Sentenza del 25/09/2015 n. 1566 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di liquidazione recuperando la maggiore imposta di registro e ipotecaria, ritenendo che le agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di fondi rustici non fossero applicabili ai fabbricati situati sui terreni, anche se pertinenziali. La società sosteneva invece che i fabbricati costituivano pertinenze funzionali dei terreni agricoli, acquistati per rendere più efficiente e redditizia l'azienda, e che dovessero quindi beneficiare dello stesso regime fiscale agevolato. Contestava inoltre la mancata indicazione della facoltà di accertamento con adesione e il difetto di motivazione dell'avviso.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e confermato il riconoscimento dell'agevolazione anche per i fabbricati pertinenziali. Ha ritenuto decisivo il vincolo funzionale e durevole tra fabbricato e terreno, indipendentemente dal valore economico dei beni, rilevando che il fabbricato contribuiva al migliore sfruttamento del fondo agricolo. In applicazione degli artt. 817 e 818 c.c., la pertinenza segue il regime giuridico e fiscale della cosa principale, salvo espressa esclusione normativa. È stata inoltre ritenuta non necessaria la stabile residenza nel fabbricato, essendo sufficiente l'utilizzazione, anche saltuaria, per esigenze connesse all'attività agricola. Sono state respinte anche le doglianze sulla mancata indicazione dell'accertamento con adesione, sul difetto di motivazione e l'appello incidentale della società sulle spese del primo grado. L'Ufficio è stato tuttavia condannato a rifondere alla società le spese del grado d'appello, liquidate in 5.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Legge n. 984/1977
Le agevolazioni previste per l'acquisto di fondi rustici possono estendersi ai fabbricati che costituiscano pertinenze funzionali del fondo, qualora non vi sia un'espressa esclusione normativa.
Art. 817 codice civile
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
La pertinenzialità dipende dalla destinazione effettiva, concreta e durevole della cosa accessoria al servizio della cosa principale, secondo un criterio funzionale e non basato sul valore economico dei beni.
Art. 818 codice civile
La pertinenza segue, come regola generale, il regime giuridico della cosa principale; pertanto, se al bene principale si applica un'agevolazione fiscale, questa si estende alla pertinenza salvo espressa esclusione.
Art. 42-bis del D.L. n. 159/2007
La ruralità del fabbricato può essere riconosciuta quando esso è utilizzato per esigenze connesse all'attività agricola, anche senza stabile residenza dell'imprenditore o del socio; l'utilizzazione può essere anche saltuaria.
Art. 342 codice di procedura civile
L'impugnazione deve contenere motivi specifici idonei a contestare le ragioni della decisione impugnata. La doglianza generica sulle spese del primo grado non è sufficiente.
Massime di principio
- Per stabilire se un fabbricato beneficia del regime fiscale agevolato previsto per un terreno agricolo, occorre verificare l'esistenza di un vincolo pertinenziale effettivo, concreto e durevole, non il semplice collegamento fisico o catastale.
- Il valore economico del fabbricato, anche se superiore a quello del terreno, non esclude di per sé la pertinenzialità: il criterio determinante è la funzione svolta dal fabbricato rispetto all'utilizzazione agricola del fondo.
- Quando la pertinenzialità è riconosciuta e la legge non esclude espressamente l'estensione dell'agevolazione, la pertinenza tende a seguire il regime fiscale del bene principale.
- La ruralità non richiede necessariamente la stabile residenza dell'imprenditore agricolo nel fabbricato; può essere sufficiente un'utilizzazione, anche non continuativa, collegata alle esigenze dell'attività agricola.
- L'Amministrazione finanziaria che nega un'agevolazione deve fornire una motivazione adeguata e provare gli elementi contrari, come l'autonoma destinazione edificatoria o l'assenza del rapporto funzionale; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- La mancata indicazione nell'avviso della facoltà di accertamento con adesione, se tale facoltà non è prevista come requisito essenziale dell'atto, non determina automaticamente la nullità dell'avviso.
- Le contestazioni sulle spese processuali devono essere formulate con motivi specifici e devono attaccare concretamente la motivazione adottata dal giudice di primo grado.
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