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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05175/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Agenzia fiscale)

La controversia

La società impugnava un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2010, con il quale l'Ufficio aveva disconosciuto costi fatturati da una società terza, ritenendo oggettivamente inesistenti le operazioni pubblicitarie fatturate. Dopo il rigetto in CTP e la conferma in CTR, la società ricorreva per cassazione deducendo la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 54 d.P.R. 633/1972. Sosteneva che l'Amministrazione non avesse assolto l'onere probatorio circa l'inesistenza delle operazioni e che la CTR avesse fondato la decisione su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, dando rilievo a elementi contraddittori e trascurando la documentazione prodotta dalla contribuente (book fotografici e dati sui transiti di materiale presso il polo fieristico). Secondo la ricorrente, la decisione finiva per addossare impropriamente al contribuente l'onere di provare la reale esecuzione delle prestazioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo unico perché la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e degli indizi posti a base dell'accertamento di merito. La CTR aveva invece correttamente apprezzato gli elementi raccolti dall'Ufficio, ritenendoli idonei a sorreggere la presunzione di inesistenza delle prestazioni, e aveva anche confutato gli elementi contrari addotti dalla contribuente. Non vi è stata, quindi, alcuna inversione dell'onere della prova né violazione delle norme sulle presunzioni e sull'onere probatorio. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato come regola finale di riparto dell'onere della prova; la Corte precisa che nel caso concreto non vi è stata inversione dell'onere probatorio, perché il giudice di merito si è limitato a valutare il materiale indiziario.

  • art. 2727 c.c.

    Norma sulle presunzioni semplici: la sua violazione è configurabile solo se il giudice qualifica o esclude erroneamente come gravi, precise e concordanti gli indizi; non quando si contesta soltanto la valutazione di merito.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte ribadisce che la presunzione semplice richiede indizi gravi, precisi e concordanti e che la censura in cassazione non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del loro peso probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto violato: la decisione di merito non ha posto a base della sentenza fatti non provati, bensì ha valutato gli elementi istruttori acquisiti.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ravvisa un cattivo uso del criterio di valutazione delle prove; la censura investe solo il merito dell'apprezzamento probatorio.

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato quale base del potere accertativo in materia di imposte dirette; non risulta interpretato in modo autonomo, essendo la doglianza respinta per inammissibilità.

  • art. 54 d.P.R. 28 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato quale base dell'accertamento IVA; anche qui la Corte non svolge un'interpretazione autonoma, limitandosi a rilevare che non vi è stata violazione delle regole probatorie.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La Corte chiarisce che, sotto la veste del vizio di legge, il motivo tendeva a contestare una valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dichiara i presupposti processuali per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamato come norma introduttiva del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario fondato su presunzioni semplici, la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca agli elementi indiziari una qualificazione giuridica incompatibile con i requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è invece deducibile per ottenere una nuova valutazione del merito.
  • Non ricorre inversione dell'onere della prova quando il giudice di merito ritenga assolto l'onere dell'Amministrazione sulla base di un compendio indiziario adeguatamente valutato e reputi non decisivi gli elementi contrari offerti dal contribuente.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare la mera ponderazione delle prove effettuata dal giudice di merito, se la decisione si fonda su prove ritualmente acquisite e su una motivazione che esplicita le ragioni dell'apprezzamento.
  • La tracciabilità dei pagamenti e la produzione di documentazione fotografica non escludono di per sé la fittizietà delle operazioni, potendo il giudice di merito valutarne la concreta attendibilità e la coerenza con gli altri elementi istruttori.
  • Quando il ricorso per cassazione si limita a contestare l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito, la doglianza, pur formalmente incardinata nel vizio di violazione di legge, è inammissibile perché mira a una revisione del giudizio di fatto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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