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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15988/2025 del 15/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo a un'annualità d'imposta, fondato sia su un processo verbale della Guardia di Finanza sia su verifiche bancarie. Il contribuente aveva impugnato l'atto; in primo grado il recupero era stato annullato solo in parte. In appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto in parte l'impugnazione dell'Ufficio e respinto quella del contribuente. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la presunzione sui prelevamenti bancari non fosse applicabile alla sua attività, perché non vi era merce da acquistare per la rivendita; 2) omessa pronuncia sulla questione del riconoscimento forfettario dei costi in presenza di accertamento analitico-induttivo, con dedotta violazione degli artt. 32 e 39 d.P.R. n. 600/1973; 3) violazione degli artt. 7, 12 e 17 d.lgs. n. 472/1997. La Corte ha però esaminato preliminarmente l'eccezione dell'Agenzia sulla tardività del ricorso, rilevando che il termine lungo ex art. 327 c.p.c. era scaduto l'8 gennaio 2024, poiché alla sospensione di undici mesi prevista dall'art. 1, comma 199, l. n. 197/2022 non si cumula la sospensione feriale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato il 31 gennaio 2024, dunque oltre il termine di impugnazione già scaduto all'8 gennaio 2024. Ha inoltre affermato il principio per cui, nelle controversie definibili ai sensi della l. n. 197/2022, la sospensione feriale ricompresa nel periodo di sospensione dei termini per le impugnazioni resta assorbita e non si aggiunge ulteriormente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese di lite in favore dell'Agenzia delle entrate e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    La norma è richiamata dal ricorrente per contestare l'applicazione della presunzione sui prelevamenti bancari; la Corte non entra nel merito della censura perché dichiara il ricorso tardivo.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nel secondo motivo per contestare l'accertamento analitico-induttivo e il mancato riconoscimento forfettario dei costi; la doglianza non viene esaminata per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Viene indicato come parametro dei motivi di ricorso, rispettivamente per violazione di legge e omessa pronuncia.

  • art. 327 c.p.c.

    È il termine lungo di impugnazione applicato dalla Corte, decorrente dalla pubblicazione della sentenza non notificata.

  • art. 1, comma 199, l. n. 197/2022

    «Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023»

    La sospensione di undici mesi si applica ai termini di impugnazione delle controversie definibili; se il termine originario cade nel periodo indicato, esso è differito di undici mesi.

  • art. 20, comma 1, lett. d), d.l. n. 34/2023 conv. in l. n. 56/2023

    Norma che modifica l'art. 1, comma 199, l. n. 197/2022, richiamata per individuare la disciplina della sospensione dei termini.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento del raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nelle controversie definibili ai sensi dell'art. 1, comma 199, l. n. 197/2022, la sospensione di undici mesi dei termini di impugnazione assorbe il periodo di sospensione feriale eventualmente compreso al suo interno, salvo espressa previsione contraria.
  • Ai fini del computo della tempestività del ricorso per cassazione, il termine lungo ex art. 327 c.p.c. va prima individuato in base alla pubblicazione della sentenza non notificata e poi eventualmente differito per effetto di sospensioni normative speciali applicabili al caso.
  • Se il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine di impugnazione, la Corte dichiara l'inammissibilità senza esaminare i motivi di merito.
  • La soccombenza processuale comporta la condanna alle spese e, nei casi previsti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDecadenza

Testo integrale

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