Sentenza del 24/06/2020 n. 1879 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Produzione in copia di documentazione - Contestazione di conformità all'originale - Genericità - Insufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la produzione in giudizio di documenti in copia e la contestazione della loro conformità agli originali. La questione decisa è se sia sufficiente una contestazione generica o imprecisa per disconoscere le copie e impedirne l'utilizzo probatorio.
La decisione
È stato affermato che la contestazione generica o imprecisa è insufficiente: chi contesta deve indicare in modo circostanziato gli elementi da cui risulterebbe la difformità tra il documento e la realtà effettiva. Inoltre, il disconoscimento della copia non comporta automaticamente la sua inutilizzabilità, diversamente da quanto previsto per il disconoscimento delle scritture private dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c.; ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice può verificare la conformità con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni. Il testo non indica le parti, l'esito concreto della controversia, le spese o eventuali ulteriori statuizioni.
Norme richiamate
poiché ai sensi dell'art. 2719 codice civile il giudice può accertare la conformità con ampi mezzi di prova, ed anche tramite presunzioni.
La contestazione della conformità di una copia non la rende automaticamente inutilizzabile: il giudice può comunque accertarne la corrispondenza all'originale con mezzi di prova ampi, incluse le presunzioni.
Art. 215, comma 1, n. 2, del codice di procedura civile
Il disconoscimento non ha comunque gli stessi effetti del disconoscimento delle scritture private, per il quale l'art. 215 comma 1 n.° 2 codice di procedura civile prevede la inutilizzabilità
La regola sull'inutilizzabilità conseguente al disconoscimento delle scritture private non si applica automaticamente alle copie documentali contestate ai sensi dell'art. 2719 c.c.
Massime di principio
- Chi contesta la conformità di una copia deve formulare una contestazione specifica e circostanziata, indicando quali elementi concreti mostrino la difformità; una negazione generica non è sufficiente.
- La contestazione della copia non determina da sola la sua esclusione dal giudizio: spetta al giudice valutarne la conformità all'originale sulla base delle prove disponibili, incluse eventuali presunzioni.
- Non va trasferita automaticamente alle copie documentali la conseguenza dell'inutilizzabilità prevista per il disconoscimento delle scritture private.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 giu 2020Sentenza del 24/06/2020 n. 76 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 24 giu 2020Sentenza del 24/06/2020 n. 318 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 24 giu 2020Sentenza del 24/06/2020 n. 1876 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 24 giu 2020Sentenza del 24/06/2020 n. 1877 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 24 giu 2020Sentenza del 24/06/2020 n. 1880 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 24 giu 2020Sentenza del 24/06/2020 n. 1881 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →