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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16515/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società agricola)

La controversia

La controversia nasce dalla sottrazione di un trattore agricolo, già assegnato a una società agricola in un procedimento esecutivo, dopo che un terzo aveva proposto opposizione di terzo sul presupposto di esserne proprietario per precedente vendita con riserva di proprietà. Il bene non fu rinvenuto al momento dell'esecuzione e la società assegnataria chiese in giudizio il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, assumendo che l'asportazione fosse stata compiuta dalla società odierna ricorrente, con il coinvolgimento di soggetti a essa collegati. La Corte d'appello condannò la società ricorrente al pagamento del danno patrimoniale e respinse la domanda verso il soggetto fisico, oltre a negare una parte del danno richiesto dall'attrice. In Cassazione, la società indicata come responsabile dedusse: nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, perché la Corte d'appello avrebbe attribuito la condotta alla società ma escluso la responsabilità del legale rappresentante; violazione di norme in tema di responsabilità aquiliana e reato, sostenendo che la Corte avrebbe impropriamente applicato categorie penalistiche e il d.lgs. 231/2001; omesso esame/travisamento di fatti decisivi, perché vi sarebbero stati altri soggetti in possesso delle chiavi e idonei a condurre il mezzo. La società agricola controricorrente propose ricorso incidentale, contestando il rigetto del lucro cessante, che riteneva insito nell'impossibilità di usare il trattore, e il rigetto del danno morale, ritenuto dalla Corte d'appello non provato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondata la censura sulla motivazione, osservando che la Corte d'appello aveva articolato una motivazione congrua e non apparente, basata su più elementi istruttori, per ritenere la responsabilità della società e non quella del singolo indicato. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso principale perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava a rimettere in discussione la ricostruzione fattuale e introduceva un tema estraneo alla causa, cioè la responsabilità amministrativa dell'ente ex d.lgs. 231/2001. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, reputandolo un tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito delle prove. Quanto al ricorso incidentale, ha respinto le doglianze sul lucro cessante e sul danno morale, rilevando che la Corte territoriale aveva negato entrambe le voci per totale assenza di prova e di allegazione specifica; il danno non patrimoniale da reato, inoltre, non è automatico e deve essere accertato in concreto. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente; nel caso concreto la sentenza d'appello è stata ritenuta sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria in modo radicale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio processuale non era configurabile perché la motivazione della sentenza impugnata superava il minimo costituzionale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando mira solo a sollecitare una nuova valutazione del merito o una diversa lettura delle prove, senza indicare un fatto storico decisivo realmente omesso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, non la contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 365 c.p.c.

    La procura speciale al ricorso per cassazione è valida se conferita in modo riconducibile al giudizio di legittimità, secondo il principio di conservazione.

  • art. 83 c.p.c.

    La firma autenticata su foglio separato ma materialmente congiunto all'atto è equiparata alla procura apposta a margine o in calce.

  • art. 1367 c.c.

    Nei casi dubbi la procura va interpretata nel senso che le consenta di produrre effetti.

  • art. 159 c.p.c.

    Concorre al criterio interpretativo conservativo degli atti processuali.

  • art. 185, comma 2, c.p.

    È richiamato dalla parte ricorrente incidentale per sostenere la risarcibilità del danno da reato, ma la Corte ribadisce che il danno va comunque allegato e provato.

  • art. 2043 c.c.

    Costituisce il fondamento dell'azione di responsabilità aquiliana per fatto illecito dedotto in causa.

  • art. 2059 c.c.

    Il danno non patrimoniale da reato non è automatico e richiede allegazione e prova concreta.

  • art. 2056 c.c.

    Il risarcimento deve essere integrale, ma la liquidazione equitativa è possibile solo dopo la prova dell'esistenza del pregiudizio.

  • art. 1223 c.c.

    Il danno, anche morale, deve derivare causalmente dall'illecito e non può essere riconosciuto in assenza di allegazione e prova.

  • art. 1226 c.c.

    La valutazione equitativa del danno presuppone l'esistenza del danno stesso e non può sostituire la prova del pregiudizio.

  • d.lgs. n. 231/2001

    La Corte ha ritenuto del tutto estraneo alla fattispecie il tema della responsabilità amministrativa degli enti, non essendo quella la disciplina applicabile al caso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo entrambi i ricorsi rigettati, sono stati ravvisati i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la denuncia di motivazione apparente o contraddittoria è accoglibile solo se la sentenza è priva di un reale percorso argomentativo; non basta contrapporre una lettura alternativa delle prove.
  • La violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova ricostruzione dei fatti: se la doglianza attacca l'accertamento fattuale o la valutazione delle prove, essa è inammissibile o va veicolata entro i ristretti limiti del vizio di motivazione.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera contestazione del significato attribuito ai singoli elementi istruttori.
  • Il danno patrimoniale e non patrimoniale, incluso quello da reato, non si presume in re ipsa: deve essere allegato e provato dal danneggiato, e la liquidazione equitativa interviene solo dopo la dimostrazione dell'an debeatur.
  • Il danno morale non può essere riconosciuto come pena privata per il solo fatto dell'illecito; occorre l'accertamento concreto del pregiudizio e del nesso causale con la condotta.
  • La procura speciale per il ricorso per cassazione va interpretata in senso conservativo quando la sua collocazione e struttura consentano di riferirla al giudizio di legittimità, anche senza formule sacramentali espresse.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniProve
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimonialeBuona fede e correttezza

Testo integrale

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