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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12098/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2010 nei confronti di una professionista, contestando compensi non fatturati per 152.555 euro e costi indeducibili per 6.197 euro, con recuperi ai fini IRPEF, IRAP e IVA e irrogazione di sanzioni. La contribuente aveva ottenuto in primo grado un accoglimento solo parziale, con annullamento delle riprese IRAP e riduzione delle sanzioni, ma la CTR aveva poi accolto l'appello dell'Ufficio e rigettato quello incidentale della contribuente, confermando integralmente la legittimità dell'accertamento. In cassazione la contribuente ha denunciato: violazione dell'art. 12, commi 1, 2 e 5, e dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000; violazione dell'art. 42, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973; violazione dell'art. 112 c.p.c. La Corte ha però rilevato d'ufficio che il ricorso era stato proposto oltre il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, poiché la sentenza di secondo grado era stata pubblicata il 12 ottobre 2017 e il ricorso era stato consegnato all'ufficiale giudiziario il 17 aprile 2018, quindi oltre sei mesi dopo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. Ha inoltre ritenuto inammissibile la produzione documentale allegata alla memoria illustrativa, perché non riferita all'ammissibilità del ricorso e comunque depositata fuori dai limiti dell'art. 372, comma 2, c.p.c. Ha respinto anche la richiesta dell'Agenzia di riunione o trattazione congiunta con altro procedimento, osservando che quel diverso giudizio era già stato definito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stata altresì data attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente alla parte di difendersi personalmente nel giudizio, come fatto dalla ricorrente avvocata.

  • art. 372, comma 2, c.p.c.

    esclude il deposito separato di documenti in cassazione se non pertinenti all'ammissibilità del ricorso; i documenti allegati alla memoria sono stati dichiarati inammissibili.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 377, comma 1, c.p.c.

    richiamato per affermare che la fissazione dell'udienza o dell'adunanza non rientra tra le attribuzioni del relatore.

  • art. 51, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992

    il termine per impugnare la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione

    se la sentenza è notificata, l'impugnazione segue il termine breve di sessanta giorni.

  • art. 38, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992

    se nessuna parte notifica la sentenza, si applica il regime di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei nn. 4 e 5 dell'art. 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza

    nel caso concreto ha fatto decorrere il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di merito.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    la Corte ha escluso che il rilievo officioso della tardività dell'impugnazione violi il contraddittorio, perché il rispetto dei termini perentori è questione di ammissibilità prevedibile dalle parti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    a seguito dell'inammissibilità del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 12, commi 1, 2 e 5, L. n. 212 del 2000

    norma invocata come oggetto del primo motivo di ricorso, ma non esaminata nel merito per la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000

    norma invocata come oggetto del secondo motivo di ricorso, non scrutinata nel merito.

  • art. 42, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973

    norma invocata come oggetto del terzo motivo di ricorso, non esaminata nel merito.

  • art. 112 c.p.c.

    norma invocata come oggetto del quarto motivo di ricorso, non esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, se la sentenza non è notificata, il ricorso per cassazione deve essere proposto entro sei mesi dalla pubblicazione della decisione; il deposito oltre tale termine determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • La tardività dell'impugnazione è rilevabile d'ufficio in cassazione e non richiede un previo contraddittorio specifico, poiché il rispetto dei termini perentori costituisce un presupposto di ammissibilità che la parte diligente deve considerare.
  • In cassazione sono inammissibili i documenti depositati con la memoria illustrativa quando non siano pertinenti all'ammissibilità del ricorso e non rispettino il regime di deposito consentito dall'art. 372 c.p.c.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, le questioni di merito dedotte con i motivi restano assorbite e non vengono esaminate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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