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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19126/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento relativi a imposte dirette e IVA per gli anni 2003-2005, fondati su indagini bancarie svolte nei confronti di una professionista. In primo grado l’accertamento era stato solo parzialmente ridotto; in appello, dopo un primo ricorso per cassazione accolto con rinvio, la Corte di merito ha riesaminato la vicenda tenendo conto di una consulenza tecnica di parte e della CTU, riconoscendo che gran parte delle movimentazioni bancarie derivava da liberalità dei genitori e confermando tuttavia maggiori ricavi per euro 201.122,00. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione, per non avere la CTR spiegato adeguatamente perché residuassero maggiori ricavi; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. e omesso esame di documenti prodotti nel giudizio di rinvio, ritenuti decisivi per dimostrare la natura delle somme transitate sui conti; 3) violazione/falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973, per non avere la CTR valutato la documentazione depositata e per non avere rispettato il dictum della precedente cassazione. La contribuente chiedeva inoltre la trattazione in pubblica udienza, sostenendo la necessità di chiarire se nel giudizio di rinvio fossero ammissibili nuove produzioni documentali.

La decisione

La Corte ha respinto l’istanza di trattazione in pubblica udienza, ritenendo la questione già coperta da principi consolidati. Ha poi rigettato il primo motivo perché la sentenza di merito conteneva una motivazione effettiva, basata espressamente sulle risultanze della CTU, e il giudice poteva legittimamente aderire alle conclusioni del consulente senza confutare singolarmente tutte le difese contrarie. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché fondati sull’assunto errato che nel giudizio di rinvio fosse consentita la produzione di nuova documentazione; la Corte ha ribadito che il giudizio di rinvio ha istruzione sostanzialmente chiusa e che nuove produzioni documentali sono ammissibili solo in ipotesi eccezionali non ricorrenti nel caso concreto. È stato inoltre affermato che le censure, sotto la veste della violazione di legge, tendevano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività non consentita in cassazione. Il ricorso è stato dunque integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    richiamato solo per la presenza in giudizio personale della ricorrente

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    richiamato per la richiesta di trattazione della causa e per il rito camerale

  • art. 394 c.p.c.

    il giudizio di rinvio è configurato come giudizio a istruzione sostanzialmente chiusa, con limiti alla produzione di nuove prove

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    non si applica nel giudizio riassunto a seguito di cassazione con rinvio della sentenza della giustizia tributaria di secondo grado

  • art. 63, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    preclude l’acquisizione di nuove prove nel giudizio di rinvio salvo eccezioni tassative

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    la Corte richiama la sopravvenuta incostituzionalità della presunzione di ricavo dei prelevamenti per i professionisti; nel caso concreto però non serviva nuova documentazione per applicarla

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    invocato come parametro della denuncia di motivazione apparente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    invocato come parametro della denuncia di motivazione apparente

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per lamentare omesso esame di documenti, ma la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 198 c.p.c.

    nel giudizio di c.t.u. contabile il consulente può acquisire i documenti necessari nei limiti del mandato e del contraddittorio

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato per la denuncia di violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la denuncia di nullità della sentenza e motivazione apparente

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il vizio di omesso esame di documenti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 2697 c.c.

    evocato indirettamente quando si afferma che il contribuente aveva assolto l’onere della prova tramite consulenza di parte e documentazione

  • art. 8053/2014

    richiamata la nozione di motivazione apparente come mancanza di motivazione effettiva

  • art. 3086/2022

    richiamato il principio per cui il consulente tecnico può acquisire documenti necessari all’esame contabile

  • art. 27736/2022

    richiamato sul divieto di nuove prove nel giudizio di rinvio

  • art. 28976/2023

    richiamato sull’inapplicabilità dell’art. 58, comma 2, nel rinvio tributario

  • art. 8093/2020

    richiamato per la discrezionalità nel negare la pubblica udienza quando non vi siano questioni nomofilattiche

  • art. 14437/2018

    richiamato per la discrezionalità del collegio sulla pubblica udienza

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, sia civile sia tributario, l’istruzione è tendenzialmente chiusa: non sono ammissibili nuove prove o nuovi documenti, salvo ipotesi eccezionali di fatti sopravvenuti, esigenze istruttorie imposte dalla sentenza di cassazione o impossibilità di precedente produzione per causa di forza maggiore.
  • Nel processo tributario di rinvio non opera la regola generale dell’art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 sulla libera producibilità documentale, prevalendo la disciplina speciale dell’art. 63, comma 4.
  • La produzione documentale non può essere utilizzata per introdurre in rinvio elementi probatori nuovi e diversi da quelli già dedotti, se non nei casi tassativi ammessi dalla legge e dalla giurisprudenza.
  • Il giudice di merito assolve l’obbligo di motivazione quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico e indica le fonti del proprio convincimento; non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola difesa incompatibile con tali conclusioni.
  • Le censure di violazione di legge non possono trasformarsi in un riesame del materiale probatorio: quando il ricorrente mira a una nuova valutazione dei fatti, il motivo è inammissibile.
  • La motivazione è apparente solo quando manca una reale esplicitazione del ragionamento decisorio; non lo è quando la sentenza richiami e faccia proprie, in modo intelligibile, le risultanze della CTU.
  • Nel contenzioso da indagini bancarie, la contestazione deve essere affrontata alla luce delle regole probatorie applicabili e dei limiti derivanti dalle pronunce di incostituzionalità sopravvenute, senza pretendere nuove produzioni se l’effetto della decisione è meramente sottrattivo rispetto ai dati già acquisiti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioniProve
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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