Sentenza del 24/06/2020 n. 318 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Aliquota ridotta del 4% per acquisto prima casa. Decadenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di liquidazione relativo alla revoca dell’aliquota IVA agevolata al 4% applicata all’acquisto di un immobile a Monte San Vito con atto del 28 febbraio 2009, registrato il 6 marzo 2009 secondo la ricostruzione della decisione. L’acquirente aveva dichiarato che avrebbe trasferito la residenza nel Comune entro diciotto mesi, ma non lo fece: il termine scadeva il 28 agosto 2009 e l’istanza di trasferimento fu presentata il 14 settembre 2009. L’Agenzia contestava il riconoscimento dell’agevolazione e chiedeva la riforma della decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente. C. E. invocava la malattia della figlia quale forza maggiore e, in appello, eccepiva inoltre l’irregolarità della notificazione dell’atto.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, riformato la sentenza di primo grado e respinto il ricorso originario della contribuente, confermando così la revoca del beneficio e la pretesa relativa a IVA e sanzioni. Ha ritenuto perentorio il termine di diciotto mesi e ha escluso la forza maggiore: la malattia della figlia si era manifestata nell’ottobre 2010, dopo la scadenza del 28 agosto 2009, e quindi non poteva aver impedito il tempestivo trasferimento della residenza; inoltre, la relativa deduzione era stata introdotta tardivamente. Ha osservato anche che la contribuente non aveva presentato entro il termine neppure l’istanza di trasferimento. L’eccezione sulla notificazione è stata ritenuta infondata, e comunque proposta solo in appello: la notifica a mezzo posta da parte dell’agente della riscossione era valida e non richiedeva relata. La contribuente è stata condannata alle spese dei due gradi, liquidate complessivamente in 700 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e art. 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.
«dispongono in generale che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione»
La motivazione può essere concisa, purché esponga le ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la decisione.
«a seguito della legge 18/6/2009 n. 691- dispongono in generale che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione»
La decisione richiama la riforma come fondamento della regola della motivazione concisa, applicabile anche al processo tributario.
Disciplina dell’agevolazione prima casa e termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza
«la forza maggiore o il caso fortuito, idonei ad impedire la decadenza .dell'acquirente che non abbia trasferito la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile nel termine di diciotto mesi dell'acquisto, devono consistere in un evento inevitabile ed imprevedibile»
Il termine di diciotto mesi, decorrente dalla stipula, è perentorio. La decadenza può essere evitata soltanto provando un evento inevitabile e imprevedibile che abbia impedito il trasferimento tempestivo; la decisione esclude che la malattia manifestatasi dopo la scadenza possa costituire una causa impeditiva.
Massime di principio
- Per conservare l’agevolazione prima casa che richiede il trasferimento della residenza, occorre rispettare il termine di diciotto mesi decorrente dalla stipula; il mero avvio tardivo della pratica non evita la decadenza.
- La forza maggiore deve essere provata e deve consistere in un evento inevitabile e imprevedibile, causalmente idoneo a impedire l’adempimento entro il termine. Un evento sorto dopo la scadenza non può giustificare l’inadempimento precedente.
- Le circostanze addotte come esimenti devono essere introdotte tempestivamente nel processo e supportate da elementi che dimostrino il loro rapporto con l’impossibilità di rispettare il termine.
- L’eccezione relativa alla notificazione può essere respinta se la modalità utilizzata è consentita dalla legge; in questa decisione la notifica postale dell’agente della riscossione è stata ritenuta valida anche senza relata.
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