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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20342/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi nei confronti di un contribuente per gli anni d’imposta 2006 e 2007, a seguito di una verifica sulla capacità contributiva del nucleo familiare svolta dall’amministrazione anche in relazione all’acquisto di un’autovettura da parte della moglie del contribuente. L’Ufficio aveva ritenuto che il reddito dichiarato fosse incongruo rispetto agli indici di spesa desumibili dal possesso di due autovetture e sei abitazioni secondarie, procedendo ad accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato gli avvisi, ma la Commissione tributaria regionale aveva riformato integralmente la decisione, ritenendo corretto il metodo adottato dall’Ufficio e ritenendo non idonee le giustificazioni del contribuente su investimenti, polizze assicurative, disinvestimenti e sulla propria qualità di imprenditore agricolo. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto cinque motivi: (1) violazione di legge e motivazione solo apparente, per asserita mancata valutazione dei presupposti dell’accertamento e dei redditi dichiarati dalla moglie; (2) nullità della sentenza per omessa e illogica motivazione, perché la CTR avrebbe trascurato elementi probatori sulla riscossione di somme investite; (3) omesso esame di fatti decisivi, in particolare la qualifica di imprenditore agricolo e i disinvestimenti documentati; (4) violazione della circolare ministeriale n. 49/E/2007 e difetto di contraddittorio, poiché l’accertamento era stato svolto nei confronti della moglie e poi esteso al ricorrente, oltre a contestare la ricostruzione della spesa familiare e il contenuto dell’onere probatorio liberatorio; (5) violazione dei criteri presuntivi, assumendo che la prova fosse fondata su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e in contrasto con fatti e documenti prodotti.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché il contribuente ha depositato istanza di definizione agevolata e successiva documentazione attestante l’adempimento, con dichiarazione di voler rinunciare ai giudizi pendenti. Poiché l’Agenzia delle Entrate, ritualmente avvisata, non ha formulato contraria istanza, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la sopravvenuta definizione agevolata della controversia, accompagnata da pagamento documentato e dichiarazione di rinuncia ai giudizi pendenti, può determinare la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del processo, purché l’Amministrazione non vi si opponga.
  • Nell’accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, la verifica del c.d. doppio scostamento va compiuta confrontando il reddito accertato con il reddito dichiarato del contribuente, non con la capacità di spesa complessiva del nucleo familiare.
  • Chi contesta un accertamento sintetico deve allegare e provare elementi idonei a superare la presunzione fiscale, dimostrando non solo la disponibilità di redditi esenti o già tassati alla fonte, ma anche il loro collegamento con le spese considerate dall’Ufficio.
  • Le censure di legittimità che investono la valutazione delle prove e la tenuta logica della motivazione devono confrontarsi con l’effettiva ratio della decisione di merito; in mancanza di una persistente controversia, tuttavia, il ricorso non viene esaminato nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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