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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26970/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputata ha impugnato la sentenza del Tribunale che aveva confermato la condanna pronunciata dal Giudice di pace per il reato di lesioni personali colpose, derivanti dall'aggressione di un cane di sua proprietà lasciato incustodito e libero di circolare in area condominiale. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo che non fosse provata la sua responsabilità: avrebbe viaggiato un'incertezza sull'identificazione del cane aggressore; non sarebbero state adeguatamente considerate le dichiarazioni di una teste; non sarebbero emersi riscontri certi circa l'omessa adozione delle cautele necessarie a impedire che l'animale arrecasse danno a terzi; la ricostruzione della persona offesa sarebbe stata inattendibile perché influenzata da precedenti rapporti di conflittualità con l'imputata. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge per una pretesa irregolarità della sentenza impugnata, che avrebbe indicato la pubblicazione mediante lettura del dispositivo, mentre sarebbe stata solo depositata in data successiva. Il Pubblico Ministero ha chiesto l'inammissibilità; la parte civile ha chiesto l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che nei giudizi di appello relativi a reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione non può essere proposto per mero vizio di motivazione, ma solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), c.p.p.; la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una diversa lettura del quadro probatorio e una rivalutazione del merito, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che non era configurabile un vizio radicale di motivazione tale da equivalere a violazione di legge, perché la sentenza di merito si era fondata su un insieme di indizi valutati complessivamente. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto generico, perché non indicava specificamente quale lesione del diritto di difesa fosse derivata dalla dedotta irregolarità, in violazione dell'art. 581 c.p.p. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 590 c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per lesioni personali colpose, commesse omettendo le cautele necessarie nella custodia di un cane.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Non è utilizzabile per censurare il mero vizio di motivazione nelle sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace; nel caso concreto la doglianza mirava proprio a una rivalutazione del merito.

  • art. 606, comma 2-bis, c.p.p.

    Per le sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, non anche per il mero vizio motivazionale.

  • art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Richiamato come norma che, insieme all'art. 606, comma 2-bis, c.p.p., limita i motivi di ricorso per cassazione nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace.

  • art. 581 c.p.p.

    Impone l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno del ricorso; la censura sul preteso errore della sentenza è stata ritenuta generica.

  • art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), c.p.p.

    Sono i soli motivi di ricorso consentiti, nel regime speciale richiamato, avverso le sentenze di appello per reati del giudice di pace.

Massime di principio

  • Avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione non può essere fondato sul mero vizio di motivazione, poiché il controllo di legittimità è limitato ai motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), c.p.p.
  • La doglianza che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del quadro probatorio o nella contestazione della credibilità delle prove dichiarative è inammissibile in cassazione.
  • Un vizio motivazionale può assumere rilievo in sede di legittimità solo se è talmente radicale da tradursi in motivazione apparente o inesistente, ossia in una vera e propria violazione di legge.
  • Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della censura; una doglianza generica, priva della concreta indicazione del pregiudizio dedotto, è inammissibile.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una valutazione complessiva di indizi coerenti con il contesto dell'evento, la mera proposta di una diversa lettura del materiale probatorio non è idonea a scardinare la motivazione in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLesioni
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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