Cassazione Civile, Ordinanza n. 10784/2023 del 21/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, i ricavi di una società e del suo socio per l'anno 2007, a seguito di processo verbale della Guardia di Finanza e dopo infruttuoso accertamento con adesione, assumendo ricavi maggiori rispetto a quelli dichiarati e conseguenti maggiori imposte dirette e indirette. I contribuenti avevano impugnato gli avvisi e ottenuto accoglimento in primo grado; in appello, però, la CTR aveva accolto il gravame dell'Ufficio ritenendo legittimo l'accertamento induttivo sulla base di alcuni elementi: errata quantificazione delle rimanenze finali, presenza di lavoratori irregolari, mancanza del libro matricola e commistione della compagine sociale con altra società collegata. Con il primo motivo di ricorso per cassazione i contribuenti denunciavano violazione dell'art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 113 c.p.c., sostenendo che i fatti indicati non integrassero i presupposti dell'accertamento induttivo e fossero comunque irrilevanti. Con il secondo motivo denunciavano violazione degli artt. 39 e 42 d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972 e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la sentenza fosse carente di motivazione e non individuasse il fatto storico legittimante il ricorso al metodo induttivo, limitandosi a recepire acriticamente l'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza, perché i ricorrenti non avevano riprodotto la motivazione dell'avviso di accertamento e gli atti rilevanti, impedendo il controllo sulla dedotta irrilevanza degli elementi valorizzati dalla CTR. Ha inoltre ritenuto il motivo comunque manifestamente infondato, perché la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la totale inattendibilità della contabilità d'impresa, desunta dalla radicale inosservanza delle normative civilistiche e contabili, dalla presenza di lavoratori irregolari, dalla mancanza del libro matricola e dalla commistione con altra società, elementi che rendevano legittimo l'accertamento induttivo. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché cumulativo di censure non adeguatamente sviluppate, ancora privo della riproduzione dell'avviso, e improprio nel denunciare il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. senza indicare un fatto storico omesso; è stato comunque reputato manifestamente infondato, poiché la CTR aveva sintetizzato ma sufficiente-mente motivato la propria decisione indicando gli elementi fattuali posti a base dell'inattendibilità contabile. Nulla sulle spese per mancata costituzione dell'Agenzia; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
comma 2, lett. d); comma 1
Legittima l'accertamento induttivo quando emergano elementi che rendano inattendibile la contabilità d'impresa; in tale ipotesi possono essere utilizzati dati e notizie acquisiti dall'Ufficio e anche presunzioni semplici senza i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti in altre ipotesi.
La censura di violazione deve confrontarsi con la reale ratio decidendi e non limitarsi a contestazioni astratte e generiche.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo per violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la motivazione effettiva della sentenza e con gli atti rilevanti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo effettivamente non esaminato; non può risolversi nella doglianza sulla mancata indicazione del fatto che legittimerebbe la decisione.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
La motivazione dell'atto impositivo deve indicare i fatti e le circostanze poste a fondamento della pretesa; nel caso esaminato, la CTR ha ritenuto sufficientemente indicati gli elementi fattuali.
art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato insieme alle norme sull'accertamento per contestare la motivazione della decisione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile e infondata.
La difforme valorizzazione delle rimanenze finali rispetto alla disciplina fiscale è stata considerata dalla Corte un indice di inattendibilità della contabilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di accertamento induttivo, la presenza di elementi sintomatici di grave inattendibilità della contabilità legittima l'Ufficio a determinare il reddito sulla base di dati e notizie comunque acquisiti, senza necessità dei requisiti di gravità, precisione e concordanza propri di ogni diversa ipotesi di presunzione.
- La censura in cassazione per violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e se non consente di verificare, tramite gli atti rilevanti riprodotti nel ricorso, l'effettiva fondatezza della doglianza.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omissione di un fatto storico decisivo specificamente indicato, non essendo sufficiente lamentare che il giudice non abbia esplicitato il fatto che avrebbe giustificato la decisione.
- Una motivazione sintetica è comunque sufficiente quando consenta di comprendere gli elementi di fatto posti a base del convincimento del giudice e il percorso logico seguito.
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