Cassazione Civile, Ordinanza n. 22507/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a un contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, fondato su indagini bancarie e su movimentazioni dei conti correnti ritenute sintomatiche di maggior reddito non dichiarato. Il ricorso introduttivo era stato accolto solo parzialmente in primo grado; in appello il contribuente aveva insistito per l'annullamento o la riduzione della pretesa. In cassazione ha dedotto cinque motivi: 1) violazione del contraddittorio preventivo in relazione agli accertamenti bancari e alle norme sui controlli fiscali; 2) violazione dell'art. 12, comma 7, della L. 212/2000, assumendo che l'ufficio avesse emesso l'atto senza previo processo verbale e senza rispettare il termine dilatorio; 3) omesso esame dell'eccezione sulla non corretta applicazione della presunzione derivante dagli accertamenti bancari; 4) motivazione apparente della sentenza di appello; 5) omesso esame di fatti decisivi, con specifico riferimento alla ricostruzione delle movimentazioni finanziarie e alla prova contraria offerta dal contribuente (bonifici ricevuti, disponibilità di contanti e titoli trasferibili, assegni circolari, conti dei familiari).
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio, per i tributi non armonizzati, non è generalizzato e, comunque, nel caso concreto il giudice di merito aveva accertato che il contraddittorio era stato effettivamente instaurato; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva allegato in modo adeguato una verifica svolta presso la sede del contribuente, mentre dagli stessi atti richiamati emergeva una mera indagine finanziaria; ha ritenuto infondati il terzo e il quarto motivo perché la sentenza impugnata aveva esaminato le censure e la prova contraria, fornendo una motivazione logica e sufficiente, non apparente; ha respinto anche il quinto motivo perché le movimentazioni bancarie e la loro giustificazione erano state specificamente valutate dal giudice di appello e non risultava omesso l'esame di fatti decisivi. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato come norma invocata dal contribuente a sostegno del preteso obbligo di contraddittorio preventivo negli accertamenti bancari
art. 51, comma 2, n. 2), d.P.R. n. 633/1972
richiamato insieme all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 come base normativa delle indagini bancarie e del contraddittorio
artt. 38 e 39 d.P.R. n. 600/1973
richiamati dal ricorrente a sostegno della doglianza sull'accertamento fondato sulle movimentazioni bancarie
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
invocato per sostenere la necessità del termine dilatorio dopo la redazione del processo verbale di constatazione; la Corte lo ritiene applicabile solo in presenza di verifiche ispettive svolte presso la sede del contribuente
la Corte lo richiama per affermare che il processo verbale di chiusura è imposto in caso di accesso o ispezione nei locali dell'impresa, anche finalizzati alla raccolta di documentazione
art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione di legge
art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare omessa pronuncia/motivazione apparente
art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare omesso esame di fatti decisivi
richiamato dalla Corte per escludere che la decisione di merito integrasse omessa pronuncia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato
Cass. Sez. Un. 9 dicembre 2015, n. 24823
richiamata per il principio secondo cui il contraddittorio endoprocedimentale generalizzato opera per i tributi armonizzati, mentre per i tributi non armonizzati solo nei casi espressamente previsti
Cass. civ., 17 aprile 2015, n. 7843
richiamata per il principio sulla necessità del processo verbale di chiusura in caso di accesso o ispezione presso il contribuente
Cass. civ., 9 marzo 2011, n. 5583
richiamata per il principio secondo cui il giudice di merito non deve confutare analiticamente tutte le tesi e prove, ma deve esporre una motivazione logica e adeguata
Massime di principio
- Negli accertamenti fiscali fondati su indagini bancarie, il contraddittorio endoprocedimentale non è richiesto in via generalizzata per i tributi non armonizzati; esso opera solo nei casi previsti dalla legge, mentre per i tributi armonizzati la sua omissione può comportare invalidità dell'atto se il contribuente deduce in concreto le difese precluse.
- L'obbligo di redigere il processo verbale di chiusura delle operazioni e di attendere il termine dilatorio di sessanta giorni presuppone un accesso o un'ispezione nei locali del contribuente; non è sufficiente, di per sé, la sola acquisizione e analisi di dati bancari mediante richiesta di informazioni.
- La censura di motivazione apparente non è fondata quando il giudice di merito, anche richiamando la sentenza di primo grado, esamini gli elementi decisivi e valuti specificamente le prove contrarie offerte dalla parte, mostrando la ratio decidendi e le ragioni del rigetto.
- Non sussiste omesso esame di fatti decisivi se il giudice di appello ha considerato le movimentazioni bancarie contestate e le giustificazioni addotte dal contribuente, ritenendole inidonee a vincere la presunzione fiscale e a dimostrare la legittima provenienza delle somme.
- Nell'accertamento fondato su presunzioni bancarie, incombe sul contribuente un onere probatorio contrario idoneo e specifico sulla provenienza delle movimentazioni; la mera deduzione difensiva, non supportata da riscontri sufficienti, non basta a superare la pretesa erariale.
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