Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07852/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (socio)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una delibera del 28 dicembre 2007 adottata dai soci di una società in nome collettivo, con la quale un socio titolare del 40% del capitale era stato escluso dalla società per asserito svolgimento di attività concorrenziale; nella stessa sede era stata invece respinta la richiesta di esclusione dell’altro socio, al quale erano stati contestati gravi inadempimenti, uso illegittimo di beni sociali e violazioni degli obblighi di gestione. Il socio escluso chiese la declaratoria di nullità della clausola compromissoria statutaria e l’annullamento/nullità/inefficacia della delibera sia nella parte che lo riguardava sia nella parte in cui non aveva escluso l’altro socio. In primo grado la domanda fu respinta e fu affermata la devoluzione agli arbitri; in appello la clausola compromissoria fu ritenuta nulla, ma la Corte territoriale rigettò comunque le censure: ritenne infondata la doglianza sull’esclusione del ricorrente perché basata su mere supposizioni, accertò la violazione del divieto di concorrenza previsto dallo statuto e dichiarò inammissibile la domanda volta ad ottenere la dichiarazione sostitutiva di esclusione dell’altro socio. Nel ricorso per cassazione il soccombente dedusse quattro motivi: 1) nullità della sentenza/procedimento per mancanza del fascicolo d’ufficio di primo grado e per omessa attivazione dei poteri istruttori del giudice d’appello; 2) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte escluso la fondatezza delle censure e omesso di considerare la documentazione prodotta, nonché per il mancato svolgimento dell’istruttoria richiesta; 3) violazione degli artt. 2301 c.c., 2286 c.c. e del r.d. n. 2523/1936, sostenendo che l’esclusione fosse pretestuosa e priva dei presupposti di gravi inadempienze; 4) violazione degli artt. 2286, 2377 e ss. e 2301 c.c. per l’affermazione di inammissibilità della domanda di esclusione dell’altro socio, invocando il potere sostitutivo del giudice sulle delibere negative.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché l’assenza del fascicolo d’ufficio di primo grado non integra, di per sé, un vizio della sentenza o del procedimento di appello, potendo al più rilevare come difetto di motivazione, qui non specificamente dedotto; inoltre il ricorso non rispettava l’onere di specifica indicazione e riproduzione dei documenti richiamati. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per mancata riproduzione del contenuto dei documenti e dei capitoli di prova, sia perché la doglianza sull’art. 2697 c.c. atteneva in realtà alla valutazione delle prove e non a un errato riparto dell’onere probatorio; è stata anche esclusa la denunciabilità della mancata ammissione della prova testimoniale tramite gli artt. 115 e 116 c.p.c. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a un nuovo esame del merito e degli accertamenti fattuali compiuti dai giudici di merito. Il quarto motivo è stato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: la Corte territoriale non aveva escluso in astratto l’impugnabilità delle delibere negative, ma aveva soltanto affermato che il giudice, in sede di controllo di legittimità della delibera negativa, non può sostituirsi ai soci adottando una decisione positiva al loro posto. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado non determina automaticamente la nullità della sentenza o del procedimento d’appello; può rilevare, al più, come vizio motivazionale, se specificamente dedotto nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c.
  • Le censure fondate su documenti o atti di merito sono inammissibili se il ricorrente non ne riproduce il contenuto e non ne indica puntualmente la collocazione e la rilevanza processuale, in modo da consentire il controllo di legittimità.
  • La dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova alla parte sbagliata; se la censura riguarda invece la valutazione del materiale probatorio, si tratta di un apprezzamento di fatto non sindacabile come errore di riparto dell’onere della prova.
  • La mancata ammissione di una prova testimoniale non può essere denunciata in cassazione invocando gli artt. 115 e 116 c.p.c., salvo i casi tipici di utilizzo di prove non dedotte dalle parti o di violazione del regime legale di valutazione della prova.
  • Il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un terzo grado di merito: la Corte di cassazione non rivaluta i fatti, non sostituisce la propria lettura delle prove a quella del giudice di merito e controlla solo la coerenza logico-giuridica della motivazione nei limiti consentiti.
  • Nell’impugnazione di una delibera negativa, il sindacato del giudice può riguardare la legittimità della decisione, ma non può spingersi fino ad adottare una deliberazione positiva in sostituzione della volontà dei soci; il rimedio non consente al giudice di sostituire il contenuto decisionale mancante con una scelta assembleare diversa.
  • Nel rito camerale accelerato per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, la conferma della proposta del consigliere può legittimare la condanna per responsabilità aggravata e il raddoppio del contributo unificato.
  • L’esclusione di un socio per violazione del divieto di concorrenza e per gravi inadempienze resta un accertamento eminentemente fattuale, sindacabile in cassazione solo entro i ristretti limiti del controllo sulla motivazione e non attraverso una rivalutazione diretta del merito.

Come è indicizzato

MateriePartecipazioni socialiImpugnazioniSpese di lite
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.