Sentenza del 25/09/2015 n. 268 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP che aveva accolto il ricorso del contribuente contro la cartella di pagamento relativa all’IRPEF degli anni 1993 e 1994. L’Amministrazione ha sostenuto, tra l’altro, che la cartella fosse impugnabile solo per vizi propri, che il contribuente non avesse effettuato la comunicazione prevista dall’art. 3, comma 5, del D.L. 162/2008, che le agevolazioni post-sisma fossero state applicate erroneamente e che la cartella e gli atti impositivi fossero stati notificati fuori dal periodo di sospensione dei termini. Il contribuente ha eccepito la tardività dell’appello e ha difeso l’applicabilità delle agevolazioni previste per i territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002.
La decisione
Il Collegio ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e ha confermato integralmente la sentenza impugnata. Ha ritenuto che la pretesa tributaria si fosse cristallizzata con la sentenza della CTR depositata durante il periodo di sospensione dei termini e che l’agevolazione spettasse ope legis, senza che l’omessa o tardiva comunicazione prevista dall’art. 3, comma 5, del D.L. 162/2008 potesse farla perdere. È stata inoltre riconosciuta l’applicabilità della riduzione del debito al 40% anche ai contribuenti che non avevano originariamente usufruito della sospensione, purché in possesso dei requisiti previsti. L’iscrizione a ruolo è stata ritenuta illegittima perché effettuata durante il periodo di sospensione. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 3, comma 5, D.L. 162/2008
La comunicazione richiesta per usufruire delle agevolazioni non è stata considerata un adempimento la cui omissione comporti automaticamente la perdita del beneficio; il relativo termine è stato ritenuto non perentorio.
Artt. 2 e 3, D.L. 162/2008, convertito nella legge n. 201/2008
I soggetti interessati corrispondono l’ammontare dovuto ... ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate mensili di pari importo.
La disciplina consente la definizione agevolata dei tributi e dei carichi iscritti a ruolo oggetto delle sospensioni post-sisma, mediante pagamento del 40% dell’importo dovuto, generalmente in 120 rate.
Art. 6, comma 4-bis, D.L. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009
La disciplina agevolativa dell’art. 3 del D.L. 162/2008 è stata ritenuta applicabile ai soggetti residenti o domiciliati nei territori colpiti dagli eventi sismici individuati dai decreti ministeriali richiamati.
Art. 3, commi 2, 2-bis e 3, D.L. 162/2008
Le disposizioni individuano i soggetti beneficiari, l’entità della riduzione, le modalità di pagamento rateale e gli adempimenti tributari diversi dai versamenti.
Art. 3 della Costituzione
È stato utilizzato come parametro di uguaglianza e ragionevolezza per estendere il beneficio anche ai contribuenti che non avevano usufruito della sospensione, evitando una disparità di trattamento rispetto a chi aveva sospeso i pagamenti.
Art. 53 della Costituzione
È stato richiamato a sostegno di un’applicazione uniforme e non irragionevolmente discriminatoria della disciplina fiscale agevolativa.
Art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale
L’Agenzia aveva dedotto una violazione delle regole sull’interpretazione analogica ed estensiva, ma il Collegio non ha accolto tale censura.
Decreti ministeriali del 14 novembre 2002, 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003
Individuano i territori colpiti dagli eventi sismici ai cui residenti o domiciliati può applicarsi la normativa agevolativa.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale emergenziale riconosce un beneficio ai contribuenti di territori colpiti da calamità, occorre verificare non solo la data originaria del tributo, ma anche il momento in cui la pretesa è stata definitivamente quantificata o resa esigibile.
- Un termine per presentare una comunicazione o una domanda non è necessariamente perentorio: la perdita del beneficio si verifica solo se la legge collega espressamente all’inosservanza una sanzione o una decadenza.
- Le agevolazioni fiscali possono essere interpretate alla luce dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, soprattutto quando escludere chi ha pagato regolarmente produrrebbe un trattamento deteriore rispetto a chi aveva sospeso i versamenti.
- In situazioni analoghe è necessario controllare la residenza o il domicilio nel territorio agevolato, il periodo di sospensione, la natura del tributo o del carico e le modalità di definizione previste dalla normativa speciale.
- La validità di una cartella o dell’iscrizione a ruolo può essere compromessa se l’atto è stato emesso o reso esigibile durante un periodo legalmente coperto da sospensione dei termini, anche se il tributo riguarda annualità precedenti.
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