Cassazione Civile, Ordinanza n. 06024/2025 del 06/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui un comune contestava a una società proprietaria di varie unità immobiliari l’omesso versamento dell’ICI per l’anno 2010, per un importo complessivo di 53.551,00 euro. In appello la società aveva insistito, tra l’altro, sul difetto di motivazione dell’atto impositivo, sulla carenza di possesso del bene perché sottoposto prima a procedura esecutiva immobiliare con custode giudiziario e poi a sequestro penale, sulla non corrispondenza del valore catastale attribuito all’immobile rispetto al valore commerciale e contabile, e sulla spettanza della riduzione del 50% dell’imposta per asserita inagibilità. La CTR aveva respinto l’appello della società e accolto quello del comune, negando la riduzione per inagibilità per difetto di prova. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 3 L. 241/1990, 7 L. 212/2000 e art. 5 d.lgs. 504/1992 per omessa pronuncia sul difetto di motivazione dell’avviso; 2) violazione degli artt. 1 e 3 d.lgs. 504/1992 e del regolamento comunale ICI, sostenendo di non avere avuto il possesso del bene; 3) violazione dell’art. 5 d.lgs. 504/1992 per l’erronea determinazione del valore catastale; 4) violazione dell’art. 8 d.lgs. 504/1992, assumendo che i beni fossero in stato di abbandono e dunque inagibili.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività della notificazione. Ha rilevato che la sentenza impugnata era stata pubblicata il 29 ottobre 2018 e che il ricorso per cassazione era stato spedito per la notifica il 28 febbraio 2020, oltre il termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c. La ricorrente aveva invocato la sospensione dei termini prevista dall’art. 6, comma 11, d.l. 119/2018 per le controversie definibili, ma la Corte ha affermato che, nei giudizi tributari concernenti enti territoriali, chi intende avvalersene deve allegare e dimostrare che l’ente abbia adottato la delibera regolamentare di adesione alla definizione agevolata. Poiché la società non aveva allegato né provato che il comune avesse deliberato in tal senso, la sospensione non operava e il ricorso risultava tardivo. L’inammissibilità ha assorbito l’esame dei motivi di merito. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore importo previsto dal contributo unificato.
Norme richiamate
termine lungo di sei mesi
Il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza, salvo sospensioni applicabili e provate dalla parte interessata.
art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018
Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonchè per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto (ndr. 24 ottobre 2018) e il 31 luglio 2019
La sospensione opera per le liti definibili, ma nei giudizi con enti territoriali il contribuente che la invoca deve allegare e dimostrare il presupposto dell’adesione dell’ente alla procedura di definizione agevolata.
art. 6, comma 16, d.l. n. 119/2018
Per gli enti territoriali la definizione agevolata delle controversie tributarie richiede una specifica determinazione dell’ente entro il termine previsto.
I motivi di ricorso erano formulati come violazione di legge e omessa/insufficiente motivazione, ma non sono stati esaminati nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Invocato dalla ricorrente per censurare il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento.
Invocato dalla ricorrente per sostenere l’insufficiente motivazione dell’atto impositivo.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla determinazione della base imponibile e al valore dell’immobile ai fini ICI.
Invocato dalla ricorrente per contestare la debenza dell’imposta in relazione al possesso dell’immobile.
Invocato dalla ricorrente per contestare il presupposto soggettivo del tributo in relazione al possesso del bene.
Invocato dalla ricorrente per chiedere la riduzione dell’imposta per inagibilità dell’immobile.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari contro enti territoriali, la parte che intenda beneficiare della sospensione dei termini di impugnazione prevista per le controversie definibili deve provare il presupposto applicativo rappresentato dall’adozione, da parte dell’ente, della delibera di adesione alla definizione agevolata.
- La sospensione dei termini prevista dal d.l. n. 119/2018 ha natura ope legis, ma la sua operatività concreta nei rapporti con gli enti territoriali resta subordinata all’esistenza della delibera comunale o dell’ente strumentale e alla relativa allegazione e prova da parte dell’interessato.
- In mancanza di prova dell’adesione dell’ente territoriale alla procedura di definizione agevolata, il ricorso per cassazione notificato oltre il termine lungo ex art. 327 c.p.c. è inammissibile per tardività.
- L’inammissibilità del ricorso per tardività assorbe l’esame di tutti i motivi di merito, anche quando essi investano la motivazione dell’avviso, il presupposto dell’imposizione o la spettanza di agevolazioni fiscali.
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