Sentenza del 24/06/2020 n. 1921 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento tributario - Raddoppio dei termini - Denuncia archiviata o tardiva - Irrilevanza - Raddoppio dei termini - Operatività.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità del raddoppio dei termini di accertamento ai fini Irpef e Iva in presenza di seri indizi di reato che comportino l’obbligo di presentare denuncia penale. La questione è se il raddoppio operi anche quando la denuncia sia stata presentata tardivamente o il procedimento penale sia stato archiviato e se le modifiche introdotte dalla legge n. 208 del 2015 possano incidere sugli avvisi già notificati, relativi a periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2016.
La decisione
Il principio affermato è che il raddoppio dei termini opera quando sussistono seri indizi di reato tali da far sorgere l’obbligo di denuncia, a prescindere dal fatto che la denuncia sia tardiva o che il procedimento penale sia stato archiviato. Le modifiche della legge n. 208 del 2015 non incidono sugli avvisi già notificati per i periodi d’imposta considerati, poiché la disciplina transitoria fa salvi gli effetti degli atti già notificati e conferma il favor legislativo per il raddoppio. Il testo fornito non indica le parti, l’atto specificamente impugnato, l’esito dei singoli gradi, la statuizione sulle spese né quale parte abbia prevalso nel caso concreto.
Norme richiamate
Art. 43 del d.P.R. n. 600/1973
Per gli accertamenti Irpef, i termini sono raddoppiati se ricorrono seri indizi di reato che rendono obbligatoria la presentazione della denuncia penale; l’archiviazione o la tardività della denuncia non escludono il raddoppio.
Art. 57 del d.P.R. n. 633/1972
Per gli accertamenti Iva, il raddoppio dei termini opera, alle condizioni indicate, anche se la denuncia è tardiva o il procedimento penale viene archiviato.
Art. 37 del d.l. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006
La disciplina ha previsto il raddoppio dei termini di accertamento in presenza dei presupposti penali indicati, ossia seri indizi di reato che facciano sorgere l’obbligo di denuncia.
Art. 1, commi da 130 a 132, della legge n. 208/2015
Le modifiche introdotte non incidono sugli avvisi già notificati relativi ai periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2016, in ragione della disciplina transitoria.
La disposizione transitoria fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti sanzionatori e degli inviti a comparire già notificati, salvaguardando l’applicazione del raddoppio dei termini.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini richiede seri indizi di reato sufficienti a far sorgere l’obbligo di denuncia: non dipende dall’esito finale del procedimento penale.
- L’archiviazione o la presentazione tardiva della denuncia, da sole, non eliminano il raddoppio dei termini.
- Per gli avvisi già notificati relativi ai periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2016, la disciplina transitoria tutela gli effetti degli atti notificati e impedisce che le successive modifiche normative li facciano venir meno.
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