Sentenza del 24/06/2020 n. 1876 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Imposte sul reddito Irpef-Ires - Istanza di rimborso - Omessa allegazione della documentazione contabile - Successiva produzione in giudizio - Ammissibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità per la società di produrre nel successivo giudizio la documentazione contabile non allegata all’istanza di rimborso. La questione è se tale omissione impedisca di utilizzare la documentazione nella fase contenziosa, oppure se la produzione sia ammissibile quando la contribuente dimostri che la mancata allegazione all’istanza è dipesa da cause a essa estranee.
La decisione
È stata riconosciuta l’ammissibilità della produzione documentale nella fase contenziosa, pur se i documenti non erano stati allegati all’istanza di rimborso sulla quale si era formato il silenzio-rifiuto. L’ammissibilità è subordinata alla prova, da parte della contribuente, che la precedente mancata allegazione sia dovuta a cause a essa estranee. Il testo fornito non specifica l’esito complessivo della controversia sul diritto al rimborso né le statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
La disciplina della documentazione rilevante in materia tributaria non esclude in assoluto la produzione in giudizio dei documenti non allegati all’istanza di rimborso: la produzione successiva è ammessa se il contribuente prova che l’omissione originaria dipendeva da cause a lui estranee.
Massime di principio
- La mancata allegazione di documenti contabili all’istanza di rimborso non comporta automaticamente che essi siano inutilizzabili nel successivo giudizio.
- Il contribuente che produce i documenti soltanto in giudizio deve dimostrare che la mancata produzione nella fase amministrativa è dipesa da cause a lui estranee; in assenza di tale prova, la produzione non beneficia del principio di ammissibilità enunciato.
- L’ammissibilità della documentazione in giudizio riguarda la possibilità di esaminarla e non determina, da sola, il riconoscimento del rimborso: il merito della pretesa deve comunque essere valutato.
Testo integrale
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