Cassazione Civile, Ordinanza n. 06232/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società di leasing ha impugnato avvisi di accertamento IMU relativi agli anni 2013 e 2014, emessi da un comune per un immobile concesso in locazione finanziaria. In primo grado il ricorso era stato accolto, ritenendosi soggetto passivo l'utilizzatore sino alla riconsegna del bene; in appello, invece, la CTR ha accolto il gravame del comune, affermando che, in caso di risoluzione anticipata del leasing per morosità e mancata materiale restituzione del bene, il soggetto passivo IMU torna ad essere il concedente proprietario. La società ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 8, comma 2, e 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011, sostenendo che, in caso di risoluzione anticipata del contratto senza riconsegna del bene, la soggettività passiva avrebbe dovuto restare in capo all'utilizzatore fino alla effettiva consegna del cespite.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, affermando che, ai fini IMU, la soggettività passiva nel leasing è ancorata all'esistenza del vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore: una volta risolto anticipatamente il contratto per inadempimento, l'utilizzatore cessa di essere soggetto passivo e l'obbligo tributario si trasferisce al proprietario/concedente, anche se il bene non sia ancora stato materialmente riconsegnato. La Corte ha inoltre escluso che la disciplina della TASI, che collega la durata del leasing alla riconsegna del bene, possa essere applicata analogicamente all'IMU. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La doglianza è stata proposta come violazione di legge, ma la Corte l'ha ritenuta infondata nel merito.
art. 8, comma 2, d.lgs. n. 23/2011
Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 9 per sostenere la diversa individuazione del soggetto passivo IMU nel leasing risolto.
art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011
La Corte ha interpretato la norma nel senso che, nel leasing, il locatario è soggetto passivo solo durante la vigenza del contratto; con la risoluzione anticipata il soggetto passivo torna ad essere il proprietario/concedente, anche se il bene non è ancora restituito materialmente.
art. 1, comma 672, l. n. 147/2013
Norma riferita alla TASI, che collega la durata del leasing alla data di riconsegna del bene; la Corte ha escluso che possa essere estesa analogicamente all'IMU.
art. 1, comma 703, l. n. 147/2013
Richiamato per evidenziare che l'istituzione dell'IUC lascia salva la disciplina dell'IMU, impedendo di trasporre automaticamente regole della TASI all'IMU.
Richiamato per escludere l'interpretazione analogica o retroattiva di norme tributarie speciali rispetto a un tributo diverso da quello cui si riferiscono.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- In materia di IMU su immobili concessi in leasing, il soggetto passivo è il locatario solo finché il contratto è efficace; la risoluzione anticipata per inadempimento fa cessare la soggettività passiva dell'utilizzatore e la trasferisce al concedente proprietario.
- Ai fini IMU, la rilevanza tributaria è collegata al titolo giuridico che giustifica il possesso e non alla mera disponibilità materiale del bene; la mancata riconsegna del cespite non mantiene il locatario quale soggetto passivo dopo la risoluzione del contratto.
- La disciplina della TASI, che prevede il collegamento della durata del leasing alla riconsegna del bene, non è automaticamente né analogicamente estensibile all'IMU, trattandosi di tributi diversi e aventi presupposti impositivi non coincidenti.
- Le norme tributarie speciali vanno interpretate restrittivamente, senza applicazione analogica o retroattiva oltre il perimetro del tributo cui si riferiscono.
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