Sentenza del 25/09/2015 n. 19061 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società un minor versamento di IRAP per il 2003, pari a Euro 2.485.638,59, rilevato tramite controllo automatizzato ex D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis. Secondo l'Ufficio, la società aveva applicato l'aliquota ordinaria del 4,25% agli imponibili riferibili alle Regioni Veneto e Toscana, senza applicare le maggiorazioni regionali deliberate per le società esercenti attività bancaria. La società aveva impugnato la cartella sostenendo sia l'insussistenza dei presupposti per il controllo automatizzato e l'insufficienza della motivazione, sia l'illegittimità delle maggiorazioni regionali, in quanto sospese dalla L. n. 289 del 2002, art. 3, comma 1, lett. a).
La decisione
La CTP di Verona aveva accolto il ricorso della società e la CTR Veneto aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo non utilizzabile la procedura ex art. 36-bis per una questione non riconducibile a un mero errore di calcolo e considerando comunque non dovute le maggiorazioni regionali. Nel giudizio di cassazione è emerso, tuttavia, che l'Agenzia delle Entrate aveva già disposto, l'11 febbraio 2008, l'annullamento e lo sgravio totale della cartella, facendo venir meno l'atto impositivo e l'interesse delle parti alla decisione. La Corte di cassazione ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 12.000, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
controllo automatizzato della dichiarazione
La CTR aveva ritenuto che la procedura fosse applicabile soltanto a ipotesi tassative e a errori immediatamente rilevabili, non a una controversia sull'applicabilità di aliquote e maggiorazioni regionali.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 16
aliquota ordinaria IRAP del 4,25%
Costituiva l'aliquota ordinaria applicata dalla società agli imponibili regionali.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 45, comma 2
aliquota del 4,75% prevista in via generale nei confronti delle banche
L'Agenzia aveva chiesto in subordine l'applicazione di tale aliquota per l'imponibile prodotto in Veneto, ma la CTR aveva dichiarato la domanda inammissibile perché avrebbe ampliato l'oggetto della pretesa tributaria.
L. n. 289 del 2002, art. 3, comma 1, lett. a)
sospensione di ogni disposizione emanata dalle Regioni in materia di IRAP in data successiva al 29-9-2002
La CTR aveva ritenuto che la disposizione sospendesse anche la maggiorazione IRAP introdotta dalla Regione Veneto dopo tale data.
L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 22
sanatoria con efficacia retroattiva
L'Agenzia sosteneva che la norma avesse sanato retroattivamente le disposizioni regionali IRAP non conformi ai poteri attribuiti alle Regioni; la CTR aveva escluso tale effetto nel caso concreto.
L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 61
È stata richiamata dalla CTR per escludere che la L. n. 350 del 2003 avesse prodotto una sanatoria retroattiva delle maggiorazioni regionali.
Statuto dei diritti del contribuente
La CTR aveva richiamato il limite generale alla retroattività delle norme tributarie impositive.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione annulla integralmente in autotutela l'atto impositivo oggetto del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione e il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- Lo sgravio totale della cartella equivale, in presenza di un unico atto impositivo, al venir meno dell'oggetto della controversia, anche se il giudizio era già pendente.
- Il controllo automatizzato ex art. 36-bis è normalmente limitato a errori formali, aritmetici o a dati direttamente desumibili dalla dichiarazione; questioni interpretative sulla spettanza di aliquote o maggiorazioni possono richiedere un diverso procedimento accertativo.
- L'Amministrazione non può introdurre in appello o in subordine una pretesa fondata su un'aliquota diversa se ciò comporta un ampliamento dell'oggetto originario della controversia.
- La decisione della Cassazione non ha risolto definitivamente nel merito la questione delle maggiorazioni IRAP regionali, perché il giudizio è terminato per sopravvenuta carenza di interesse dopo lo sgravio.
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