Cassazione Civile, Sentenza n. 9789/2023 del 12/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia tributaria relativa a un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta sulle successioni per la rideterminazione del valore di numerosi cespiti immobiliari compresi nell'asse ereditario della defunta Brenciaglia Angela. L'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato i valori basandosi su due stime redatte dall'Agenzia del Territorio con il metodo sintetico-comparativo. I ricorrenti contestavano la legittimità e la correttezza di tali rettifiche (quattro motivi): 1) violazione dell'art. 34 d.lgs. 31/10/1990 n. 346 per avere il giudice di secondo grado ritenuto corretta la metodologia sintetico-comparativa; 2) omesso esame di fatti decisivi e inesattezza dei confronti effettuati (comparazioni con immobili non omogenei, confusione tra terreno e fabbricato, mancata considerazione di vincoli e danni documentati); 3) nullità della motivazione della sentenza per adesione acritica alle risultanze dell'avviso di rettifica; 4) omissione di specificare i parametri e le caratteristiche degli immobili usati quale termine di comparazione nelle stime dell'Agenzia del Territorio.
La decisione
La causa è stata estinta per cessazione della materia del contendere in conseguenza dell'adesione dei contribuenti alla definizione agevolata prevista dalla normativa vigente e del pagamento integrale dell'importo dovuto secondo la rateizzazione concordata. I ricorrenti hanno depositato rinunzia al ricorso per cassazione. La Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento, ha compensato le spese giudiziali e ha disposto che non è dovuto il cosiddetto doppio contributo unificato. La Corte non si è pronunciata nel merito sulle censure relative alla correttezza delle valutazioni dell'Agenzia del Territorio a causa dell'estinzione del processo.
Norme richiamate
d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (art. 34)
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla normativa sulle imposte di successione; la questione relativa all'applicazione della norma non è stata decisa nel merito a causa dell'estinzione del procedimento
codice di procedura civile (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 e n. 5)
art. 360, primo comma, nn. 3, 4, 5
Fondamento delle doglianze in Cassazione (vizi di diritto, motivazione apparente, omesso esame di fatti decisivi). La Corte ha riportato i motivi ma non li ha esaminati nel merito per l'estinzione della causa
Norma che disciplina la definizione agevolata sfruttata dai contribuenti per estinguere la controversia; la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'estinzione del procedimento
Richiamato insieme alla normativa di definizione agevolata per giustificare la cessazione della materia del contendere
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 13, comma 1-quater)
Norma sul 'doppio contributo unificato'; la Corte ha stabilito che, in presenza di estinzione per definizione agevolata, non sussiste l'obbligo del versamento del doppio contributo
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 36, comma 2, n. 4)
Richiamato in relazione ai motivi di nullità della motivazione; la Corte non ha deciso il merito per estinzione
codice di procedura civile (art. 112)
Richiamato in relazione alla censura per omessa pronuncia su specifiche questioni sollevate; non esaminata nel merito a causa dell'estinzione
norme ordinarie emergenziali richiamate (art. 23 comma 8-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e art. 8 comma 8 d.l. 29 dicembre 2022, n. 198)
art. 23, comma 8-bis del d.l. 28/10/2020 n. 137; art. 8, comma 8 del d.l. 29/12/2022 n. 198
Richiamate in ordine alle modalità di trattazione in camera di consiglio e alle proroghe procedurali; non rilevanti ai fini del merito tributario
Massime di principio
- La definizione agevolata (adesione e pagamento secondo le misure legislative) estingue la controversia tributaria e determina la cessazione della materia del contendere, impedendo la pronuncia della Corte sul merito delle censure
- In caso di estinzione per definizione agevolata le spese giudiziali sono normalmente compensate, coerentemente con la finalità di non gravare ulteriormente il contribuente
- Quando il contribuente ottiene la definizione agevolata e paga l'importo dovuto non è generalmente applicabile l'obbligo del cosiddetto doppio contributo unificato previsto dal DPR n. 115/2002
- Se si intende contestare in termini sostanziali valutazioni basate su stime sintetico-comparative è necessario documentare con precisione le incongruenze: dimostrare la non omogeneità dei comparabili, la diversa natura dei cespiti (terreno vs fabbricato), vincoli urbanistici o danni rilevanti e fornire stime alternative dettagliate
- I giudici devono motivare espressamente quale parametro comparativo è stato utilizzato per ciascun bene quando si opera una rettifica per comparazione; l'assenza di specificazione può costituire, ove il processo non sia estinto, elemento di censura efficace in sede di impugnazione
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