Cassazione Civile, Ordinanza n. 14593/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Una società attiva nel settore dell'abbigliamento convenne in giudizio il titolare di una ditta individuale sostenendo che questi avesse depositato e utilizzato segni distintivi asseritamente confondibili con i propri marchi, in particolare le espressioni "dolce Monellina" con raffigurazioni di rana e farfalla con rana, per prodotti della classe 25. Chiese l'accertamento della contraffazione, la declaratoria di nullità delle domande di registrazione dei marchi dell'avversario, l'inibitoria dell'uso dei segni, il sequestro e la distruzione dei prodotti e materiale pubblicitario, nonché il risarcimento dei danni da concorrenza sleale. Il tribunale accolse le domande, ritenendo i marchi dell'odierno ricorrente contraffattori, inibendone l'uso e liquidando un danno in via anche equitativa. La corte d'appello confermò la responsabilità per concorrenza sleale e la sussistenza del danno, ma rilevò l'erroneità del calcolo effettuato in base a contratti di licenza tardivamente prodotti e liquidò comunque il danno in via equitativa in euro 25.000,00, valorizzando i dati di vendita dei prodotti contraffatti e gli utili presumibilmente conseguiti dal contraffattore. Nel ricorso per cassazione l'imprenditore censurò: 1) la ritenuta esistenza del danno da lucro cessante in assenza di prova, anche indiziaria; 2) l'illegittimo ricorso alla liquidazione equitativa senza i presupposti di legge; 3) l'erroneità del parametro di calcolo, perché la corte d'appello avrebbe assunto un prezzo di vendita di euro 20,00 a capo invece di euro 1,50 desumibile dalle fatture; 4) l'erronea applicazione della norma sul raddoppio del contributo unificato, assumendo che il gravame non fosse stato integralmente respinto. La società resistente difese la correttezza della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché formulati in modo promiscuo, mescolando vizi diversi, e perché miravano in sostanza a sollecitare una nuova valutazione del merito sulle prove e sulla liquidazione del danno. In particolare, ha affermato che, nella materia della proprietà industriale, il danno da contraffazione non è in re ipsa, ma può essere provato anche per presunzioni e liquidato equitativamente quando ne sia certa l'esistenza e sia difficile o impossibile provarne l'esatto ammontare; ha inoltre ritenuto corretta la valorizzazione degli utili del contraffattore e dei dati di vendita come base di stima. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile anche perché sostanzialmente denunciava un errore di fatto da far valere, semmai, con revocazione. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato, perché il gravame era stato respinto integralmente e quindi correttamente era stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
la condotta di uso di segni distintivi confondibili è stata ritenuta rilevante come concorrenza sleale.
il danno da contraffazione può essere liquidato secondo gli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., tenendo conto del mancato guadagno, dei benefici dell'autore della violazione e, in alternativa, mediante somma globale o restituzione degli utili.
richiamato come criterio generale di risarcimento del danno emergente e del lucro cessante conseguenti immediatamente e direttamente all'illecito.
consente la liquidazione equitativa quando il danno non è provabile nel suo preciso ammontare.
richiamato quale norma generale sulla riduzione/esclusione del danno risarcibile per fatto del danneggiato o danni evitabili.
gli elementi presuntivi possono anche essere unici, purché gravi, precisi e logicamente valutati.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sull'esistenza e sull'ammontare del danno.
invocato nei motivi come parametro del vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma senza esito favorevole al ricorrente.
richiamato in relazione alla valutazione delle prove e delle allegazioni non contestate.
utilizzato per la formulazione dei motivi di ricorso, ma censurato il cumulo eterogeneo di vizi sotto un medesimo motivo.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
l'asserito errore di fatto sul prezzo di vendita avrebbe dovuto essere fatto valere con revocazione, non con ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
quando l'impugnazione è respinta integralmente, sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come base di commisurazione dell'ulteriore contributo unificato.
d.lgs. n. 30 del 2005, art. 125
interpretato come norma speciale che consente liquidazione globale ed equitativa del danno da contraffazione, anche sulla base di presunzioni e della giusta royalty come minimo obbligatorio.
dir. 2004/48/CE, art. 13
richiamata quale fonte europea della disciplina sul risarcimento del danno da violazione dei diritti di proprietà intellettuale.
richiamato incidentalmente quale riferimento alla causalità materiale nel ragionamento sul danno ex art. 1223 c.c.
Massime di principio
- In materia di contraffazione e concorrenza sleale, il danno da lucro cessante non è in re ipsa: deve essere allegato e dimostrato, anche mediante presunzioni, almeno quanto alla sua esistenza, mentre la liquidazione può essere equitativa solo se l'ammontare non sia provabile con precisione.
- L'art. 125 c.p.i. consente una liquidazione globale del danno da violazione di privativa sulla base degli atti di causa e delle presunzioni, valorizzando conseguenze economiche negative del titolare, benefici del contraffattore e, in via minima, il criterio della giusta royalty.
- Nella quantificazione del danno da contraffazione, il giudice può utilizzare come parametro gli utili del contraffattore, intesi come margine di profitto netto e non come semplice fatturato lordo, purché il ragionamento sia sorretto da dati di causa e da motivazione non arbitraria.
- In cassazione è inammissibile la mescolanza, nello stesso motivo, di censure eterogenee di violazione di legge, vizio motivazionale e vizi processuali, perché ciò impedisce di individuare con precisione il thema decidendum.
- L'errore di fatto percettivo sulla risultanza documentale, ove decisivo, non va dedotto con ricorso per cassazione ma con revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove, essendo riservato al controllo di legittimità sulla correttezza giuridica e sulla tenuta logico-giuridica della decisione impugnata.
- Quando l'impugnazione è respinta integralmente, il giudice deve dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. n. 115 del 2002.
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