Sentenza del 25/09/2015 n. 983 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Avviso di accertamento - motivazione per relationem - art. 7, L. n. 212/2000 - art. 42, D.P:R. n. 600/73
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: l’avviso di accertamento è stato ritenuto illegittimo perché la motivazione per relationem non può limitarsi a richiamare un altro atto senza rendere conoscibili al contribuente gli elementi essenziali posti a fondamento della pretesa tributaria. La mancata conoscenza dell’iter fattuale e giuridico determina una lesione del diritto di difesa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione. L’atto richiamava per relationem un processo verbale di constatazione, ma non ne riportava il contenuto essenziale né esponeva in modo adeguato l’iter fattuale e logico-giuridico seguito dall’Amministrazione. Secondo il ricorrente, tale carenza gli impediva di conoscere compiutamente i presupposti dell’accertamento e di contestare efficacemente sia la ricostruzione dei fatti sia la loro qualificazione giuridica.
Norme richiamate
Art. 7, Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Gli atti dell’Amministrazione finanziaria devono essere motivati e consentire al contribuente di conoscere le ragioni di fatto e di diritto della pretesa. Il richiamo ad altri atti è valido solo se il loro contenuto essenziale è conosciuto o riprodotto in modo sufficiente.
Art. 42, D.P.R. n. 600/1973
L’avviso di accertamento deve essere motivato indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo fondano. Una motivazione meramente apparente o incompleta rende l’atto illegittimo quando impedisce al contribuente di comprenderne e contestarne le ragioni.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se l’atto richiamato è allegato, già conosciuto dal contribuente oppure se nell’avviso sono riprodotti gli elementi essenziali necessari a comprendere la pretesa.
- Non è sufficiente indicare genericamente l’esistenza di un processo verbale di constatazione: devono essere esposti i fatti contestati, le prove o circostanze rilevanti e il ragionamento giuridico dell’Amministrazione.
- L’avviso deve permettere al contribuente di individuare con precisione sia la ricostruzione fattuale sia la qualificazione giuridica, così da poter predisporre una difesa effettiva.
- Quando la carenza motivazionale impedisce di comprendere le ragioni dell’accertamento, l’atto può essere annullato per violazione dell’obbligo di motivazione e del diritto di difesa.
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