Cassazione Civile, Ordinanza n. 06044/2023 del 28/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionisti)
La controversia
Un soggetto che era stato imputato in un procedimento penale ha convenuto in giudizio i due avvocati che lo avevano difeso, chiedendo il risarcimento di euro 52.000 per asserita responsabilità professionale. A suo dire, i difensori avevano svolto negligentemente il mandato perché non avevano impugnato la sentenza penale di primo grado, impedendogli di ottenere una formula assolutoria piena e il rimborso delle spese legali; non avevano gestito adeguatamente il controesame di un teste dell’accusa; non avevano denunciato tale teste per calunnia; avrebbero inoltre ricevuto pagamenti in contanti senza rilasciare ricevute o fatture. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provato il nesso causale tra le condotte denunciate e il danno allegato. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto, rilevando che non era dimostrato che una diversa strategia difensiva avrebbe portato a un esito penale più favorevole, che non vi era interesse all’impugnazione della sentenza assolutoria con formula dubitativa, che mancavano prova e presupposti del rimborso delle spese legali da parte dell’amministrazione di appartenenza, e che non risultava provato il preteso incasso di somme senza documentazione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione di legge e mancata ricerca del nesso eziologico; violazione del dovere di diligenza e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto valutare autonomamente il danno e il diritto al rimborso delle spese; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la regolazione delle spese, incluse quelle per la chiamata in garanzia delle assicurazioni. La Corte di cassazione ha tuttavia dichiarato improcedibile il ricorso perché, pur depositata copia autentica della sentenza impugnata, mancava la relata di notificazione della stessa, documento necessario ai sensi dell’art. 369 c.p.c.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, mancanza rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La Corte ha aggiunto che, anche a prescindere da tale vizio, i motivi non sarebbero stati accolti: il primo tendeva a un riesame di merito del nesso causale e del danno; il secondo era ostacolato dalla doppia conforme e comunque carente di specifiche allegazioni; il terzo era infondato sia sulla disciplina delle spese tra le parti sia sulle spese della chiamata in garanzia, che seguono il principio di causalità. Conseguentemente, le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente e sono stati dichiarati i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è stato il rito con cui era stata introdotta in primo grado l’azione risarcitoria
il ricorso per cassazione è improcedibile se non è depositata, insieme alla sentenza impugnata, anche la relata di notificazione della stessa
serve per il controllo della tempestività del ricorso in relazione al termine breve
è richiamato per la preclusione derivante dalla doppia conforme di merito
è la norma invocata per la diligenza professionale, ma il ricorrente non ha indicato il concreto contrasto della sentenza con la norma o con la relativa interpretazione
regola il principio di soccombenza nella liquidazione delle spese
consente al giudice di merito di compensare le spese nei limiti di legge
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il contributo unificato dovuto in cassazione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso
richiamato in relazione alla domanda di rimborso delle spese legali nel processo penale
la sentenza assolutoria con formula dubitativa non è considerata meno piena, neppure per gli effetti extrapenali, ai fini dell’interesse a impugnare
è evocato come raffronto rispetto alla formula assolutoria di cui al comma 2
art. 27 Cod. Deontologico Forense
richiamato dal ricorrente in relazione al presunto dovere di informazione del difensore
richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto al rimborso delle spese legali in caso di assoluzione
D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater
la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In tema di responsabilità professionale dell’avvocato, il cliente che agisca per il risarcimento deve allegare e provare non solo la condotta negligente, ma anche il concreto nesso causale tra l’inadempimento e il risultato sfavorevole che assume di aver subito; non è sufficiente una critica astratta alla strategia difensiva.
- La censura che solleciti una diversa valutazione delle prove o delle circostanze di fatto risoltesi in merito è inammissibile in cassazione quando mira, in sostanza, a un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede specifiche allegazioni sul fatto trascurato e sulla sua decisività; non è sufficiente dedurre genericamente che il giudice avrebbe dovuto pervenire a un esito diverso.
- La sentenza di assoluzione pronunciata ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p. non comporta, di per sé, una minore pienezza della formula assolutoria rispetto a quella del comma 1 ai fini dell’interesse a proporre impugnazione.
- Nella liquidazione delle spese processuali il principio di causalità opera insieme a quello di soccombenza; le spese del terzo chiamato in garanzia possono essere poste a carico dell’attore quando la chiamata si sia resa necessaria in relazione alle sue domande risultate infondate.
- Il ricorso per cassazione è improcedibile se non è depositata la relata di notificazione della sentenza impugnata, quando il ricorrente dichiari di aver ricevuto tale notificazione e la documentazione non sia prodotta nemmeno dalla controparte.
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