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Sentenza

Sentenza del 25/09/2015 n. 981 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Trust residente non commerciale - soggetto all'IRES - obbligo di tenuta delle scritture contabili - obbligo di presentazione della dichiarazione annuale - sussistono - art. 73, comma 1, D.P.R. n. 917/86 - art. 13, comma 2, D.P.R. n. 600/73

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione tributaria ha respinto l'appello, confermando la sentenza di primo grado e la legittimità dell'atto di contestazione e delle sanzioni. Ha stabilito che i trust residenti non commerciali sono soggetti all'IRES, devono tenere le scritture contabili e sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale anche in assenza di redditi. L'appellante è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 200 euro.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Trust XXX, costituito in Italia il 15 aprile 2008, aveva omesso di presentare le dichiarazioni IRES per gli anni d'imposta 2008, 2009 e 2010. Il ricorrente sosteneva che, trattandosi di un trust residente non commerciale, non fosse soggetto né all'obbligo di tenuta delle scritture contabili né, conseguentemente, all'obbligo di presentare la dichiarazione annuale. L'Amministrazione finanziaria aveva invece contestato le omissioni e irrogato le relative sanzioni.

Norme richiamate

  • Art. 73, comma 1, lettere b), c) e d), D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società: ... gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale ... residenti nel territorio dello Stato.

    La norma include espressamente tra i soggetti passivi IRES anche i trust residenti che non svolgono attività commerciale in via esclusiva o principale. Pertanto, la natura non commerciale del trust non comporta l'esenzione dall'IRES.

  • Art. 13, comma 2, lettera g), D.P.R. n. 600/1973

    Sono inoltre obbligate alla tenuta di scritture contabili ... gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

    I trust non commerciali rientrano tra i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili. L'obbligo non è limitato ai trust che esercitano attività commerciale.

  • Art. 1, D.P.R. n. 600/1973

    Dall'assoggettamento all'IRES e dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili deriva l'obbligo di presentare la dichiarazione annuale, anche quando non siano stati conseguiti redditi.

Massime di principio

  • Un trust residente in Italia, anche se non commerciale, non è automaticamente esente dall'IRES: la residenza e la qualificazione soggettiva possono essere sufficienti a determinare l'assoggettamento all'imposta.
  • La natura non commerciale del trust non esclude l'obbligo di tenuta delle scritture contabili quando il trust rientra tra i soggetti passivi IRES indicati dalla normativa.
  • L'obbligo dichiarativo può sussistere anche in assenza di redditi imponibili; pertanto, l'assenza di reddito non giustifica di per sé l'omessa presentazione della dichiarazione.
  • L'omessa dichiarazione da parte di un trust soggetto a IRES può comportare l'irrogazione di sanzioni, anche se non risultano imposte effettivamente dovute.
  • In situazioni analoghe occorre verificare congiuntamente la residenza del trust, la sua soggettività passiva IRES, l'obbligo di tenuta delle scritture contabili e gli eventuali obblighi dichiarativi previsti per il periodo d'imposta considerato.

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