Sentenza n. 3475/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 01118/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Piemonte che aveva annullato la cartella di pagamento relativa al prelievo latte per la campagna 2007/2008
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazioni appellanti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il titolare di un'azienda agricola aveva impugnato una cartella di pagamento di € 21.211,39, relativa al prelievo latte sulle consegne della campagna 2007/2008, sostenendo che il relativo debito fosse già stato pagato nel 2019. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo riferibile a tale debito il pagamento di € 28.096,95 effettuato con riferimento a una diversa cartella. AGEA ha appellato la sentenza deducendo l'erronea valutazione dei documenti e il travisamento dei fatti, sostenendo che il pagamento riguardasse invece la campagna 2006/2007, nonché la violazione dell'art. 2697 c.c., poiché l'onere di provare il fatto estintivo gravava sul debitore. Ha inoltre chiesto l'ammissione di nuovi documenti ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.p.a. L'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità e l'inammissibilità delle nuove produzioni, riproponendo il motivo di primo grado relativo alla duplicazione del prelievo e del titolo esecutivo, al divieto di doppia imposizione, alla violazione dei principi di buon andamento e trasparenza, alla violazione degli artt. 1 e 3 l. 241/1990 e all'eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento, illogicità ed erroneità.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ritenendo sufficientemente specifiche le censure, poiché contrapponevano alla ricostruzione del TAR una diversa lettura del materiale istruttorio. Ha inoltre ammesso le produzioni documentali effettuate per la prima volta in appello. Quanto alla sentenza giurisdizionale prodotta, ha richiamato il principio secondo cui le sentenze non costituiscono documenti ai fini dell'art. 104, comma 2, c.p.a. e possono essere prodotte per la prima volta in appello. Per gli ulteriori documenti, ha ritenuto ammissibile la produzione perché integrativa di un quadro probatorio e di temi difensivi già introdotti in primo grado, anche in considerazione dell'ordine istruttorio impartito dal TAR e delle oggettive difficoltà dell'amministrazione nel reperire la documentazione. Nel merito, ha accertato che la cartella impugnata riguardava la campagna 2007/2008, mentre la cartella cui si riferiva il pagamento del 2019 riguardava la campagna 2006/2007. Tale conclusione risultava dalla documentazione AGEA, dall'estratto SIAN, dalle intimazioni di pagamento e dalla diversa data e numerazione delle notifiche. Anche l'importo versato, pari a € 28.096,95, non coincideva con l'importo capitale di € 10.070,37 relativo al prelievo ancora dovuto per la campagna 2007/2008. Il pagamento non costituiva quindi prova dell'estinzione del debito oggetto della cartella impugnata. Il Consiglio di Stato ha poi esaminato il motivo di primo grado riproposto dall'appellato, relativo alla presunta duplicazione del prelievo e del titolo esecutivo, e lo ha respinto perché la diversa cartella riguardava la campagna 2006/2007. L'appello è stato accolto, la sentenza del TAR è stata riformata e il ricorso di primo grado è stato respinto. L'appellato è stato condannato alle spese del doppio grado, liquidate in € 3.000,00.
Norme richiamate
«affinché sia soddisfatto il requisito di specificità dell’impugnazione ... non occorre che l’atto di appello contesti analiticamente ogni singolo passaggio argomentativo»
L'appello è specifico quando dal suo contenuto complessivo emergono le ragioni essenziali di critica alla sentenza, anche mediante una diversa lettura del materiale istruttorio.
«non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile»
Il divieto di nuove produzioni in appello non impedisce l'ammissione di documenti indispensabili quando riguardino temi difensivi già introdotti e costituiscano integrazione del quadro probatorio, non una completa innovazione dello stesso; le sentenze possono comunque essere prodotte per la prima volta in appello.
La prova del fatto estintivo dell'obbligazione, quale il pagamento, grava sul debitore che lo allega.
art. 97 Cost.
La censura relativa ai principi di buon andamento e trasparenza è stata ritenuta infondata in quanto fondata su una presunta duplicazione del debito che non risultava sussistente.
Le dedotte violazioni dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e motivazione non sono state ravvisate, poiché la cartella impugnata riguardava un debito diverso da quello già pagato.
Il divieto di doppia imposizione non è violato quando le pretese riguardano debiti riferiti a campagne lattiero-casearie differenti.
Il divieto di duplicazione del titolo esecutivo non opera quando le cartelle riguardano obbligazioni diverse.
Massime di principio
- Ai fini del requisito di specificità dell'appello ex art. 101, comma 1, c.p.a., non è necessario contestare analiticamente ogni passaggio della sentenza impugnata: è sufficiente che dall'atto nel suo complesso emergano le ragioni essenziali della critica e la diversa ricostruzione dei fatti o delle prove prospettata dall'appellante.
- Ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.p.a., la produzione documentale per la prima volta in appello può essere ammessa quando sia indispensabile ai fini della decisione e riguardi temi difensivi già introdotti in primo grado, risolvendosi in un'integrazione del quadro probatorio e non nell'introduzione di una controversia nuova.
- Le sentenze rese tra le parti possono essere prodotte per la prima volta in appello, poiché non costituiscono "documenti" ai fini del divieto previsto dall'art. 104, comma 2, c.p.a.
- Chi allega l'estinzione di un'obbligazione mediante pagamento deve dimostrare che il pagamento è riferibile proprio al debito controverso; un pagamento riferito a una diversa obbligazione non estingue la pretesa oggetto del giudizio.
- La duplicazione del titolo esecutivo e la violazione del divieto di doppia imposizione non sussistono quando le cartelle di pagamento riguardano debiti distinti, anche se riferiti alla medesima tipologia di prelievo e a campagne temporali contigue.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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