Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 24/06/2020 n. 1879 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Produzione in copia di documentazione - Contestazione di conformità all'originale - Genericità - Insufficienza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la produzione in giudizio di documenti in copia e la contestazione della loro conformità agli originali. La questione decisa è se sia sufficiente una contestazione generica o imprecisa per disconoscere le copie e impedirne l'utilizzo probatorio.

La decisione

È stato affermato che la contestazione generica o imprecisa è insufficiente: chi contesta deve indicare in modo circostanziato gli elementi da cui risulterebbe la difformità tra il documento e la realtà effettiva. Inoltre, il disconoscimento della copia non comporta automaticamente la sua inutilizzabilità, diversamente da quanto previsto per il disconoscimento delle scritture private dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c.; ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice può verificare la conformità con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni. Il testo non indica le parti, l'esito concreto della controversia, le spese o eventuali ulteriori statuizioni.

Norme richiamate

  • Art. 2719 del codice civile

    poiché ai sensi dell'art. 2719 codice civile il giudice può accertare la conformità con ampi mezzi di prova, ed anche tramite presunzioni.

    La contestazione della conformità di una copia non la rende automaticamente inutilizzabile: il giudice può comunque accertarne la corrispondenza all'originale con mezzi di prova ampi, incluse le presunzioni.

  • Art. 215, comma 1, n. 2, del codice di procedura civile

    Il disconoscimento non ha comunque gli stessi effetti del disconoscimento delle scritture private, per il quale l'art. 215 comma 1 n.° 2 codice di procedura civile prevede la inutilizzabilità

    La regola sull'inutilizzabilità conseguente al disconoscimento delle scritture private non si applica automaticamente alle copie documentali contestate ai sensi dell'art. 2719 c.c.

Massime di principio

  • Chi contesta la conformità di una copia deve formulare una contestazione specifica e circostanziata, indicando quali elementi concreti mostrino la difformità; una negazione generica non è sufficiente.
  • La contestazione della copia non determina da sola la sua esclusione dal giudizio: spetta al giudice valutarne la conformità all'originale sulla base delle prove disponibili, incluse eventuali presunzioni.
  • Non va trasferita automaticamente alle copie documentali la conseguenza dell'inutilizzabilità prevista per il disconoscimento delle scritture private.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.