si estende automaticamente all’intero contratto, essendo necessario dimostrare l’interdipendenza della restante parte del contratto dalla clausola nulla. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8-bis, comma 3, d.l. n. 3 del 2015 conv. in l. n. 33 del 2015
disposizione qualificata dalla Corte come interpretazione autentica e applicabile anche ai crediti sorti prima della sua entrata in vigore, in quanto ripetitiva e confermativa del regime già vigente
invocato dal ricorrente per escludere la retroattività della norma, ma ritenuto non dirimente alla luce della natura interpretativa attribuita alla disposizione
art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998
richiamato dal ricorrente per contestare la riscossione coattiva, ma non accolto
artt. 17, 21 e 25 d.lgs. n. 46 del 1999
la Corte ribadisce l’applicabilità della riscossione coattiva ex art. 17 ai crediti restitutori del Fondo; per i motivi inammissibili non affronta nel merito tutte le ulteriori doglianze sul titolo esecutivo
art. 17, comma 3-bis, d.lgs. n. 46 del 1999
richiamato nel ricorso per sostenere la necessità di un decreto ministeriale autorizzatorio; censura non accolta nel merito per difetto di specificità e perché la procedura è ritenuta applicabile
art. 17, comma 3-ter, d.lgs. n. 46 del 1999
richiamato dal ricorrente in relazione all’ordinanza-ingiunzione; doglianza non accolta
art. 21, comma 4, d.lgs. n. 46 del 1999
invocato per sostenere la necessità di titolo avente efficacia esecutiva; non conduce all’accoglimento del ricorso
richiamato per affermare che il privilegio sorge in ragione della causa del credito e non al momento dell’inadempimento
la surrogazione del gestore del Fondo nel credito della banca è ricondotta alla surrogazione legale
la dedotta decadenza della fideiussione non viene accolta; la doglianza è assorbita dal rigetto e dalla mancata specifica trattazione delle questioni di merito
invocato per omessa pronuncia; la Corte rileva che i motivi sono inammissibili per carenza di specificità e corretta allegazione processuale
invocato per asserita mancanza di motivazione; censura respinta/inammissibile per difetto di specifica indicazione del contenuto della sentenza di primo grado
la riproposizione delle questioni assorbite richiede di dimostrare che non vi sia stata una decisione, neppure implicita, sul punto; qui la censura è inammissibile per difetto di specificità
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
l’onere di specifica indicazione del contenuto degli atti e delle sentenze rilevanti è ritenuto non assolto
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
i requisiti di specificità e di localizzazione degli atti restano necessari anche per le censure processuali
richiamato quanto al rito camerale; le memorie non possono introdurre nuove questioni
le memorie di legittimità servono a illustrare e confutare, non a introdurre nuove domande o eccezioni
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287 del 1990
richiamato in tema di nullità delle clausole fideiussorie conformi allo schema ABI
art. 101 TFUE
la nullità di clausole anticoncorrenziali non si estende automaticamente all’intero contratto
il giudice non può rilevare d’ufficio l’estensione della nullità all’intero contratto in assenza di prova dell’interdipendenza
art. 2, comma 100, lett. a), l. n. 662 del 1996
individua il Fondo di garanzia per le PMI e la base del credito restitutorio recuperato dal gestore
art. 2, comma 4, d.m. 20 giugno 2005
richiamato nel ricorso quale norma sulla procedura di iscrizione a ruolo; doglianza non accolta
d.P.R. n. 43 del 1988, art. 67
richiamato dal ricorrente come parte del quadro normativo sulla riscossione coattiva
Massime di principio
- Nei procedimenti di recupero delle somme erogate dal Fondo di garanzia per le PMI, il credito restitutorio del gestore può essere riscosso coattivamente tramite ruolo anche nei confronti del terzo fideiussore, quando il credito rientri nella disciplina dei crediti agevolati.
- L’art. 8-bis, comma 3, d.l. n. 3 del 2015 deve essere letto come norma di interpretazione autentica e non come disposizione innovativa: ciò consente di applicarla anche a rapporti sorti prima della sua entrata in vigore.
- Ai fini del ricorso per cassazione, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non di una mera questione giuridica o di argomentazioni difensive.
- La deduzione dell’omessa pronuncia o dell’erronea gestione di questioni assorbite in appello impone una puntuale indicazione degli atti e del contenuto della decisione di primo grado, non essendo sufficiente una riproposizione generica delle doglianze.
- La nullità delle clausole fideiussorie predisposte sullo schema ABI non comporta automaticamente la nullità dell’intero contratto: chi invoca l’estensione della nullità deve dimostrare l’interdipendenza tra la clausola nulla e il resto del regolamento negoziale.
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