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Legge

L.R. Veneto 29/2004

Disposizioni in materia di tributi regionali.

Normativa regionaleL.R. Veneto 29/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge veneta ridetermina per il solo anno 2005 l’addizionale regionale IRPEF e l’IRAP, introduce agevolazioni per nuove imprese giovanili/femminili e cooperative sociali, disciplina la gestione regionale dell’IRAP e prevede l’estinzione dei microcrediti tributari sotto 16,53 euro. L’entrata in vigore è dal giorno successivo alla pubblicazione.

Disposizioni tributarie regionali per il 2005 e gestione IRAP

Disposizioni in materia di tributi regionali

La legge regionale del Veneto interviene sulla fiscalità regionale per il 2005, con misure su addizionale IRPEF, IRAP, gestione del tributo e definizione di piccoli crediti tributari da estinguere. Diverse agevolazioni hanno efficacia limitata al solo anno 2005 o ai primi anni di attività delle imprese beneficiarie.

Addizionale regionale IRPEF per il 2005

Per l’anno 2005 l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF è rimodulata su due livelli:

  • 0,9% per i contribuenti con reddito imponibile non superiore a 29.000 euro;
  • 1,4% per i contribuenti con reddito imponibile superiore a 29.000 euro.

Per i redditi compresi tra 29.001 euro e 29.147 euro è previsto un correttivo volto a evitare un salto d’imposta eccessivo: l’addizionale dovuta si calcola applicando l’aliquota del 1,4% e sottraendo un importo parametrato alla differenza tra 29.147 euro e il reddito imponibile.

Resta ferma la disciplina speciale già prevista dalla legge regionale n. 34/2002 per i soggetti protetti da quella normativa. Il maggior gettito è vincolato alla copertura delle esigenze del servizio sanitario regionale.

IRAP per banche, enti finanziari e imprese di assicurazione

Dal 2005 l’aliquota IRAP per i soggetti bancari, finanziari e assicurativi indicati dagli articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 446/1997 è fissata al 5,25%.

La misura opera a decorrere dal 2005 e riguarda solo i soggetti espressamente richiamati dalla norma statale; non si estende ad altre categorie di contribuenti IRAP.

Agevolazioni IRAP per nuove imprese giovanili, femminili e cooperative sociali di nuova costituzione

Per le nuove imprese giovanili e femminili costituite nel territorio regionale nel 2005, in possesso dei requisiti delle rispettive leggi regionali di settore, l’aliquota IRAP è ridotta di un punto percentuale.

La stessa riduzione si applica anche:

  • alle nuove cooperative sociali di tipo a) costituite nel 2005;
  • ai nuovi consorzi di cooperative sociali costituite nel 2005.

Non sono considerate “nuove imprese” quelle derivanti da trasformazioni, fusioni o scissioni. L’agevolazione non si applica ai soggetti bancari, finanziari e assicurativi di cui agli articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 446/1997. La riduzione vale per il primo anno d’imposta e per i due anni successivi ed è soggetta alla disciplina de minimis.

Agevolazioni per le cooperative sociali

Per il 2005:

  • le cooperative sociali di tipo b), iscritte alla sezione B dell’albo regionale, sono esentate dall’IRAP;
  • le cooperative sociali di tipo a), iscritte alla sezione A dell’albo regionale, scontano un’aliquota IRAP del 3,70%.

Anche queste misure sono soggette alla disciplina de minimis.

Gestione dell’IRAP da parte della Regione

A decorrere dal 2005 la Regione esercita direttamente le attività di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e rimborso dell’IRAP, secondo la disciplina del d.lgs. n. 446/1997.

La Giunta regionale può stipulare convenzioni con il Ministero dell’economia e delle finanze o con le agenzie fiscali per affidare in tutto o in parte tali attività. Fino alla gestione diretta regionale o fino alla stipula della convenzione, le funzioni restano svolte dall’Amministrazione finanziaria.

Gli oneri sono quantificati in 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2005 e coperti con risorse del bilancio pluriennale 2004-2006.

Estinzione dei piccoli crediti tributari regionali

Sono estinti i crediti per tributi regionali, sanzioni e interessi di importo non superiore a 16,53 euro già esistenti alla data di entrata in vigore della legge; per tali importi non si procede alla riscossione.

È inoltre escluso il rimborso, anche se già dovuto, per tributi regionali e relativi interessi di importo complessivo non superiore a 16,53 euro, comprese le posizioni di rimborso non ancora estinte alla stessa data.

La regola non si applica all’IRAP, all’addizionale regionale IRPEF e all’imposta regionale sulle concessioni statali di cui alla legge n. 281/1970.

Decorrenza

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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