Cassazione Civile, Ordinanza n. 05297/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro subordinato per il quale era stata riconosciuta in primo grado l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato tra le parti dal 16 marzo 2009 al 4 aprile 2013, con condanna del datore al pagamento di differenze retributive e regolarizzazione contributiva, oltre alla condanna della lavoratrice a un importo per mancato preavviso in accoglimento della domanda riconvenzionale. In appello, la sentenza è stata riformata limitatamente al quantum e la Corte territoriale ha ritenuto che le mansioni effettivamente svolte dalla lavoratrice, consistenti in attività di supporto operativo e complementare, corrispondessero al III livello del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi, e non al V livello rivendicato e riconosciuto dal Tribunale. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 102 del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi, sostenendo che le mansioni svolte avrebbero imposto l'inquadramento al quinto livello o, in subordine, al terzo o quarto livello; 2) erroneo declassamento nonostante, a suo dire, la prevalenza di mansioni di utilizzo di software aziendali e tenuta del registro di prima nota, riconducibili al III livello o almeno al IV livello; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi alle pregresse competenze professionali e lavorative e alla documentazione prodotta (estratto contributivo INPS e curriculum vitae).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, il difetto di specifica indicazione della sede di produzione del CCNL invocato, con conseguente inammissibilità delle censure di violazione di norma contrattuale collettiva. Nel merito, ha ritenuto corretto il metodo seguito dalla Corte d'appello, che aveva applicato il procedimento trifasico per l'inquadramento: accertamento delle mansioni concretamente svolte, individuazione delle qualifiche previste dal contratto collettivo e raffronto tra i due dati. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente la conclusione circa la prevalenza delle mansioni riconducibili al III livello sulla base del complesso delle prove testimoniali e documentali. Le doglianze della ricorrente sono state qualificate come richiesta di una diversa lettura del materiale istruttorio e della ricostruzione fattuale, non consentita in sede di legittimità; anche il dedotto omesso esame di fatti decisivi è stato escluso, poiché le competenze pregresse e la documentazione richiamata erano state considerate dal giudice di merito e, comunque, non integravano un fatto storico decisivo nel senso richiesto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 100 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi
La norma collettiva è richiamata come parametro di inquadramento professionale; la Corte rileva però che non risulta adeguatamente indicata la sua sede di produzione nel ricorso e che, comunque, non è stata violata nella lettura data dai giudici di merito.
art. 102 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi
È invocata dalla ricorrente per sostenere un inquadramento superiore; la Corte esclude la violazione della disposizione collettiva e qualifica le censure come contestazioni di merito sulla ricostruzione delle mansioni effettive.
art. 1362 c.c.
I contratti collettivi sono interpretati dalla Corte secondo i canoni di ermeneutica negoziale, trattandosi di norme contrattuali soggette a interpretazione diretta in sede di legittimità.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame è scrutinabile solo nei rigorosi limiti del nuovo paradigma normativo; nella specie non ricorre, perché la doglianza mira in realtà a una diversa valutazione delle prove e non a un fatto storico decisivo omesso.
art. 380bis1 c.p.c.
È richiamato per la trattazione camerale e per la possibilità di riserva della motivazione.
art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Nelle controversie di inquadramento professionale il giudice deve seguire il procedimento trifasico: accertare le mansioni concretamente svolte, individuare le declaratorie e i livelli del CCNL applicabile e confrontare i due dati alla luce della mansione professionalmente più significativa svolta in via prevalente e non occasionale.
- Le censure di violazione o falsa applicazione del contratto collettivo sono inammissibili se il ricorrente non indica specificamente dove il CCNL sia stato prodotto e se, in sostanza, contesta la ricostruzione fattuale delle mansioni effettuata dal giudice di merito.
- L'interpretazione delle clausole del contratto collettivo, una volta denunciata in cassazione, avviene mediante i canoni degli artt. 1362 ss. c.c.; tuttavia, se la decisione impugnata ha correttamente sussunto i fatti nelle declaratorie contrattuali, non è configurabile violazione di legge ma solo una contestazione del giudizio di merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio: il fatto deve essere storico, decisivo e realmente non esaminato, non essendo sufficiente la mera critica alla ponderazione delle prove.
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