Cassazione Civile, Ordinanza n. 09932/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda quattro avvisi di accertamento relativi a ICI per gli anni 2010 e 2011 e IMU per gli anni 2012 e 2013, emessi nei confronti di una fondazione in relazione ad immobili per i quali veniva negata l'esenzione prevista per gli enti non commerciali dall'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992. In primo grado la CTP aveva respinto l'eccezione di nullità degli avvisi e aveva ritenuto che la fondazione non avesse provato i presupposti dell'esenzione; in appello la CTR aveva invece accolto la censura di nullità degli avvisi per difetto di motivazione, ritenendo non indicate le ragioni della pretesa. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 e dell'art. 1, comma 162, L. n. 296/2006, sostenendo che gli avvisi erano adeguatamente motivati e corredati da un prospetto analitico con dati di classamento, percentuale, mesi di possesso, valore, aliquota, detrazioni e imposta; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'esistenza di quel prospetto allegato agli avvisi; 3) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992 per carenza di motivazione della sentenza di merito rispetto alle deduzioni e prove dell'ente impositore. La resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività e ha invocato un giudicato esterno formatosi su una precedente annualità; la Corte ha però ritenuto tempestivo il ricorso applicando la scissione degli effetti della notifica a mezzo posta e ha escluso l'efficacia vincolante del giudicato esterno, sia perché la motivazione dell'avviso attiene alla singola fattispecie procedimentale, sia perché i presupposti dell'esenzione dipendono da circostanze di fatto variabili di anno in anno. Nel merito, la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che dagli avvisi prodotti risultavano le indicazioni essenziali per comprendere la pretesa tributaria e per contestarla efficacemente; pertanto l'obbligo motivazionale era stato assolto. Il secondo e il terzo motivo sono stati assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo infondata la declaratoria di nullità degli avvisi per difetto di motivazione; ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo; ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, affinché esamini il merito della pretesa impositiva e i motivi rimasti assorbiti, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
"gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi [...] destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive"
l'esenzione è subordinata a un accertamento in fatto sulle modalità di svolgimento delle attività e non opera in modo automatico; i presupposti sono verificati anno per anno
art. 7, comma 2-bis, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv. con modif. in l. 2 dicembre 2005, n. 248
l'esenzione si intende applicabile alle attività indicate che non abbiano esclusivamente natura commerciale
art. 7, l. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dal ricorrente come parametro dell'obbligo di motivazione degli atti impositivi
art. 1, comma 162, l. 27 dicembre 2006, n. 296
richiamato dal ricorrente come parametro dell'obbligo di motivazione degli atti impositivi
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
dedotto come vizio di violazione di legge nei primi e terzi motivi
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
dedotto per omesso esame di un fatto decisivo relativo al prospetto allegato agli avvisi
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
dedotto per nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per sostenere la nullità della sentenza di merito per difetto di motivazione
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie
art. 73, comma 1, lett. c), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
individua i soggetti cui può applicarsi l'esenzione prevista per gli immobili degli enti non commerciali
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudicato esterno formatosi su una precedente annualità non estende automaticamente i suoi effetti agli anni successivi quando l'accertamento dipende da presupposti di fatto variabili nel tempo o da elementi costitutivi non tendenzialmente permanenti.
- La motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente quando il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarne efficacemente l'an e il quantum; non è richiesta una motivazione analitica di tutte le ragioni probatorie dell'ufficio.
- In materia di imposta comunale sugli immobili e di tributi analoghi, l'obbligo motivazionale è adempiuto se l'atto indica gli estremi soggettivi e oggettivi della pretesa e i fatti astrattamente giustificativi, potendo l'effettivo verificarsi di tali fatti essere oggetto del successivo giudizio di impugnazione.
- L'esenzione riconosciuta agli enti non commerciali per immobili destinati ad attività istituzionali non commerciali richiede la verifica concreta, anno per anno, dei presupposti di fatto e delle modalità di svolgimento dell'attività, con conseguente esclusione di un'efficacia permanente del giudicato su periodi d'imposta diversi.
- Ai fini della tempestività della notifica del ricorso per cassazione a mezzo posta rileva la scissione tra il momento di perfezionamento per il notificante e quello per il destinatario.
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