Sentenza del 24/06/2020 n. 76 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Imposta unica sui giochi pubblici - Regolarizzazione punti italiani - Obbligazione in solido.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’avviso di accertamento contestava per l’anno 2011 l’imposta unica sui giochi pubblici, quantificata in euro 25.720,98 oltre sanzioni, per omessa presentazione della documentazione necessaria al calcolo analitico dell’imposta. L’importo era richiesto a L. G. e a S. M. quale obbligata in solido. La società sosteneva di avere presentato il 27 febbraio 2015, ai sensi dell’art. 1, comma 643, della legge n. 190/2014, domanda di regolarizzazione per i punti di raccolta affiliati e di avere sottoscritto il relativo disciplinare, contestando quindi la propria responsabilità solidale. L’Agenzia replicava che il centro di L. G. non era regolarizzabile perché non operativo dal 18 ottobre 2014 e non attivo al 31 dicembre 2014. In appello l’Agenzia ha inoltre dedotto che quel centro non figurava tra quelli inclusi nella domanda di regolarizzazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, con sentenza n. 483/02/2019, aveva accolto il ricorso della società. La Commissione Tributaria Regionale di Potenza ha rigettato l’appello dell’Agenzia. Ha dichiarato inammissibile la contestazione secondo cui il centro non era incluso nella regolarizzazione, perché introdotta solo in appello: in primo grado la circostanza dell’inclusione era stata considerata pacifica, non essendo stata specificamente contestata. Ha inoltre osservato che la nuova deduzione avrebbe integrato la motivazione dell’avviso, fondata invece sull’omessa regolarizzazione da parte del gestore e sulla conseguente solidarietà prevista dall’art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220/2010. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie e le incertezze interpretative in materia di condoni tributari.
Norme richiamate
Art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992
Tale essendo la base fattuale sulla quale risulta fondata la sentenza impugnata non è chi non veda come il motivo di appello formulato sul punto dalla Agenzia costituisce un novum inammissibile nel presente grado di giudizio ai sensi dell'art. 57 D. Lgs 546/1992, fermo restando che la circostanza dedotta con l'appello si porrebbe altresì come una inammissibile integrazione della motivazione dell'avviso impugnato.
In appello non può essere introdotta una nuova questione fattuale che non era stata contestata in primo grado; inoltre, non è consentito usare il giudizio d’appello per integrare successivamente la motivazione dell’atto impositivo.
Art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220/2010
Osserva infatti il Collegio che l'intero dibattito processuale in primo grado è stato unicamente orientate sulla efficacia estintiva della obbligazione di garanzia a carico della società rispetto alla obbligazione tributaria del debitore principale a seguito della sanatoria mentre sia nelle difese che nell'avviso impugnato non è mai stata contestata la circostanza che il punto di raccolta di scommesse gestito dal sig. L. non fosse tra quelli affiliati alla S. M. e per i quali venne richiesta la sanatoria.
La disposizione è indicata come fondamento della solidarietà fiscale invocata dall’Ufficio in relazione all’omessa regolarizzazione del gestore. In questa decisione, tuttavia, la pretesa non è stata confermata sulla base della nuova contestazione relativa all’esclusione del punto dalla sanatoria, perché tale questione era nuova in appello e non faceva parte della motivazione originaria dell’avviso.
Art. 1, comma 643, della legge n. 190/2014
La ricorrente esponeva che in data 27.02.2015 aveva presentato la domanda di regolarizzazione di cui all'art. 1 comma 643 legge 190/2014 per 1.000 punti di raccolta italiani suoi affiliati e di avere sottoscritto con la Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il disciplinare delle raccolte di scommesse conseguente alla regolarizzazione.
La disposizione è richiamata quale base della procedura di regolarizzazione dei punti di raccolta. La sentenza non definisce in via generale quali punti potessero accedere alla procedura, ma decide che l’eventuale esclusione del centro controverso non poteva essere fatta valere per la prima volta in appello.
D.Lgs. n. 504/1998 e art. 10 del D.L. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011
Con tempestivo ricorso la S. M. , con sede in M., impugnava innanzi alla CTP di Potenza l'avviso di accertamento in epigrafe con il quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la Puglia, Basilicata e Molise Sezione Operativa Territoriale di Potenza accertava per il 2011 in euro 25.720,98, oltre sanzioni, l'imposta unica ex D.Lgs 504/1998 e art. 10 de D.L. 98/2011 convertito in legge 111/2011.
Queste disposizioni sono indicate come disciplina dell’imposta unica sui giochi pubblici oggetto dell’accertamento. La pronuncia non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale autonoma, poiché decide l’appello sulla novità della contestazione e sui limiti alla modifica della motivazione dell’avviso.
Massime di principio
- La parte che non contesta specificamente un fatto in primo grado può far sì che esso venga considerato pacifico; non può poi, di regola, rimetterlo in discussione per la prima volta in appello.
- L’appello deve criticare la ragione decisiva della sentenza impugnata e non può introdurre una nuova base fattuale della pretesa che non era stata dedotta nell’atto impositivo o nel primo grado.
- L’Amministrazione non può utilizzare il giudizio d’appello per integrare o modificare la motivazione dell’avviso di accertamento: la legittimità dell’atto va valutata sulla base delle ragioni che vi erano state originariamente espresse.
- La decisione non stabilisce in via generale che la regolarizzazione estingua sempre la responsabilità solidale della società: l’esito dipende dal fatto che, nel caso concreto, la contestazione sull’esclusione del centro dalla regolarizzazione è stata ritenuta nuova e inammissibile.
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