Cassazione Civile, Ordinanza n. 20342/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi nei confronti di un contribuente per gli anni d’imposta 2006 e 2007, a seguito di una verifica sulla capacità contributiva del nucleo familiare svolta dall’amministrazione anche in relazione all’acquisto di un’autovettura da parte della moglie del contribuente. L’Ufficio aveva ritenuto che il reddito dichiarato fosse incongruo rispetto agli indici di spesa desumibili dal possesso di due autovetture e sei abitazioni secondarie, procedendo ad accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato gli avvisi, ma la Commissione tributaria regionale aveva riformato integralmente la decisione, ritenendo corretto il metodo adottato dall’Ufficio e ritenendo non idonee le giustificazioni del contribuente su investimenti, polizze assicurative, disinvestimenti e sulla propria qualità di imprenditore agricolo. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto cinque motivi: (1) violazione di legge e motivazione solo apparente, per asserita mancata valutazione dei presupposti dell’accertamento e dei redditi dichiarati dalla moglie; (2) nullità della sentenza per omessa e illogica motivazione, perché la CTR avrebbe trascurato elementi probatori sulla riscossione di somme investite; (3) omesso esame di fatti decisivi, in particolare la qualifica di imprenditore agricolo e i disinvestimenti documentati; (4) violazione della circolare ministeriale n. 49/E/2007 e difetto di contraddittorio, poiché l’accertamento era stato svolto nei confronti della moglie e poi esteso al ricorrente, oltre a contestare la ricostruzione della spesa familiare e il contenuto dell’onere probatorio liberatorio; (5) violazione dei criteri presuntivi, assumendo che la prova fosse fondata su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e in contrasto con fatti e documenti prodotti.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché il contribuente ha depositato istanza di definizione agevolata e successiva documentazione attestante l’adempimento, con dichiarazione di voler rinunciare ai giudizi pendenti. Poiché l’Agenzia delle Entrate, ritualmente avvisata, non ha formulato contraria istanza, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Per verificare il c.d. doppio scostamento del quarto occorre confrontare il reddito accertato con il solo reddito dichiarato, non con la complessiva capacità di spesa del nucleo familiare.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto dal ricorrente come violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il vizio dedotto per omesso esame di fatti decisivi.
È richiamato dal ricorrente per contestare la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni poste a base dell’accertamento.
È richiamato dal ricorrente per censurare l’errata distribuzione dell’onere della prova.
art. 372, secondo comma, c.p.c.
Consente il deposito di documenti in cassazione ai fini della verifica dell’istanza relativa alla definizione agevolata e alla cessazione della materia del contendere.
Il giudizio di cassazione è dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere.
art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 123, convertito con modificazioni nella l. n. 225 del 2016
È indicato dal ricorrente come base della definizione agevolata; dal testo emerge che la Corte valorizza l’adesione del contribuente alla definizione e l’impegno a rinunciare al giudizio.
art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016
È richiamato nel provvedimento come ulteriore riferimento alla definizione agevolata e alla rinuncia ai giudizi pendenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude, per l’esito del giudizio, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la sopravvenuta definizione agevolata della controversia, accompagnata da pagamento documentato e dichiarazione di rinuncia ai giudizi pendenti, può determinare la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del processo, purché l’Amministrazione non vi si opponga.
- Nell’accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, la verifica del c.d. doppio scostamento va compiuta confrontando il reddito accertato con il reddito dichiarato del contribuente, non con la capacità di spesa complessiva del nucleo familiare.
- Chi contesta un accertamento sintetico deve allegare e provare elementi idonei a superare la presunzione fiscale, dimostrando non solo la disponibilità di redditi esenti o già tassati alla fonte, ma anche il loro collegamento con le spese considerate dall’Ufficio.
- Le censure di legittimità che investono la valutazione delle prove e la tenuta logica della motivazione devono confrontarsi con l’effettiva ratio della decisione di merito; in mancanza di una persistente controversia, tuttavia, il ricorso non viene esaminato nel merito.
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