Cassazione Civile, Ordinanza n. 18052/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso da un contribuente per ottenere l’esecuzione di una precedente sentenza tributaria che gli aveva riconosciuto il diritto al rimborso del 90% di IRPEF e ILOR versate per gli anni 1990-1992, in relazione alle agevolazioni previste per i residenti nei Comuni siciliani colpiti dal sisma del 1990. La CTR aveva accolto il ricorso e nominato un commissario ad acta. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell’art. 69, comma 2, d.lgs. 546/1992, sostenendo che la sentenza azionata in ottemperanza non fosse ancora passata in giudicato e che la disciplina sull’immediata esecutività non fosse applicabile ratione temporis; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., della normativa nazionale sugli aiuti fiscali per calamità, delle norme UE sugli aiuti di Stato e del regolamento de minimis, assumendo che il contribuente svolgesse attività d’impresa e che il beneficio dovesse essere negato per incompatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato, anche oltre il giudicato; 3) violazione della normativa sopravvenuta sul rimborso dei tributi per il sisma siciliano, censurando la mancata applicazione della riduzione del 50% in caso di insufficienza delle risorse stanziate e la mancata verifica della concreta capienza dei fondi nel giudizio di ottemperanza.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo immediatamente esecutive, secondo l’orientamento già affermato, le sentenze di condanna dell’Amministrazione finanziaria al pagamento di somme in favore del contribuente emesse dopo il 1° gennaio 2016. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo. Sul secondo, ha affermato che il giudice dell’ottemperanza deve verificare la compatibilità concreta del beneficio con la disciplina degli aiuti di Stato e, se il contribuente svolge attività economica, la riconducibilità dell’agevolazione al regime de minimis applicabile; se la soglia è superata, il beneficio va negato integralmente. Sul terzo, ha ribadito che nel giudizio di ottemperanza relativo ai rimborsi per il sisma siciliano il giudice deve accertare la disponibilità dei fondi stanziati e, in caso di incapienza, attivare le procedure contabili e l’eventuale intervento del commissario ad acta, senza che la carenza di risorse possa determinare una falcidia definitiva del credito riconosciuto in sentenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992
disciplina il giudizio di ottemperanza nel processo tributario; il giudice deve poter interpretare e integrare il dictum da eseguire e compiere gli accertamenti necessari alla sua attuazione.
art. 69, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
come novellato, prevede l’immediata esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente; la Corte ne conferma l’applicazione alle sentenze emesse dopo il 1° gennaio 2016.
art. 12 d.lgs. n. 156 del 2015
la disciplina transitoria è richiamata per chiarire la decorrenza dell’efficacia della nuova esecutività delle sentenze tributarie.
art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992
la modifica che estende al giudizio tributario le norme del titolo III, capo I, libro II c.p.c. elimina il limite dell’esclusione dell’art. 337 c.p.c., incidendo sulle impugnazioni delle pronunce tributarie.
la sua esclusione è stata soppressa dalla novella richiamata, con effetto di eliminare limitazioni alle regole del codice di rito civile nel processo tributario.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale richiamata per denunciare errores in procedendo.
richiamato nel motivo sull’onere della prova, ma la Corte precisa che nella fase di ottemperanza le verifiche sui presupposti e sulle modalità attuative del rimborso non si riducono alla rigorosa ripartizione degli oneri probatori tra le parti.
art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289
parte del quadro normativo nazionale sul beneficio fiscale connesso al sisma siciliano, la cui applicazione va coordinata con la disciplina UE sugli aiuti di Stato.
art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190
prevede il meccanismo dei rimborsi per i benefici fiscali riconosciuti ai soggetti colpiti da eventi calamitosi, nei limiti delle risorse stanziate.
art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in L. 3 agosto 2017, n. 123
modifica il regime dei rimborsi e impone al giudice dell’ottemperanza di verificare la capienza dei fondi e di attivare le procedure contabili previste.
richiamato come ulteriore intervento normativo sugli stanziamenti per i rimborsi dovuti in relazione ai benefici fiscali per eventi calamitosi.
norma evocata dall’Agenzia nel motivo relativo alla disciplina sostanziale dell’agevolazione fiscale per il sisma.
VI direttiva n. 77/388/CEE
richiamata nel motivo in relazione al quadro comunitario invocato dall’Agenzia, senza specifiche statuizioni autonome nel dispositivo.
artt. 107 e 108 TFUE
sono richiamati per sostenere la disciplina degli aiuti di Stato; la Corte ribadisce che il giudice deve verificare la compatibilità concreta del beneficio con tale disciplina.
Reg. CE n. 717 del 2014
normativa sul regime de minimis richiamata per verificare se il beneficio individuale possa essere concesso entro la soglia di irrilevanza degli aiuti di Stato.
art. 108, par. 3, TFUE
la decisione della Commissione UE ha qualificato come incompatibili con il mercato interno le misure fiscali in questione, salvo le eccezioni previste per gli aiuti individuali conformi ai regolamenti de minimis o ad altri regimi approvati.
art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU
richiamato per affermare che la disciplina del rimborso deve rispettare un giusto equilibrio e la proporzionalità nella tutela del credito patrimoniale accertato.
L. 23 dicembre 1994, n. 190
richiamata insieme alle norme successive sul finanziamento dei rimborsi, nel quadro delle disposizioni speciali per i benefici fiscali legati a eventi calamitosi.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributario il giudice non si limita a un controllo formale dell’inerzia dell’Amministrazione, ma deve interpretare il titolo da eseguire e adottare i provvedimenti necessari a renderlo concretamente attuabile.
- Le sentenze di condanna dell’Amministrazione finanziaria al pagamento di somme in favore del contribuente emesse dopo il 1° gennaio 2016 sono immediatamente esecutive, secondo il principio generale di esecutività delle decisioni tributarie di condanna.
- Nel giudizio di ottemperanza è ammissibile dedurre non solo la violazione delle norme che regolano il procedimento, ma anche altri errori in procedendo, compreso il difetto di esercizio del potere-dovere del giudice di delimitare e integrare il contenuto precettivo della decisione da eseguire.
- In materia di rimborsi fiscali connessi a benefici per eventi calamitosi, il giudice dell’ottemperanza deve verificare la disponibilità effettiva dei fondi stanziati e, se necessario, attivare le procedure contabili speciali e la nomina del commissario ad acta.
- L’eventuale incapienza delle risorse non estingue né falcidia definitivamente il credito sostanziale riconosciuto con la sentenza di merito; incide soltanto sulle modalità attuative dell’adempimento.
- Quando il beneficio fiscale è riconducibile a una misura potenzialmente qualificabile come aiuto di Stato, il giudice deve verificarne in concreto la compatibilità con la disciplina UE e, se il contribuente svolge attività economica, l’eventuale rientro nel regime de minimis applicabile; il superamento della soglia comporta il diniego integrale del beneficio.
- Il controllo sulla compatibilità con il diritto UE può essere svolto anche d’ufficio dal giudice, se la questione è ancora controversa nel processo.
- La tutela del credito patrimoniale riconosciuto giudizialmente va letta in modo conforme ai principi costituzionali e convenzionali, assicurando un giusto equilibrio e la proporzionalità delle limitazioni previste dalla disciplina speciale.
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