Cassazione Penale, Sentenza n. 27195/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
La decisione riguarda un'indagine cautelare per fatti avvenuti il 10/02/2026: l'indagato era ritenuto gravemente indiziato, tra l'altro, di avere causato l'esplosione di due autovetture mediante collocazione di un ordigno presso il serbatoio di uno dei mezzi, con danni anche a un muro perimetrale e all'asfalto, nonché di avere detenuto/hashish e cocaina in quantità ritenuta incompatibile con l'uso personale. Il Tribunale del riesame aveva escluso i gravi indizi soltanto per il reato di disastro doloso, ma aveva confermato la custodia in carcere ritenendo sussistenti i gravi indizi per il porto/detenzione di un ordigno esplosivo e per lo spaccio di stupefacenti, reputando inadeguati gli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione di legge sulla qualificazione dell'ordigno del capo B, sostenendo l'incoerenza tra la definizione di 'congegno esplosivo' e l'esclusione della grave sussistenza del reato di disastro doloso per la ritenuta modesta potenzialità offensiva dell'ordigno. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione delle norme sulle esigenze cautelari e la motivazione apparente sulla scelta della custodia intramuraria, sostenendo che gli arresti domiciliari presso l'abitazione paterna, diversa da quella in cui era stata rinvenuta la droga, sarebbero stati sufficienti, specie con controllo elettronico.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile/manifestamente infondato il primo motivo, ritenendo corretta la qualificazione dell'ordigno come congegno esplosivo sulla base delle sue concrete caratteristiche e della sua effettiva capacità offensiva, desunta dai danni provocati. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo apodittica la motivazione del Tribunale sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, perché basata solo sulla gravità astratta dei fatti e non su specifici elementi di incompatibilità tra esigenze cautelari e misura meno afflittiva. L'ordinanza è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame limitatamente alla scelta della misura cautelare.
Norme richiamate
richiamato come titolo di reato oggetto della originaria imputazione cautelare; il Tribunale del riesame aveva escluso i gravi indizi in relazione a tale fattispecie per difetto di pericolosità per un numero non predeterminato di persone.
richiamato come norma ritenuta non applicabile in concreto alla condotta, poiché la bomba-carta, per le sue caratteristiche, è stata considerata un congegno esplosivo con disciplina più specifica.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
richiamato quale titolo cautelare relativo alla detenzione di hashish e cocaina ritenuta non compatibile con uso personale.
invocato dal ricorrente per contestare la qualificazione giuridica dell'ordigno; la Corte non lo ritiene decisivo ai fini dell'esito del motivo.
art. 2 l. 2 ottobre 1967, n. 895
indicato come disciplina applicabile alla detenzione di un congegno esplosivo dotato di rilevante capacità distruttiva.
menzionato per escludere che il porto di un simile congegno possa essere ricondotto alla mera detenzione di oggetti atti ad offendere.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
norma processuale richiamata come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.
richiamato per il tema delle esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione criminosa.
richiamato per il criterio di scelta della misura cautelare e per la valutazione di proporzionalità/adeguatezza.
richiamato per la prognosi cautelare connessa alla pluralità delle contestazioni.
richiamato in relazione al braccialetto elettronico come modalità ordinaria di esecuzione degli arresti domiciliari.
richiamato per l'onere motivazionale sulla proporzionalità della custodia in carcere rispetto a misure meno afflittive.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.
Massime di principio
- La qualificazione di una bomba-carta o di un ordigno analogo non può fondarsi sulla denominazione comune del manufatto, ma richiede l'accertamento concreto delle sue caratteristiche costruttive e della sua effettiva capacità offensiva.
- Se il manufatto esplodente presenta una potenzialità distruttiva significativa, la sua detenzione o il suo porto non si esauriscono nella contravvenzione generale sugli oggetti atti ad offendere, ma ricadono nella disciplina speciale sugli esplosivi/congegni esplosivi.
- In sede cautelare, la scelta della custodia in carcere richiede una motivazione specifica sulla inidoneità degli arresti domiciliari a contenere il pericolo cautelare; non basta il richiamo alla gravità astratta del fatto o formule stereotipate sulla pericolosità dell'indagato.
- Il giudice del riesame deve indicare elementi concreti che rendano incompatibile il regime domiciliare, anche quando esso sia assistito da controllo elettronico; la mera esclusione dell'idoneità del regime fiduciario non può restare apodittica.
- L'ordinanza cautelare è censurabile per omessa motivazione quando non spiega perché una misura meno afflittiva, da eseguirsi anche in luogo diverso da quello del fatto, sia insufficiente rispetto alle esigenze cautelari effettivamente ravvisate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26970/2026 del 17/07/2026
- Sentenza penale · 17 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26972/2026 del 17/07/2026
- Sentenza penale · 17 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27070/2026 del 17/07/2026
- Sentenza penale · 17 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27071/2026 del 17/07/2026
- Sentenza penale · 17 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27072/2026 del 17/07/2026
- Sentenza penale · 17 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27073/2026 del 17/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →