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Sentenza

Sentenza del 25/09/2015 n. 272 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava gli avvisi di accertamento sostenendo, anzitutto, la violazione dell'art. 12, comma 5, della legge n. 212/2000, per asserito superamento del limite di permanenza dei verificatori presso la sede dell'ente. Contestava inoltre il recupero a tassazione IRAP delle quote di ammortamento relative a fabbricati strumentali rivalutati in base a leggi anteriori all'introduzione dell'IRAP e delle plusvalenze realizzate mediante la cessione di due immobili strumentali, ritenendo che tali somme non fossero imponibili perché destinate al soddisfacimento dei creditori nell'ambito della procedura concorsuale.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto i ricorsi riuniti, annullando gli avvisi di accertamento, il ruolo provvisorio e la cartella di pagamento. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello e la Commissione Tributaria Regionale lo ha accolto integralmente. È stato ritenuto che il limite previsto dall'art. 12, comma 5, riguardi esclusivamente i giorni lavorativi di effettiva presenza fisica dei verificatori presso la sede del contribuente, anche se non consecutivi, e che nel caso concreto tale limite fosse stato rispettato. La violazione del termine, inoltre, non avrebbe comunque determinato automaticamente la nullità dell'accertamento o l'inutilizzabilità degli elementi acquisiti, in assenza di una specifica previsione normativa. Nel merito, sono state ritenute indeducibili ai fini IRAP le quote di ammortamento calcolate sui maggiori valori derivanti da rivalutazioni anteriori all'introduzione dell'IRAP, non essendo stata versata un'imposta sostitutiva IRAP. Sono state inoltre ritenute imponibili le plusvalenze derivanti dalla cessione degli immobili strumentali, poiché l'ente continuava l'attività in esercizio provvisorio e tali plusvalenze non derivavano dal trasferimento di un'azienda. Gli avvisi di accertamento sono quindi rimasti validi. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 5, legge 27 luglio 2000, n. 212

    La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio.

    Il limite riguarda i giorni lavorativi di effettiva presenza fisica dei verificatori presso la sede del contribuente, anche non consecutivi, e non la durata complessiva o ininterrotta della verifica. Sono escluse dal computo le giornate di sospensione, i giorni festivi e le attività svolte presso gli uffici dell'amministrazione.

  • Decreto-legge n. 70/2011, art. 7, comma 2, lettera c)

    Ai fini del computo dei giorni lavorativi devono essere considerati i giorni di effettiva permanenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.

    La disposizione conferma l'interpretazione secondo cui rilevano esclusivamente i giorni di effettiva presenza presso i locali del contribuente.

  • Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 5

    Le quote di ammortamento IRAP devono riferirsi a valori fiscalmente riconosciuti. I maggiori valori derivanti da rivalutazioni effettuate prima dell'introduzione dell'IRAP non sono deducibili ai fini dell'imposta se non supportati dal riconoscimento fiscale previsto dalla normativa.

  • Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3, nella formulazione applicabile agli anni esaminati

    Concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP in ogni caso le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda.

    Le plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili strumentali concorrono alla base imponibile IRAP, salvo che la cessione rientri in un trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda.

  • Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 206

    L'esercizio provvisorio nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa comporta la prosecuzione dell'attività d'impresa, rilevante ai fini della verifica del presupposto IRAP.

  • Legge 2 dicembre 1975, n. 576; legge 19 settembre 1983, n. 72; legge 30 dicembre 1991, n. 413

    Le rivalutazioni effettuate in forza di tali leggi, anteriori all'istituzione dell'IRAP, non attribuiscono automaticamente rilevanza fiscale ai maggiori valori ai fini IRAP, in assenza del pagamento di un'imposta sostitutiva riferibile all'IRAP.

Massime di principio

  • Il termine massimo di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente si calcola normalmente sui giorni lavorativi di presenza effettiva e non sul periodo calendariale complessivo della verifica; è quindi essenziale documentare accessi, sospensioni e attività svolte fuori sede.
  • Il superamento del termine di permanenza non comporta automaticamente la nullità dell'accertamento o l'inutilizzabilità delle prove, se la legge non prevede espressamente tale sanzione.
  • Ai fini IRAP, le quote di ammortamento calcolate su rivalutazioni contabili o fiscali anteriori all'introduzione dell'imposta possono essere indeducibili quando i maggiori valori non hanno ottenuto uno specifico riconoscimento fiscale mediante imposta sostitutiva.
  • La vendita di beni strumentali genera normalmente plusvalenze imponibili IRAP, salvo che l'operazione costituisca un trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda.
  • Nelle procedure concorsuali l'esclusione dall'IRAP può operare quando vi sia una mera attività liquidatoria; se invece prosegue l'attività produttiva, anche tramite esercizio provvisorio, il presupposto dell'imposta permane e le plusvalenze relative ai beni strumentali possono essere tassate.
  • La destinazione delle somme ricavate dalla vendita al soddisfacimento dei creditori non esclude, di per sé, la rilevanza fiscale della plusvalenza.

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