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Sentenza

Sentenza del 24/06/2020 n. 1880 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Contributo unificato - Omesso pagamento - Avviso di accertamento- Notifica presso il difensore nominato domiciliatario nel giudizio - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La notifica è stata ritenuta correttamente eseguita presso il domicilio del difensore costituito nel giudizio. L’elezione di domicilio presso il difensore si estende anche agli atti relativi al pagamento del contributo unificato dovuto per quel procedimento. Il ricorso del destinatario è quindi risultato infondato; il testo fornito non riporta ulteriori statuizioni su spese o altri profili.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità della notifica dell’avviso di accertamento relativo al mancato pagamento del contributo unificato, notificato presso il domicilio del difensore che era stato nominato domiciliatario nel giudizio cui il contributo si riferiva. La questione riguardava se l’elezione di domicilio presso il difensore valesse anche per gli atti dell’Ufficio giudiziario relativi al pagamento dei diritti processuali connessi a quel giudizio.

Norme richiamate

  • D.lgs. 546/1992, art. 48

    La notifica dell'avviso di accertamento per omesso pagamento delle somme dovute quale contributo unificato è da ritenersi correttamente eseguita al domicilio del difensore costituito nel giudizio per il quale è stato richiesto il contributo unificato, atteso che l'elezione di domicilio presso il difensore non può che avere validità anche in relazione gli atti dell'Ufficio giudiziario aventi ad oggetto il pagamento dei diritti processuali connessi all'esercizio dell'azione.

    Nel caso descritto, il domicilio eletto presso il difensore nel giudizio vale anche per la notifica degli atti relativi al contributo unificato dovuto in relazione a quel giudizio.

Massime di principio

  • Quando un atto riguarda il pagamento di diritti processuali connessi a un giudizio, la notifica può essere effettuata presso il domicilio del difensore eletto per quel procedimento.
  • La contestazione della notifica non è fondata per il solo fatto che l’avviso relativo al contributo unificato sia stato recapitato al difensore anziché direttamente alla parte, se il difensore era domiciliatario nel giudizio cui il contributo si riferisce.
  • Il principio va applicato con riferimento al collegamento tra l’atto notificato e il procedimento per il quale era stato eletto il domicilio.

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