Cassazione Civile, Ordinanza n. 17484/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società cooperativa, poi cessata, aveva presentato nel 2013 un'istanza di rimborso del credito IVA relativo all'anno 2003, a seguito del silenzio-rifiuto dell'amministrazione. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la CTR ha riformato la decisione ritenendo la domanda tardiva, perché proposta oltre il termine biennale di decadenza di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, considerando irrilevante la cessazione dell'attività avvenuta nel 2004. Con il ricorso per cassazione la parte contribuente ha dedotto, in sintesi, la violazione degli artt. 30 e 38-bis del d.P.R. n. 633/1972, dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 2946 c.c., sostenendo che: il credito era stato indicato nella dichiarazione IVA 2004 e nel bilancio finale di liquidazione; la mancata presentazione della dichiarazione per l'anno 2004 non impediva il riconoscimento del credito; in caso di cessazione dell'attività, il diritto al rimborso sarebbe soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non alla decadenza biennale; la compilazione del quadro dichiarativo relativo alla compensazione costituirebbe comunque manifestazione della volontà di ottenere il rimborso. I motivi sono stati esaminati unitariamente e respinti perché la società aveva indicato il credito nel quadro destinato alla compensazione, non in quello che manifesta inequivocabilmente la richiesta di rimborso, e inoltre aveva persino utilizzato quel credito in compensazione negli anni successivi, circostanza incompatibile con l'applicazione del regime di prescrizione decennale fondato sulla cessazione definitiva dell'attività.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi perché la distinzione tra richiesta di compensazione e richiesta di rimborso impedisce di applicare il termine ordinario decennale quando dalla dichiarazione non emerga una chiara volontà di ottenere il rimborso; nel caso concreto, il credito era stato esposto per la compensazione e poi effettivamente compensato in anni successivi, sicché veniva meno il presupposto della tesi difensiva fondata sulla cessazione dell'attività. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e la Corte ha dato atto dell'obbligo del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato come disciplina del rimborso del credito IVA nel caso di cessazione dell'attività; la Corte afferma che la fattispecie della cessazione è regolata da questa norma e, solo in via residuale, dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992.
art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dai ricorrenti a sostegno del diritto al rimborso del credito IVA; non è ritenuto decisivo in senso favorevole alla tesi della parte ricorrente.
È la norma sulla quale la CTR ha fondato la decadenza biennale; la Corte precisa che opera quando la domanda di rimborso non risulti inequivocamente formulata come istanza di rimborso e non come mera richiesta di compensazione.
Richiamato per sostenere la prescrizione ordinaria decennale del diritto al rimborso; la Corte ammette tale regime solo quando emerga una chiara volontà di chiedere il rimborso o nei casi di cessazione dell'attività nei termini precisati dalla giurisprudenza richiamata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La domanda di rimborso del credito IVA deve essere distinta dalla mera esposizione del credito ai fini della compensazione: solo una manifestazione inequivoca della volontà di ottenere il rimborso può fondare l'applicazione della prescrizione ordinaria decennale.
- Quando il credito IVA è indicato nella dichiarazione in una colonna o sezione destinata alla compensazione, e non in quella che esprime la richiesta di rimborso, non può ritenersi integrata una domanda di rimborso idonea a sottrarre la pretesa al termine di decadenza previsto dall'art. 21 d.lgs. n. 546/1992.
- Il regime speciale del rimborso IVA in caso di cessazione dell'attività opera solo se la cessazione rende impossibile il riporto in detrazione o in compensazione dell'eccedenza negli anni successivi; se il credito è stato comunque utilizzato in compensazione dopo l'anno di riferimento, viene meno il presupposto che giustifica la prescrizione decennale.
- L'indicazione del credito IVA nella dichiarazione annuale non equivale, di per sé, a domanda di rimborso: occorre verificare la concreta collocazione del credito nel modello dichiarativo e il contenuto della volontà espressa dal contribuente.
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