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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04939/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento ICI con cui il Comune recuperava maggiore imposta per l'anno 2006, assumendo che un terreno di proprietà della contribuente fosse area fabbricabile e attribuendogli un valore venale molto elevato. La contribuente impugnava l'atto deducendo, anzitutto, difetto di motivazione e contestando la pretesa impositiva. La CTP accoglieva il ricorso, ma la CTR, in appello del Comune, riteneva il terreno edificabile e rideterminava l'imposta nella misura del 40% di quella accertata, usando una stima sostanzialmente equitativa. Il Comune ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe pronunciato ultra/extra petita riducendo il valore venale senza che la contribuente lo avesse specificamente chiesto; 2) violazione dell'art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992, per avere la CTR determinato il valore del terreno senza seguire i parametri legali e ignorando i prezzi di mercato emersi in causa. La contribuente proponeva ricorso incidentale con tre motivi: 1) violazione della disciplina sulla motivazione degli atti impositivi e sugli obblighi di allegazione, per avere la CTR ritenuto motivato l'avviso nonostante rinvii per relationem; 2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul dedotto mutamento della causa petendi da parte del Comune; 3) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere la CTR fondato la rideterminazione del valore su mere presunzioni e senza considerare le allegazioni documentali della contribuente.

La decisione

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale e i primi due motivi del ricorso incidentale, ma accoglie il secondo motivo del ricorso principale e il terzo motivo del ricorso incidentale. Cassa la sentenza della CTR in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame della quantificazione del valore venale del terreno applicando i criteri legali dell'art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992 e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte afferma che la stima del valore imponibile delle aree fabbricabili non può essere fatta con equità sostitutiva, ma deve essere ancorata ai parametri legali e agli elementi di mercato previsti dalla norma.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale usato per dedurre nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude la violazione sul punto della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la questione del valore del terreno era comunque devoluta e coltivata nel processo.

  • art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 504 del 1992

    La base imponibile ICI per le aree fabbricabili va determinata in modo vincolato secondo i parametri normativi: zona territoriale, indice di edificabilità, destinazione d'uso, oneri di adattamento e prezzi medi di mercato di aree analoghe.

  • art. 7, primo comma, L. n. 212 del 2000

    Gli atti generali soggetti a pubblicità legale, come le delibere comunali richiamate nell'avviso, non devono essere allegati se conoscibili dal contribuente.

  • art. 1, comma 162, L. n. 296 del 2006

    Richiamato dalla contribuente a sostegno delle censure sulla motivazione dell'atto impositivo.

  • artt. 52 e 59 D.Lgs. n. 446 del 1997

    Richiamati dalla contribuente a sostegno delle censure sulla motivazione e sulla disciplina dei regolamenti e delle delibere tributarie comunali.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati per censurare l'uso di presunzioni nella stima del valore del terreno.

Massime di principio

  • In materia di ICI sulle aree fabbricabili, il valore venale in comune commercio deve essere determinato mediante i criteri legali tassativi previsti dall'art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992, senza che il giudice possa ricorrere a una equità sostitutiva svincolata dalla norma.
  • Quando una parte contesta la natura agricola del terreno ma il giudice accerta l'edificabilità, resta comunque devoluta la questione della corretta quantificazione della base imponibile, che deve essere esaminata secondo i parametri legali.
  • La pronuncia del giudice di merito è censurabile se, dopo aver accertato la natura edificabile del suolo, liquida il valore con una riduzione percentuale meramente equitativa senza spiegare il percorso estimativo ancorato ai criteri normativi e agli elementi di mercato.
  • Gli atti generali dell'amministrazione tributaria locale, se soggetti a pubblicità legale e quindi conoscibili, non devono essere materialmente allegati all'avviso di accertamento ai fini della motivazione per relationem.
  • Non sussiste mutamento della causa petendi o violazione dell'art. 112 c.p.c. se l'amministrazione, nel corso del giudizio, insiste sulla medesima pretesa fiscale e produce documentazione a supporto della stessa base imponibile contestata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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