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Sentenza

Sentenza del 25/09/2015 n. 1843 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Ritenuta irpef - domanda di rimborso rivolta all'Agenzia delle Entrate - decorre dalla data in cui la ritenuta è stata operata - contrasto di nuova norma con il diritto comunitario-ininfluente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 13676/2014, ha stabilito che il termine di 48 mesi decorre dalla data in cui la ritenuta è stata operata, poiché in quel momento il contribuente è in grado di chiedere il rimborso. La successiva dichiarazione di incompatibilità della norma interna con il diritto comunitario non sposta né riapre il termine di decadenza. La domanda proposta oltre tale termine deve quindi essere respinta.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente chiedeva il rimborso dell'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta, sostenendo che la norma sulla base della quale l'imposta era stata applicata fosse stata successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea. La questione riguardava l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973: se dovesse decorrere dalla data della ritenuta oppure dalla successiva pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Norme richiamate

  • Art. 38 del D.P.R. n. 602/1973

    Il termine per la richiesta di rimborso è di 48 mesi.

    Il termine decadenziale decorre dalla data in cui la ritenuta IRPEF è stata effettuata, non dalla data di una successiva sentenza europea che abbia censurato la norma impositiva.

  • Diritto dell'Unione europea

    L'accertata incompatibilità di una norma nazionale con il diritto dell'Unione europea non incide, di per sé, sul termine interno già iniziato a decorrere per chiedere il rimborso.

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 13676/2014

    La pronuncia ha chiarito che il successivo intervento della Corte di giustizia dell'Unione europea non costituisce un nuovo fatto generatore del diritto al rimborso e non consente di eludere la decadenza prevista dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.

Massime di principio

  • Per i rimborsi fiscali soggetti a un termine di decadenza, occorre normalmente calcolare il termine dal momento in cui il tributo o la ritenuta sono stati versati o effettuati, salvo una specifica disposizione contraria.
  • La successiva dichiarazione di illegittimità o incompatibilità della norma impositiva non riapre automaticamente i termini già scaduti.
  • Il contribuente dovrebbe presentare la domanda di rimborso tempestivamente, senza attendere eventuali pronunce giudiziali favorevoli, per evitare la decadenza.
  • La conoscenza successiva dell'illegittimità della norma può essere rilevante sotto altri profili, ma non modifica automaticamente il dies a quo del termine previsto dalla normativa sul rimborso.

Testo integrale

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