Cassazione Civile, Ordinanza n. 27370/2023 del 26/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto tra una collaboratrice e una società radiotelevisiva, inizialmente formalizzato come una serie di contratti di collaborazione autonoma e, secondo la lavoratrice, in realtà avente natura subordinata. La lavoratrice ha agito chiedendo l'accertamento della subordinazione, la declaratoria di inefficacia di un licenziamento orale, la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno. La società ha contestato sia la proponibilità della domanda relativa alla subordinazione, sia la prova del licenziamento orale, sia la qualificazione subordinata del rapporto. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 1, commi 47 ss., L. 92/2012 e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'intero ricorso introduttivo perché la domanda di accertamento del rapporto subordinato era autonoma e coincideva con altra azione già pendente; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 2 L. 604/1966 e dell'art. 18 St. lav., deducendo che non vi fosse prova di un atto datoriale di licenziamento orale, ma solo della cessazione del rapporto; 3) violazione degli artt. 2094 e 2222 c.c., contestando l'accertamento della subordinazione e sostenendo che la lavoratrice avesse operato in forza di più contratti autonomi con soluzione di continuità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello aveva escluso un interesse della società a censurare una statuizione che non aveva realmente pronunciato sull'accertamento costitutivo del rapporto subordinato con decorrenza dal primo contratto, limitandosi invece a dichiarare inefficace il licenziamento e a ordinare la reintegrazione; quindi non vi era violazione utile dell'art. 112 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la sentenza impugnata non aveva applicato il principio secondo cui basta la mera cessazione dell'attività lavorativa, ma aveva correttamente affermato che il lavoratore che deduca un licenziamento orale deve provare che la cessazione è ascrivibile alla volontà datoriale, prova che la Corte territoriale ha ritenuto raggiunta. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché mirava a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio e perché l'accertamento di subordinazione riguardava solo l'ultimo periodo lavorativo coperto dal contratto, oltre al periodo successivo privo di copertura formale. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di ultrapetizione è stata respinta perché la sentenza di merito non aveva pronunciato oltre i limiti della domanda rilevante, e comunque mancava un interesse concreto della ricorrente a rimuovere la statuizione impugnata.
art. 1, commi 47 e ss., L. 92/2012
Richiamata per il rito speciale applicato alla controversia sul licenziamento e sulle domande connesse, ma la ricorrente non ha dimostrato una violazione processuale decisiva.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla pretesa duplicazione del giudizio, ma non ritenuto idoneo a fondare l'accoglimento del motivo.
Il lavoratore che deduca un licenziamento orale deve provare il fatto costitutivo della domanda, cioè che la risoluzione sia ascrivibile alla volontà del datore di lavoro.
Richiamato per il regime del licenziamento, ma la Corte ha valorizzato la necessità della prova della volontà datoriale anche in caso di comportamenti concludenti.
Richiamato per le conseguenze reintegratorie del licenziamento inefficace, una volta accertata la natura datoriale della cessazione del rapporto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul sindacato di legittimità invocata nei motivi di ricorso, ma le censure sono state ritenute infondate o inammissibili perché dirette a rivalutare i fatti.
Norma di riferimento per la nozione di subordinazione, richiamata nel terzo motivo e nella valutazione dei criteri sintomatici del rapporto.
Norma di riferimento per il lavoro autonomo, usata per sostenere che i rapporti erano di collaborazione autonoma e non subordinata.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è utile una censura di ultrapetizione se la sentenza di merito non ha effettivamente pronunciato sul capo che si assume eccedente, o se manca un concreto interesse della parte a rimuovere quella statuizione.
- Chi impugna un licenziamento orale deve provare non solo la cessazione del rapporto, ma che tale cessazione sia riconducibile a una volontà datoriale di recesso, anche se manifestata per comportamenti concludenti.
- La mera contrapposizione tra contratto di lavoro autonomo e subordinato non può essere risolta in cassazione attraverso una diversa lettura del materiale probatorio: la valutazione delle risultanze istruttorie spetta al giudice di merito, salvo errori di diritto o vizi motivazionali specifici.
- Ai fini della qualificazione del rapporto, i criteri sintomatici della subordinazione possono essere ricavati da elementi quali continuità della prestazione, orario determinato, retribuzione periodica fissa e coordinamento nell'organizzazione aziendale, specie per prestazioni di natura intellettuale o professionale.
- Se il giudice di merito limita l'accertamento della subordinazione a un determinato periodo contrattualmente coperto, non è consentito in cassazione estendere la critica ad altri periodi non oggetto della decisione impugnata.
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