Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27043/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rettificato il classamento catastale di un bene, a seguito di procedura DOCFA presentata per l'anno 2010, attribuendo una maggiore rendita catastale a uno degli aerogeneratori di un parco eolico. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'atto ritenendolo carente di motivazione, sul rilievo che l'Ufficio si sarebbe limitato a richiamare genericamente atti e documenti posti a fondamento della rettifica. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della L. n. 212/2000 e 3 della L. n. 241/1990, sostenendo di avere invece motivato adeguatamente l'avviso e di avere posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali. La società contribuente è rimasta intimata.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto tempestiva l'impugnazione e ha affermato che, in materia catastale e in particolare nei casi di classamento conseguente a procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione va commisurato alla natura delle ragioni poste a base della rettifica: se l'Ufficio non disattende i fatti indicati dal contribuente e si limita a una diversa valutazione tecnica, la motivazione può essere sintetica; se invece vi è divergenza sugli elementi di fatto, occorre una motivazione più specifica. Nel caso concreto, la motivazione dell'atto e degli allegati tecnici andava valutata unitariamente, sicché la CTR non avrebbe potuto limitarsi a ravvisare una genericità della motivazione senza considerare tali allegati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, che dovrà riesaminare la vicenda e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene invocato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto nel ricorso per cassazione

  • art. 7 L. n. 212/2000

    è richiamato come norma che impone la motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria, indicando presupposti di fatto e ragioni giuridiche

  • art. 3 L. n. 241/1990

    è richiamato quale norma generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo, applicabile agli atti impositivi

  • art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    è richiamato per il termine di impugnazione nel processo tributario

  • art. 49 d.lgs. n. 546/1992

    è richiamato nel quadro delle regole processuali del giudizio tributario in cassazione

  • art. 327, primo comma, c.p.c.

    è richiamato quale termine lungo di impugnazione applicabile ratione temporis

  • art. 46, comma 17, L. n. 69/2009

    è richiamato per l'applicazione ratione temporis del termine lungo di impugnazione

  • art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018, conv. in L. n. 136/2018

    «Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019.»

    la sospensione ha prorogato il termine semestrale di impugnazione, rendendo tempestivo il ricorso

  • art. 7 L. n. 212/2000 e art. 3 L. n. 241/1990

    sono interpretati nel senso che la motivazione dell'atto impositivo deve consentire al contribuente di conoscere la pretesa e di difendersi efficacemente

Massime di principio

  • L'obbligo di motivazione dell'atto impositivo è funzionale a porre il contribuente in condizione di comprendere la pretesa fiscale e di valutarne l'impugnazione, consentendo una difesa effettiva sull'an e sul quantum.
  • In materia di classamento catastale conseguente a procedura DOCFA, la sufficienza della motivazione dell'avviso dipende dalla natura della contestazione: se l'Ufficio contesta solo la valutazione tecnica della rendita proposta, può bastare una motivazione sintetica; se invece modifica gli elementi di fatto, la motivazione deve essere analitica e specificare le difformità riscontrate.
  • L'atto di classamento e gli eventuali allegati tecnici che ne costituiscono parte integrante devono essere considerati unitariamente ai fini della verifica della motivazione.
  • Nel giudizio di cassazione, la tempestività del ricorso va verificata anche tenendo conto delle eventuali sospensioni normative dei termini di impugnazione previste per specifiche controversie tributarie.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.