Cassazione Civile, Ordinanza n. 12709/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda il riconoscimento, a favore di alcuni dipendenti, del diritto ai ticket restaurant in sostituzione dell’indennità di mensa prevista dal CCNL di settore. La Corte d’appello aveva confermato la condanna della società al pagamento delle somme ritenendo che, in base all’accordo integrativo aziendale del 21 luglio 2015, il ticket spettasse anche per le giornate non di effettivo lavoro ma equiparate dal CCNL alle giornate di effettiva prestazione. La società ha ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti c.c. in relazione agli accordi aziendali del 18 settembre 2007, del 21 luglio 2015 e del 19 luglio 2018, sostenendo che il ticket restaurant fosse stato introdotto come emolumento sostitutivo dell’indennità di mensa legato all’effettivo svolgimento della prestazione e che la Corte territoriale avesse interpretato in modo incompleto e atomistico l’accordo del 2015, senza considerare il comportamento successivo delle parti e, in particolare, l’accordo del 2018 che confermerebbe l’esclusione delle giornate equiparate.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei confronti dei lavoratori che non avevano definito la controversia in sede conciliativa, ritenendo errata in diritto l’interpretazione data dalla Corte d’appello all’accordo aziendale del 21 luglio 2015. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese, affinché proceda a una nuova interpretazione dell’accordo secondo i criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c. Per alcuni lavoratori che avevano successivamente sottoscritto verbali di conciliazione sindacale è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese tra le parti.
Norme richiamate
il criterio letterale è punto di avvio dell’interpretazione, ma non consente di arrestarsi a una lettura atomistica quando la clausola non sia univoca; va ricostruita la comune intenzione delle parti anche alla luce del comportamento successivo e del coordinamento sistematico delle clausole.
le clausole dell’accordo collettivo devono essere interpretate reciprocamente, coordinandole in modo da attribuire a ciascuna il significato risultante dal complesso dell’atto, evitando letture frammentarie.
è stata dedotta la violazione di legge per erronea applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale.
art. 43, punto g), CCNL personale dipendente di società e consorzi concessionari di autostrade e trafori
la disposizione sulla indennità di mensa costituisce il parametro contrattuale di riferimento richiamato dall’accordo aziendale del 2015, che va letto come sostituzione dell’indennità con il ticket restaurant.
art. 43, punti 25 e 34, CCNL personale dipendente di società e consorzi concessionari di autostrade e trafori
sono richiamati come previsioni del CCNL dalle quali, secondo la tesi accolta dalla Corte, l’accordo aziendale del 2015 rinvia integralmente, senza necessità di ulteriore specificazione, mentre il successivo accordo del 2018 conferma l’esclusione delle equiparazioni.
Massime di principio
- Nell’interpretazione di un accordo collettivo aziendale, il dato letterale non può essere considerato in modo isolato: se la clausola non è inequivoca, il giudice deve valorizzare il coordinamento con l’intero testo, le altre clausole pertinenti e il comportamento complessivo, anche successivo, delle parti.
- Un accordo aziendale che sostituisca un’indennità prevista dal CCNL con un ticket restaurant può implicare il richiamo integrale della disciplina contrattuale richiamata, senza necessità di riprodurne analiticamente tutti i punti, quando il rinvio sia formulato in modo da riferirsi all’intera voce contrattuale.
- La ricostruzione della volontà delle parti sociali nei contratti collettivi deve essere effettuata secondo criteri ermeneutici comuni, con particolare rilievo del criterio sistematico, evitando interpretazioni frammentarie o atomistiche delle singole espressioni.
- La violazione dei criteri di interpretazione contrattuale è sindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia attribuito alla clausola un significato incompatibile con il testo complessivo e con la condotta successiva delle parti.
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