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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09932/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia riguarda quattro avvisi di accertamento relativi a ICI per gli anni 2010 e 2011 e IMU per gli anni 2012 e 2013, emessi nei confronti di una fondazione in relazione ad immobili per i quali veniva negata l'esenzione prevista per gli enti non commerciali dall'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992. In primo grado la CTP aveva respinto l'eccezione di nullità degli avvisi e aveva ritenuto che la fondazione non avesse provato i presupposti dell'esenzione; in appello la CTR aveva invece accolto la censura di nullità degli avvisi per difetto di motivazione, ritenendo non indicate le ragioni della pretesa. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 e dell'art. 1, comma 162, L. n. 296/2006, sostenendo che gli avvisi erano adeguatamente motivati e corredati da un prospetto analitico con dati di classamento, percentuale, mesi di possesso, valore, aliquota, detrazioni e imposta; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'esistenza di quel prospetto allegato agli avvisi; 3) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992 per carenza di motivazione della sentenza di merito rispetto alle deduzioni e prove dell'ente impositore. La resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività e ha invocato un giudicato esterno formatosi su una precedente annualità; la Corte ha però ritenuto tempestivo il ricorso applicando la scissione degli effetti della notifica a mezzo posta e ha escluso l'efficacia vincolante del giudicato esterno, sia perché la motivazione dell'avviso attiene alla singola fattispecie procedimentale, sia perché i presupposti dell'esenzione dipendono da circostanze di fatto variabili di anno in anno. Nel merito, la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che dagli avvisi prodotti risultavano le indicazioni essenziali per comprendere la pretesa tributaria e per contestarla efficacemente; pertanto l'obbligo motivazionale era stato assolto. Il secondo e il terzo motivo sono stati assorbiti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo infondata la declaratoria di nullità degli avvisi per difetto di motivazione; ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo; ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, affinché esamini il merito della pretesa impositiva e i motivi rimasti assorbiti, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudicato esterno formatosi su una precedente annualità non estende automaticamente i suoi effetti agli anni successivi quando l'accertamento dipende da presupposti di fatto variabili nel tempo o da elementi costitutivi non tendenzialmente permanenti.
  • La motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente quando il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarne efficacemente l'an e il quantum; non è richiesta una motivazione analitica di tutte le ragioni probatorie dell'ufficio.
  • In materia di imposta comunale sugli immobili e di tributi analoghi, l'obbligo motivazionale è adempiuto se l'atto indica gli estremi soggettivi e oggettivi della pretesa e i fatti astrattamente giustificativi, potendo l'effettivo verificarsi di tali fatti essere oggetto del successivo giudizio di impugnazione.
  • L'esenzione riconosciuta agli enti non commerciali per immobili destinati ad attività istituzionali non commerciali richiede la verifica concreta, anno per anno, dei presupposti di fatto e delle modalità di svolgimento dell'attività, con conseguente esclusione di un'efficacia permanente del giudicato su periodi d'imposta diversi.
  • Ai fini della tempestività della notifica del ricorso per cassazione a mezzo posta rileva la scissione tra il momento di perfezionamento per il notificante e quello per il destinatario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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